Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23680 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 28/10/2020), n.23680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16493-2018 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA CASERTA IACP, in persona

del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CARLO NUNZIANTE CESARO, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 433/D, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI SPINAPOLICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEBASTIANO DE FEUDIS, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9576/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SARDELLA per delega dell’Avvocato

NUNZIANTE che si riporta agli scritti; udito per il controricorrente

l’Avvocato SGOBBO per delega dell’Avvocato DE FEUDIS che si riporta

agli scritti.

 

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 9576/17 del 6 novembre 2017, pubblicata il 13 novembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 5008/2016 di rigetto del ricorso proposto dall’Istituto autonomo per le case popolari di quella provincia (di seguito semplicemente indicato: Istituto), nei confronti del Comune di Marcianise, avverso l’avviso di accertamento recante il complessivo importo di Euro 319.557,00 a titolo imposta municipale unica (IMU), dovuta per l’anno 2014, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L’istituto contribuente, mediante atto del 14 maggio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Ente impositore ha resistito mediante controricorso del 6 giugno 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata – per quanto serba rilievo nella sede del presente giudizio di legittimità – osservando: esattamente la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso introduttivo dell’Istituto nei confronti dell’Ente impositore, il quale non aveva riconosciuto la esenzione dalla imposta municipalè propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; l’Istituto, infatti, non aveva presentato la dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili esenti) prescritta, a pena di decadenza del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 5 bis (rectius: dall’art. 2, comma 5 bis) convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, “in combinato disposto” con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 10, convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla “L. n. 147 del 2014, art. 1, comma 707” (rectius: della L. 27 dicembre 2013, n. 1).

2. – L’Istituto ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Con il primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, lett. b).

Deduce il ricorrente: la norma in parola, successiva a quelle del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, stabilisce incondizionatamente che “L’imposta municipale propria non si applica, altresì: (…) b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008” e non prevede “la necessità di alcuna dichiarazione” per la fruizione della esenzione.

Ha pertanto errato la Commissione tributaria regionale supponendo che la esenzione fosse subordinata all’adempimento dell’onere della presentazione della dichiarazione prevista dal citato D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis.

2.2 – Col secondo motivo l’Istituto denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e “omessa pronuncia”.

Censura l’omessa considerazione del motivo di gravame, proposto relativamente alle sanzioni, e sostiene che “la incertezza della normativa” non consentiva la irrogazione delle sanzioni.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – Fondato e assorbente è il primo motivo.

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, recita: “Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”.

L’onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente la indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui” al medesimo decreto legge in parola, art. 2, e cioè – per quanto qui rileva – ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l’abitazione principale accordato, in virtù del ridetto art. 2, comma 2 “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, art. 93”, nonchè, in virtù del comma 4, ai “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.

L’onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707.

Sintomatico dell’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale è il citato riferimento operato dal Giudice di merito al “combinato disposto” del citato D.L. 6 dicembre 2011, art. 13, comma 10, come modificato, che concerne appunto (non la esenzione dal tributo) bensì il beneficio della detrazione.

3.2 – In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all’onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124″.

3.3 – Conseguono l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa commozione, perchè, esclusa, ai fini della esenzione, la necessità della dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione ” ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008″, secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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