Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23680 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29528/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VELLA Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCAVONE MAURIZIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1758/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2006 R.G.N. 435/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega VELLA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15-6-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Asti, in accoglimento della domanda proposta da D.M. G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 3-10-1997/31-1-1998, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di ricezione della richiesta per tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre accessori, il tutto con compensazione delle spese.

Tale pronuncia veniva appellata dalla società e, in via incidentale, sul capo delle spese, anche dalla D..

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 7-12-2006, respingeva l’appello principale della società ed in accoglimento dell’appello incidentale della D. condannava la società al pagamento delle spese del primo grado, condannando inoltre la stessa società al pagamento delle spese del gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.

La D. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, con l’unico motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, violando la L. n. 56 del 1987, art. 23, l’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo 25-9-97 e ai successivi accordi integrativi, erroneamente ha subordinato la legittimità del termine apposto al contratto de quo alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, dovendo, invece, ritenersi legittimo il termine “anche in assenza della prova del nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione per cui è causa, non avendo le parti collettive previsto nè voluto tale requisito”.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha costantemente affermato con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v.

fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass. 8-7-2009 n. 15981), l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine).

La Corte di merito, quindi, in violazione di tale principio, che va qui ribadito, erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti (3-10-1997/31-1- 1998), sulla base della considerazione che la società non aveva offerto alcuna dimostrazione che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avesse reso necessario il ricorso alla specifica assunzione della D..

Alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 (in contrasto, quindi, con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2-3-2006 n. 4588).

Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, la quale statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà al principio sopra richiamato esaminando altresì le questioni ritenute assorbite nell’impugnata sentenza, riguardanti in specie la legittimità o meno dei termini apposti ai contratti successivi intercorsi tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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