Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23680 del 10/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1009/2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3773/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

B.M. propone ricorso, deducendo due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale; in particolare, è stato osservato che l’impugnazione non è stata proposta con atto di citazione, bensì con reclamo, notificato al Ministero dell’Interno oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;

la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo, con cui il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, nonchè, in relazione alla pronuncia di inammissibilità, di concedere un termine ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, non appare meritevole di accoglimento;

va osservato, quanto al primo profilo, che, emergendo dal verbale del 6 ottobre 2016 che le partì avevano precisate le proprie conclusioni, la mancata fissazione di un’udienza ad hoc costituisce una mera irregolarità (Cass., 10 novembre 2011, n. 24041);

quanto alla violazione dell’art. 101 c.c., comma 2, dal suddetto verbale risulta che il difensore del ricorrente ebbe a contestare espressamente l’eccezione di inammissibilità del gravame (“il D.Lgs. n. 142 del 2015, parla di ricorso e prevede un termine di sei mesi per la decisione; respinge quindi l’eccezione di inammissibilità”): non può in alcun modo ravvisarsi una sentenza “a sorpresa”, essendo per altro pacifico che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass., 21 luglio 2016, n. 15019);

la seconda censura è del pari infondata.

L’indirizzo secondo cui l’appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non è inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, del D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione.

Infatti del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 30/9/2015, ha modificato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, così disponendo:” f) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.

Appare evidente come il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, rimasta inalterata, non valga a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata;

al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione;

nella specie, applicando detto principio, correttamente è stata esclusa la tempestività del gravame, in quanto la notifica dell’atto d’appello è intervenuta oltre il termine previsto dalla norma.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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