Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2368 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2368 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ha pronunciato la seguente
Rep.

CJ

ORDINANZA
Ud. 19/11/13
sul ricorso per correzione di errore materiale e
revocazione proposto da:
SVAM s.r.1., elettivamente domiciliata in Roma, via
Sistina 21, presso lo studio dell’avv. Alberto Panuccio
(p.e.c. alberto.panuccio@avvocatirc.legalmail.it , fax
0965.7890210) che la rappresenta e difende per procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –

nei confronti di
Island Refinancing s.r.1., elettivamente domiciliata in
Roma, via Serradifalco 7, presso lo studio dell’avv.
Toni Fava, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco
Celona, per mandato speciale unito alla memoria di

2013

costituzione, che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni a mezzo fax presso

1

il n.

090/674746 o a

Data pubblicazione: 04/02/2014

mezzo p.e.c. presso francescocelona@pec.giuffre.it ;
per correzione di errore materiale e revocazione ex
art. 391 c.p.c. della ordinanza della Corte di
44-22.0Cassazione sezione VI-1 civile emessa il 25 gennaio
2012 e depositata il 16 febbraio 2012, n. 21740/10

Rilevato che:
l. S.V.A.M.

s.r.l.

ha proposto

ricorso per

correzione di errore materiale e revocazione
dell’ordinanza n. 2297/2012 emessa dalla Corte
di Cassazione sezione VI-1 civile in camera di
consiglio ex art. 375 c.p.c. assumendo che la
stessa presenta evidenti errori materiali nella
parte motivazionale e nel dispositivo. Infatti
l’ordinanza, dopo aver riportato integralmente
la relazione del consigliere designato alla
relazione che proponeva l’accoglimento del
primo motivo del ricorso principale della
S.V.A.M. s.r.l. e la dichiarazione di
inammissibilità del primo motivo del ricorso
incidentale di Island Refinancing s.r.l. con
assorbimenti di tutti gli altri motivi dei due
ricorsi e dopo aver osservato che non erano
emersi elementi che potessero portare a diverse
conclusioni rispetto a quelle della relazione,
si conclude con la contraddittoria affermazione
che ricorsi vanno riuniti e rigettati

R.G. ;

entraMbi..la reciproca soccombenza giustifica
la compensazione delle spese” e il dispositivo
consiste nella seguente dizione: “riunisce i
ricorsi e li rigetta; compensa le spese del
giudizio.
2. Si è costituita Island Refinancing che si è

Ritenuto che
3. Va condivisa pienamente la relazione
illustrativa delle conclusioni scritte del P.G.
secondo cui il tenore testuale della relazione
del consigliere designato alla relazione non
lascia margini di dubbio in ordine alla
ritenuta fondatezza del primo motivo del
ricorso principale e alla inammissibilità del
primo motivo del ricorso incidentale. Tali
conclusioni sono state integralmente recepite
dal collegio che ha ribadito il principio di
diritto richiamato nella relazione e rafforzato
la motivazione con il richiamo di ulteriori
precedenti giurisprudenziali. Ne deriva che la
discrasia tra il rigetto del ricorso principale
formalmente espresso nel dispositivo e con
l’ultimo passaggio della motivazione è dovuta a
un mero errore di scrittura derivante dalla
sovrapposizione di altri provvedimenti come è
confermato anche dal riferimento nelle premesse
di fatto dell’ordinanza a soggetti che non
figurano tra le parti processuali e risultano

3

opposta all’accoglimento del ricorso.

del tutto estranei al giudizio.
4. Deve escludersi che la composizione del
contrasto logico esistente tra motivazione e
dispositivo

(e fra motivazione nel suo

richieda

specie

nella

un’attività

di

decisum

non

interpretazione dell’effettivo

consentita in sede di correzione (cfr.

Cass.

civ. S.U. n. 11348 del 13 maggio 2013).
5. Il ricorso per correzione di errore
materiale va quindi accolto con conseguente
integrale correzione degli ultimi due capoversi
della motivazione dell’ordinanza nei seguenti
termini “che in conclusione, riuniti i ricorsi,
deve essere accolto il primo motivo del ricorso
principale e dichiarato inammissibile il primo
motivo del ricorso incidentale e devono
ritenersi assorbiti tutti gli altri motivi del
ricorso principale e di quello incidentale.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve
essere annullata in relazione al motivo accolto
e la causa rinviata alla Corte di appello di
Messina che provvederà a regolare anche le
spese di questo grado del giudizio in relazione
all’esito complessivo della lite” e integrale
correzione del dispositivo nei seguenti termini
“riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo
del ricorso principale e dichiara inammissibile
il primo motivo del ricorso incidentale,

4

complesso e l’ultimo passaggio riepilogativo)

assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso
principale e del ricorso incidentale. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di appello di Messina in diversa
composizione”.

Accoglie il ricorso per correzione di errore
materiale e dispone che:

1.

laddove negli ultimi due capoversi della
motivazione della sentenza impugnata si
legge “che in conclusione i ricorsi
vanno riuniti e rigettati entrambi; che
la reciproca soccombenza giustifica la
compensazione delle spese” si legga
invece “che in conclusione, riuniti i
ricorsi, deve essere accolto il primo
motivo del ricorso principale e
dichiarato inammissibile il primo motivo
del ricorso incidentale e devono
ritenersi assorbiti tutti gli altri
motivi del ricorso principale e di
quello incidentale; che conseguentemente
la sentenza impugnata deve essere
annullata in relazione al motivo accolto
e la causa rinviata alla Corte di
appello di Messina che provvederà a
regolare anche le spese di questo grado

5

P.Q.M.

del giudizio in relazione all’esito
complessivo della lite.”
2.

laddove

nel

dispositivo

si

legge

“riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese di giudizio” si legga
invece “riuniti i ricorsi, accoglie il

dichiara inammissibile il primo motivo
del ricorso incidentale, assorbiti tutti
gli altri motivi del ricorso principale
e del ricorso incidentale. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Messina
in diversa composizione”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 novembre 2013.

primo motivo del ricorso principale e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA