Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23679 del 21/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5684-2012 proposto da:

IMMOBILIARE BENESSERE SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE

VIVO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO

MANFREDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.R., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

D.A., B.A., O.E.S., BIAUTY CENTER

MADERNO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1330/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. NIAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Antonella Pelosi per delega dell’Avvocato Manfredi

Romano per la ricorrente e l’Avvocato Gianfranco Bertussi per i

controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19 agosto 2009 i condomini C.G., + ALTRI OMESSI

Chiedevano pertanto la condanna delle convenute a cessare tale utilizzazione, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituivano le convenute e la Beta Gestioni Immobiliari e la Beauty center Maderno eccepivano il proprio difetto di legittimazione, in quanto la proprietà degli appartamenti indebitamente utilizzati era in capo alla sola Immobiliare Benessere.

Con ordinanza del 9 febbraio 2010, il Tribunale accoglieva la domanda rilevando che la Immobiliare Benessere era solita cedere in locazione i propri appartamenti anche per un solo fine settimana ed ai soli clienti del Beauty Center, dando vita in tal modo ad una vera e propria struttura alberghiera, in violazione del regolamento di condominio.

La Immobiliare Benessere S.r.l. e la Beauty center Maderno impugnavano l’ordinanza chiedendone la riforma.

I ricorrenti a loro volta nel costituirsi, oltre ad insistere per il rigetto dell’appello principale, in via incidentale chiedevano la condanna dell’Immobiliare Benessere al pagamento di una somma a titolo di sanzione per ogni inottemperanza alla decisione del giudice di primo grado.

La Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 1330 del 2 dicembre 2011, in parziale riforma dell’ordinanza gravata, inibiva alla sola Immobiliare Benessere la diffusione del materiale pubblicitario con la conseguente condanna alla distruzione di quello già esistente, con la condanna altresì al pagamento della somma di Euro 200,00 a ciascuno degli appellati per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Condannava la Immobiliare benessere al rimborso delle spese di lite, e gli appellati al rimborso delle spese del doppio grado in favore della Beauty Center Maderno.

Rilevava la Corte distrettuale che non poteva essere condiviso il rilievo delle appellanti secondo cui doveva escludersi nella fattispecie la sussistenza di una struttura alberghiera alla luce delle previsioni di cui alla L. n. 217 del 1983 e della L.R. n. 15 del 2007.

Infatti la valutazione dell’unitarietà della struttura alberghiera andava apprezzata non in senso fisico (inteso come unicità del complesso ove sono ubicate le stanze o gli appartamenti) ma funzionale, così come confermato dal diffuso fenomeno delle dependance. Inoltre la nozione di azienda alberghiera si rinviene in quelle strutture che concedono il godimento dell’alloggio in unità abitative arredate al quale si uniscano tutte le prestazioni accessorie proprie dell’alloggio in pensione o in albergo secondo la nozione fornita dalla L. n. 217 del 1983, art. 6.

Nel caso in esame i depliants pubblicitari del Beauty Center contenevano una serie di indicazioni quanto agli appartamenti che depongono per la configurazione di una struttura ricettiva predisposta per l’accoglienza dei turisti.

Inoltre, a fronte di un regolamento condominiale che prevede per gli appartamenti ubicati nel complesso immobiliare la sola ed esclusiva destinazione a civile abitazione, non poteva dubitarsi che l’utilizzo degli appartamenti effettuato dalla appellante contrasta con la previsione regolamentare, senza che possa spiegare alcuna efficacia la sentenza della Corte Costituzionale n. 369/2008, che ribadisce in ogni caso la validità e vincolatività delle limitazioni derivanti dal regolamento di condominio.

Appariva altresì infondato il rilievo mosso dalle appellanti al fatto che il Tribunale avesse ravvisato la sussistenza di una struttura alberghiera dal contenuto della pagina Internet, laddove l’Immobiliare Benessere veniva denominata come Hotel, essendo la critica non supportata dalla dimostrazione dell’errore nell’utilizzo della detta denominazione, e prevalendo su tale affermazione l’utilizzo effettivo che veniva svolto degli appartamenti.

Infine trovava accoglimento il terzo motivo di appello con il quale si contestava il fatto che anche la Beauty Center Maderno fosse stata condannata, nonostante la rinuncia dei ricorrenti alla domanda nei confronti di tale società. Per l’effetto il contenuto inibitorio dell’ordinanza impugnata andava limitato alla sola Immobiliare Benessere, occorrendo assicurare alla Beauty Center il ristoro delle spese di lite da parte delle originarie parti ricorrenti.

Quanto all’appello incidentale, lo stesso era accolto, ritenendosi che la richiesta di prevedere una somma da riconoscere ad ognuno dei ricorrenti in conseguenza di ogni futura violazione del provvedimento del Tribunale, corrispondeva alla previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c.. Per la cassazione della sentenza della corte distrettuale ha proposto) ricorso la Immobiliare Benessere S.r.l., articolato in due motivi.

C.G., + ALTRI OMESSI

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Nell’imminenza dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per non avere parte ricorrente depositato unitamente al ricorso copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica. Infatti, sebbene sia parte ricorrente che controricorrente diano atto nei loro scritti difensivi che la sentenza gravata è stata notificata in data 27/12/2001, data in relazione alla quale è stato proposto il ricorso al fine di ottemperare al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., non risulta depositata la detta copia autentica, nè la stessa si rinviene nella produzione del contro ricorrente, il che esclude che possa avere rilievo nella fattispecie la questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza del 21 gennaio 2016 n. 1081, che concerne specificamente l’ipotesi in cui, la copia autentica sia versata in atti da altra parte diversa dal ricorrente.

5. Alla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA