Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23678 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4550-2016 proposto da:

COMUNE di SAN CALOGERO, in persona del Sindaco Avv. Nicola Brosio,

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SALVATORE FORTUNATO GIORDANO, ed elettivamente

domiciliato, presso lo studio dell’Avv. Maria Rosa Carmela Giordano,

in ROMA, PIAZZA DANTE 12;

– ricorrente –

contro

C.D. (in proprio e quale erede di C.G.),

C.V., C.M. e CO.AN. (quali eredi di

C.G.), rappresentati e difesi dall’Avvocato DANIELA CONSOLI ed

elettivamente domiciliati, presso lo studio dell’Avv. Gianluca

Contaldi, in ROMA, VIA P. da PALESTRINA 63;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 760/2015 della CORTE di APPELLO di CATANZARO

pubblicata il 5/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 15.5.2003, il COMUNE di SAN CALOGERO proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 95 del 2003, notificato in data 2.4.2003, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva ingiunto a detto Ente il pagamento dell’importo di Euro 10.438,69, oltre spese e interessi in favore degli ingegneri C.D. e C.G. (quest’ultimo successivamente deceduto). L’Ente opponente deduceva: che i creditori opposti, a seguito di Delib. n. 131/1997, erano stati incaricati di redigere il progetto di variante al PRG con conseguente stipula di contratto inter partes; che con successiva Delib. del 25.1.1999, l’Ente aveva approvato la variante al PRG di cui agli elaborati tecnici consegnati dai professionisti incaricati; che, a causa della mancanza della tavola di raffronto, mai depositata dai professionisti, il PRG non era stato autorizzato dalla Regione Calabria; che la mancata adozione del PRG era da attribuirsi agli ingegneri C. i quali, venendo meno agli impegni assunti con il contratto, non avevano provveduto a redigere un progetto conforme alle regole tecniche giuridiche e alla (OMISSIS), per cui lo stesso non si era presentato idoneo al rilascio dei successivi provvedimenti amministrativi indispensabili per renderlo esecutivo. Chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato nullo e che venisse dichiarata la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per la redazione del progetto di variante al PRG per grave inadempimento contrattuale dei professionisti, con condanna alla restituzione delle somme già percepite pari ad Euro 41.316,55, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in Euro 10.320,00, nonché alle spese di lite.

Si costituivano in giudizio D. e C.G. per eccepire la mancanza di legittimazione dell’opponente per carenza in capo al Sindaco dell’autorizzazione della Giunta L. n. 142 del 1990, ex art. 35. Nel merito, asserivano essere dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, rappresentando la regolare esecuzione del contratto da parte di essi professionisti, cui aveva fatto seguito da parte dell’amministrazione, e senza riserve, l’adozione della variante urbanistica, rendendosi tuttavia inadempiente per aver corrisposto ai professionisti solo una parte dei compensi e precisamente quelli di cui all’art. 6 lett. A, B, C del contratto e non provvedendo, invece, alla corresponsione di quanto previsto nelle successive lettere D ed E; che la successiva modifica della composizione del Consiglio Comunale e i successivi orientamenti, volti a sospendere le delibere di approvazione alla variante, non potevano sortire alcun effetto sul contratto interamente eseguito da parte dei professionisti e parzialmente dall’amministrazione e sull’obbligo di quest’ultima di corrispondere i compensi residui. Chiedevano, pertanto, il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza depositata in data 16.7.2009, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo che dichiarava esecutivo e condannava l’opponente alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva opposizione il Comune di San Calogero per censurare la sentenza nella parte in cui non aveva attribuito rilevanza, ai fini dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, alla mancata redazione delle tavole di raffronto. Sosteneva che anche se il contratto concluso tra le parti non prevedeva espressamente dette tavole con la simbologia V2, tuttavia esso prevedeva che i professionisti progettassero elaborati della variante al PRG tra cui questo era un elaborato necessario.

Si costituivano in giudizio C.D., in proprio e quale erede di C.G., C.V., C.M. e C.A., quali eredi di C.G., per chiedere il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 760/2015, depositata in data 5.6.2015, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la mancata redazione della tavola di raffronto non giustificava né la risoluzione del contratto, né la sospensione del pagamento del saldo dovuto in applicazione dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.. Infatti, si trattava di elaborato di facile attuazione che il Comune ben avrebbe potuto sollecitare ai progettisti in quanto il contratto tra le parti prevedeva che il compenso fosse onnicomprensivo e che comprendesse anche il ristoro per eventuali prestazioni accessorie o successive al compimento dell’incarico, quali le rielaborazioni delle tavole di PRG e varianti o modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale prima della loro adozione. Non era quindi giustificato procedere unilateralmente alla sospensione del pagamento, che nella specie aveva assunto le caratteristiche di ingiustificato rifiuto. Tanto meno ricorrevano i presupposti per la risoluzione del contratto al quale i professionisti avevano dato esecuzione avendo prodotto nei termini contrattuali lo studio richiesto e al quale aveva dato attuazione anche l’Amministrazione, senza nulla osservare, posto che risultava pagata l’intera prestazione, fatta eccezione per il saldo.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di San Calogero sulla base di quattro motivi. Resistono gli eredi di C.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione art. 2 contratto di progettazione di strumento urbanistico Rep. 1435 del 9.7.1997 registrato a Vibo Valentia il 24.7.1997 al n. 962 serie 1″. Violazione art. 1176 c.c.. Mancata diligenza professionale nell’adempimento. Violazione artt. 1453,1455 e 1458 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione”. Il Comune ricorrente deduce che nella fattispecie non si verte in tema di diligenza media, bensì della c.d. diligenza professionale, per cui l’affidamento dell’incarico di progettazione della variante al PRG comporta per il professionista un impegno al di sopra della media, che non può considerarsi concluso al momento dell’approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale. In base all’art. 2 del contratto stipulato tra le parti, i professionisti “sono tenuti a predisporre gli elaborati della variante al PRG in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale”, al fine di creare tutte le condizioni affinché la variante potesse essere validamente presentata all’organo regionale per l’istruttoria e l’approvazione definitiva in conformità delle indicazioni statali e regionali. Pertanto (riportate varia documentazione in ordine all’iter di approvazione del P.R.G.) la mancanza delle tavole di raffronto costituisce una violazione del contratto da parte dei professionisti. Ne’ poteva essere condivisa la considerazione della Corte di merito secondo cui si trattava di elaborato di facile attuazione; poiché non si trattava solo di predisporre l’elaborato, ma anche di motivare le modifiche nella relazione.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Costituisce principio largamente consolidato che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014) anche (e soprattutto) in riferimento alla necessaria individuabilità delle singole rationes decidendi della spiegata controversia.

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). Così, dunque, i motivi di impugnazione che prospettino (come nella specie) un vizio di legittimità (non solo senza la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche senza idonee argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie) sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016).

1.3. – Va inoltre, sotto altro profilo (sempre nell’ambito dello stesso motivo), che secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 3340 del 2019).

Orbene, costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Essendo, viceversa, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020).

1.4. – Con ulteriore omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di merito omesso di esaminare gli elementi di prova offerti dalla ricorrente ed esternare le ragioni per le quali tali elementi non sono stati ritenuti determinanti ai fini del proprio convincimento.

1.5. – Tale motivo è infondato traducendosi, in realtà, in una censura sull’adeguatezza e sufficienza della motivazione, non più denunciabile a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

1.6. – Le proposte censure, così rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019). Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione art. 1218 c.c. e art. 1460 c.c.. Violazione dell’art. 2 “prestazioni professionali” del disciplinare di incarico”. Il Giudice d’appello, da una parte non ritiene grave l’inadempimento dei professionisti, dall’altra giustifica l’inapplicabilità dell’eccezione di inadempimento per il solo fatto che il Comune avrebbe potuto operare da solo. Invero, le tavole di raffronto non sono strumento di facile composizione e comunque rientravano nelle mansioni dei professionisti. L’averne accertato la mancanza avrebbe dovuto portare quantomeno a una riduzione del prezzo pattuito, e certamente avrebbe dovuto portare all’applicazione della suddetta clausola di eccezione di inadempimento. Si sottolinea che nel momento in cui il Comune approvava gli elaborati, la pratica non era conclusa necessitando della trasmissione di tutti gli elaborati alla superiore autorità regionale; dopo aver dato inizio al pagamento, il Comune scopriva che la pratica non era completa, per cui ciò era evidenziato ai professionisti, chiedendo altresì il parere alla Regione. Ma i professionisti non solo non collaboravano, ma davano inizio a una procedura monitoria.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Anche la presente formulazione del motivo pecca nella genericità dei motivi, risolvendosi in una nuova (ri)valutazione della posizione della parte ricorrente, mediante una critica della sussistenza o meno della configurabilità dell’inadempimento grave, ovvero attraverso una (ri)quantificazione della posizione di controparte. E ciò, sebbene rispetto alla asserita violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c. e dell’art. 2 del disciplinare di incarico, non sia specificata la necessaria indicazione di uno dei paradigmi ex art. 360 c.p.c., comma 1.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame dei documenti indicati al punto 1 costituenti fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione carente e insufficiente”. Oltre al fatto che le tavole di raffronto non erano di facile attuazione, il Comune aveva invitato i progettisti a discutere e risolvere la questione ma questi decidevano di soprassedere e procedere con l’introduzione del d.i. opposto.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – A prescindere dalla genericità dell’assunto relativo alla difficoltà delle tavole di raffronto in contestazione, va rilevato che neppure è ammissibile la violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012. Prevede, infatti, il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. E’ noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’e’ traccia. Sicché, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, le censure mosse in riferimento al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018).

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 91 c.p.c.”, là dove, rispetto alla sentenza di primo grado, la Corte d’Appello confermava la condanna alle spese, nonostante il Tribunale avesse ritenuto di rigettare l’opposizione in quanto il contratto non prevedeva la redazione anche delle tavole di raffronto.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese (Cass. n. 18128 del 2020). Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione e’, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 2017).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure prospettato che i limiti massimi di quantificazione delle spese siano stati superati, ritenendo la liquidazione, seppure irrazionale, comunque “aderente agli importi indicati dalla cennata normativa”.

5. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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