Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23678 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 28/10/2020), n.23678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6097-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS ROMA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

MONTONE che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE, in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4573/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTONE che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis di Roma proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 emesso da Roma Capitale in relazione all’impianto sportivo comunale dato in concessione alla società deducendo il difetto di soggettività passiva e la carenza di motivazione.

La Commissione provinciale di Roma con sentenza dell’11.11.2015 respingeva il ricorso.

Proposto appello, la CTR del Lazio con sentenza in data 20.7.2017 rigettava l’appello ritenendo che la soggettività passiva spettasse al concessionario anche nel caso di beni patrimoniali ed inoltre che l’immobile de quo, censito nella categoria D6, è soggetto al pagamento dell’ICI.

Avverso detta pronuncia la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso Roma Capitale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3: assoluto difetto di soggettività passiva ai fini ICI in capo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Roma” parte ricorrente assumeva l’illegittimità della sentenza impugnata per aver interpretato estensivamente la norma citata così da includere tra i soggetti passivi ICI anche il concessionario di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i: applicabilità al caso di specie all’ASD Tennis Roma dell’esenzione stabilita in favore di soggetti che svolgono esclusivamente attività ricreative e sportive” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva escluso l’esenzione dall’ICI pur non svolgendo l’associazione attività a fini di lucro.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che il concessionario di un bene demaniale è sempre soggetto passivo dell’Ici, stante la chiara previsione contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2. Questo è il principio confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. 5, n. 9429/2019) secondo cui la previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, in base alla quale, dal 2001, soggetto passivo dell’Ici è il concessionario su aree demaniali consente di affermare che il concessionario su aree demaniali è soggetto passivo del tributo da un punto di vista formale, senza necessità di accertare il contenuto del rapporto concessorio, vale a dire se lo stesso ha effetti reali (con la conseguente nascita in capo al concessionario di un diritto di superficie) ovvero solo effetti obbligatori.

La questione è stata più volte affrontata dalla Corte la quale ha altresì operato una distinzione a seconda che la concessione riguardi beni demaniali o beni patrimoniali indisponibili. Come noto i primi sono definiti dall’art. 822 e ss. c.c., i quali individuano in modo preciso le tipologie di beni e la necessità che gli stessi appartengano allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, mentre i secondi sono definiti dall’art. 826 c.c. e, a differenza dei beni demaniali, sono beni che possono appartenere anche ad altri enti pubblici. Determinante è poi la loro destinazione a finalità di pubblico interesse. Nel caso di beni demaniali, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, a prescindere dal contenuto intrinseco del rapporto concessorio, il soggetto passivo è per legge il concessionario.

L’inclusione dei concessionari demaniali nella platea dei contribuenti tenuti al pagamento dell’Ici, che in passato ha sollevato dubbi stante la effettiva condizione giuridica di detti soggetti, per i quali non dovrebbero ricorrere i presupposti previsti dalla legge per soggiacere alla imposizione fiscale in questione, trova fondamento nel potere di fatto sulla cosa da cui scaturiscono attività e comportamenti del possessore del tutto analoghe e assimilabili a quelle solitamente poste in essere nell’esercizio del diritto di proprietà.

Va a riguardo rilevato che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici ovvero quel complesso di beni appartenenti, a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un altro ente pubblico, siano essi destinati direttamente al servizio della collettività mediante l’uso immediato, oppure siano diretti a procurare i mezzi da impiegare nell’approntamento dei servizi di pubblica utilità e non sussistendo tra le due categorie una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata.

Pertanto, sussistendo anche nel caso di concessione di beni del patrimonio indisponibile l’eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva del concessionario di beni demaniali ai fini ICI, può ritenersi anche in tal caso la soggettività passiva del concessionario sulla base di un’interpretazione estensiva del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, come modificato.

Il secondo motivo è fondato.

L’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), è prevista per la associazioni sportive dilettantistiche qualora sussistano due condizioni cumulative ovvero il requisito soggettivo, e cioè la natura non commerciale dell’ente, ed il requisito oggettivo, e cioè che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dal citato art. 7 (Cass. civ. sez. V n. 13966/2016, cit.).

Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. sez. V, n. 24500/2009).

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito oggettivo ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7 è che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed ancora che “il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”(Cass. civ. sez. V 10754/2017; Cass. civ. sez. V n. 5041/2015; Cass. civ. sez. V n. 6711/2015).

Inoltre deve tenersi conto della decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, che nel valutare se il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato.

La Commissione ha osservato che anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica. E’ necessario, quindi, al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

Nella specie la CTR ha escluso l’esenzione di cui sopra in ragione dell’inclusione del bene nella categoria D/6 senza conferire rilievo al tipo di attività svolta nell’impianto sportivo senza nulla argomentare in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’esenzione.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

PQM

in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui rinvia anche per la disciplina delle spese di lite.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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