Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23678 del 21/11/2016

Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17944/2014 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, GIULIO CESARE

14, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNANTONIO ALTIERI,

in virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato CESARE ANTENOMASO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI FICARRA, in virtù di

procura a margine del controricorso;

S.M.F., S.L., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO AGNESE, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO PEA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso le sentenze nn. 802/2010 e 1598/2013 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositate rispettivamente il 07/04/2010 ed il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Luigi Fedeli Barbantini per delega dell’Avvocato

Altieri per la ricorrente e l’Avvocato Pea per

S.M.F. e S.L.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un primo giudizio iscritto al n. R.G. 1281/1984 S.L., Z.M. e S.G., convenivano dinanzi al Tribunale di Rovigo S.I., rispettivamente figlio dei primi due e nipote della terza, affinchè fosse accertato che il fondo “(OMISSIS)” di circa ha 18 con fabbricati, sito nel Comune di (OMISSIS), era fittiziamente intestato al convenuto, ma in realtà era di proprietà degli attori, come da scrittura privata contenente riconoscimento di tale situazione da parte del convenuto.

Nel secondo giudizio iscritto al n. R.G. 320/1985 e dinanzi al medesimo Tribunale gli stessi attori del primo giudizio chiedevano che S.I. fosse condannato a rendere il conto delle gestione del fondo in oggetto, in favore degli attori nelle quote di 4/8 per S.L., di 3/8 per la Z. e di 1/8 per S.G., nonchè a rendere il conto per la fittizia partecipazione, in vece degli attori, quale socio alla gestione della Stalla sociale S. Novo s.c.a.r.l..

Si costituiva il convenuto che insisteva per il rigetto della domanda di rendiconto, assumendo di avere dato sempre contezza della propria attività e di avere fornito alle controparti i relativi conteggi, deducendo di vantare a sua volta un credito a titolo di compenso per la gestione effettuata.

Riuniti i giudizi, decedevano dapprima S.L., al quale succedevano la moglie ed i figli S.M., I.L., M.T., R.M., M.F., F.M. e M., e poi Z.M., che con testamento olografo nominava eredi i figli S.M., R.M., L. e M.F..

Interrottosi il giudizio per il decesso delle originarie parti attrici, era riassunto a cura dei soli eredi S.M., R.M., L. e M.F..

Nel corso del giudizio venivano avanzate anche richieste di sequestro del bene oggetto di causa, il quale veniva poi sottoposto a pignoramento, e per effetto della procedura esecutiva, S.I. veniva nominato custode a far data dall'(OMISSIS), per poi essere sostituito da un nuovo custode in data (OMISSIS).

Il Tribunale di Rovigo con la sentenza non definitiva n. 373/89 accertava l’autenticità delle sottoscrizioni della scrittura con la quale S.I. si impegnava a restituire alle parti attrici il fondo (OMISSIS), ed ordinava la retrocessione del bene, accertando altresì l’obbligo del rendiconto in capo al convenuto, rigettando le domande riconvenzionali spiegate da quest’ultimo.

Proposto appello immediato avverso tale decisione da parte di S.G., L., M., M.R. e M.F., la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 137 del 1996 accoglieva l’appello principale e, rigettando l’appello incidentale di S.I., condannava l’appellato a risarcire anche i danni derivanti dall’inadempimento alle obbligazioni scaturenti dalla scrittura giudizialmente riconosciuta e relativa alla proprietà del fondo per cui è causa, danni da liquidarsi in separata sede.

Decedeva altresì S.G., alla quale succedevano i soli nipoti M., R.M., L. e M.F. che instavano per la prosecuzione del giudizio.

Proseguita l’istruttoria sulla causa di rendiconto, a mezzo CTU, il processo veniva nuovamente interrotto per il decesso di S.I..

Riassunta la causa da S.L. e M.F., si costituiva F.T., vedova del convenuto, essendo l’unica ad avere accettato l’eredità del de cuius.

Con sentenza n. 144 del 2008 il Tribunale accertava che la gestione del fondo da parte del convenuto e la partecipazione all’attività della Stalla Sociale S. Bovo s.c.a.r.l. avevano comportato utili per complessivi L. 55.441.589, e previa determinazione della quota di M.F. e L. Saltarin in misura pari a 13/96 quali eredi di S.L. e Z.M., condannava la F. a pagare in loro favore la somma di Euro 3.877,41 a favore di ognuna delle parti, con rivalutazione secondo indici Istat a far data dal 12/10/1999.

avverso tale sentenza proponevano appello S.R.M. e M. dolendosi del fatto che il “Tribunale avesse ritenuto che la loro mancata costituzione a seguito dell’interruzione equivalesse a rinunzia alle domande proposte.

Contestavano la correttezza della quantificazione delle somme dovute a titolo di rendiconto, ed evidenziavano che, essendo deceduta l’originaria attrice S.G., la quota spettante alla stessa si era ripartita tra i suoi eredi, sicchè agli appellanti competeva una quota complessiva pari a 16/96.

S.M.F. e L. si costituivano aderendo all’appello principale ed in via incidentale chiedevano, anche previa rinnovazione della CTU, di accertare le maggiori somme dovute dall’appellata, quale erede del defunto S.I., in conseguenza dei rapporti di gestione ed anche per effetto dei danni arrecati dalla stessa al bene di loro proprietà.

F.T., oltre ad insistere per l’inammissibilità cd il rigetto degli avversi gravami, in via incidentale chiedeva tenersi conto del compenso spettante al defunto marito per la gestione aziendale il cui importo avrebbe azzerato il credito delle controparti.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza non definitiva n. 802 del 7 aprile 2010 escludeva dalle voci passive del rendiconto le dedotte anticipazioni da parte del gestore, e respingeva l’appello incidentale della F., rimettendo la causa in istruttoria per l’accertamento anche dei danni arrecati dalla condotta dell’originario convenuto, previa determinazione delle quote vantate dagli istanti.

1n primo luogo riteneva fondato l’appello principale nella parte in cui si contestava che la mancata costituzione in sede di riassunzione di alcune delle originarie parti attrici equivalesse a rinunzia alle domande a suo tempo proposte, in quanto costituiva principio pacifico nella giurisprudenza quello per il quale, la mancata costituzione in esito alla riassunzione, se determina la dichiarazione di contumacia, non implica altresì che le domande in precedenza proposte debbano ritenersi abbandonate o rinunziate, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulle stesse.

Nel merito, riteneva fondato l’appello principale e quello incidentale di S.M.F. e L., nella parte in cui si dolevano che il giudice di primo grado aveva riconosciuto a credito del defunto S.I. quanto asseritamente versato in favore dei familiari, posto che tale statuizione si poneva in contrasto con il giudicato formatosi sul punto a seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale n. 373/89, la quale aveva respinto la domanda finalizzata ad ottenere il rimborso delle anticipazioni fatte al padre ed agli altri congiunti dal convenuto.

L’esistenza del giudicato impediva quindi di poter tenere conto di tale posta di credito, a prescindere dal fatto che si trattava di versamenti contestati e non provati.

Riteneva altresì che occorreva valutare la mala gestio del fondo che aveva portato poi all’esecuzione immobiliare sullo stesso, dovendosi tenere conto del fatto che il fondo presentava molteplici attività produttive, le quali, così come gli effetti della mala gestio, non erano stati presi in esame nel precedente grado di giudizio.

Per l’effetto disponeva rinnovarsi la CTU, previa rimessione della causa in istruttoria.

Disattendeva poi l’appello incidentale della F., volto ad ottenere il riconoscimento del compenso in favore del defunto marito per la gestione del fondo, rilevando che la richiesta era stata espressamente disattesa dalla precedente sentenza del Tribunale di Rovigo n. 373/89. Infatti, sebbene in motivazione la sentenza avesse rimesso) la questione alla sentenza definitiva sul rendiconto, tuttavia in dispositivo aveva espressamente dichiarato cli respingere tute le domande riconvenzionali di S.I., di modo che doveva darsi prevalenza al dispositivo rispetto a quanto risultante dalla motivazione. Inoltre il S. in sede di gravame avverso la sentenza n. 373/89 aveva riproposto tutte le domande già avanzare in prime cure, e che la Corte di Appello con la sentenza n. 137/96, passata in cosa giudicata, le aveva respinte, sicchè superata ogni incertezza circa il tenore della pronuncia del giudice di primo grado, indubbia appariva la formazione del giudicato di rigetto su tale richiesta.

Disposta la rinnovazione della CTU e richiesti chiarimenti, la Corte d’Appello di Venezia con la successiva sentenza n. 1598 del 3 luglio 2013 accoglieva l’appello principale e quello incidentale di S.M.F. e L., e per l’effetto condannava F.T. al pagamento in favore di ognuno degli appellanti principali ed incidentali della somma di Euro 71568,85 oltre interessi legali a far data dal 28/3/2011 al saldo.

Riteneva a tal fine di condividere appieno le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, così come integrata in sede di chiarimenti, che aveva calcolato i redditi attualizzati della gestione del fondo, gli oneri dei fabbricati lasciati dalla gestione del convenuto ed i danni cagionati dalla stessa gestione, che avevano poi determinato la vendita del cespite per far fronte ai debiti contratti, determinando per l’effetto la quota di rendiconto spettante ad ognuna delle parti.

Per la cassazione di entrambe le sentenze della Corte d’Appello di Venezia nn. 802/2010 e n. 1598/2013 ha proposto ricorso F.T. sulla base di quattro motivi per ognuna delle sentenze gravate.

S.M.R., S.M.F. e S.L. hanno resistito con controricorso.

S.M. non ha svolto difese in questa fase.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve esser disattesa la richiesta di riunione del presente ricorso a quello pendente tra le medesime parti n. 849/2014 RG, atteso che trattasi di ricorso avverso sentenza diversa da quella impugnata e vertente su domande del pari diverse da quelle in esame in questa sede, di quali sono state trattate anche separatamente in sede di merito.

Del pari deve essere disattesa la richiesta di rinvio per la mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio) dei gradi di merito e per la mancata presenza dei fascicoli di parte controricorrente, potendo la decisione, come si illustrerà nel prosieguo della motivazione, avvenire prescindendo da tali atti.

2. F.T. censura la sentenza non definitiva n. 802/2010 della Corte veneta sulla base di quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909 c.c..

Infatti la sentenza gravata ha escluso la possibilità di poter riconoscere in favore del defunto marito della ricorrente le somme asseritamente versate a titolo di anticipazioni sul rendiconto, in ragione del giudicato già formatosi, ed in termini di rigetto della pretesa, a seguito della sentenza del Tribunale n. 373/89, che aveva definito l’obbligo di rendiconto del S.I., respingendo le relative domande riconvenzionali.

Si sostiene che le riconvenzionali disattese dal Tribunale con la sentenza richiamata dalla Corte veneta erano solo quelle relative al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sequestro del fondo e quella avente ad oggetto la restituzione della somma di Lire 55.685.000 di cui il defunto convenuto assumeva essere creditore nei confronti degli attori e dei loro aventi causa.

Trattasi però di domande che non hanno nulla che vedere con le anticipazioni versate in relazione alla domanda di rendiconto.

Inoltre si sostiene che avverso tale sentenza avevano proposto appello immediato i soli S.G., L., M., M.R. e M.F., sicchè non può reputarsi formato il giudicato quanto al diritto della parte a doversi tenere conto anche delle dette anticipazioni.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 723 e 1105 c.c. e dell’art. 263 c.p.c., laddove vengono esclusi gli acconti versati da S.I. alle originarie parti attrici nel periodo che va dall’annata agraria 1979-80 fino alla data del pignoramento immobiliare. Infatti, come aveva correttamente rilevato la sentenza del Tribunale n. 144/2008, erano documentalmente provate le anticipazioni effettuate dal convenuto in favore dei congiunti, sicchè l’esclusione di tali voci è frutto di una decisione incomprensibile da parte della Corte distrettuale.

Il terzo motivo denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 1, 22, 99 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 345 c.p.c., nella versione sia anteriore che posteriore alla riforma di cui alla legge n. 353/90, anche con riferimento agli artt. 61 c.p.c. e segg. e art. 74 c.p.c., per avere il giudice di appello demandato al CTU la determinazione delle quote di successione ereditaria spettanti a S.M.F., L., M.R. e M. nell’ambito del giudizio di appello e ciò in difformità di quanto statuito dalla sentenza di primo grado. Si deduce che la Corte distrettuale con ordinanza collegiale collegata alla pronunzia della sentenza non definitiva aveva dato incarico al CTU di accertare quali fossero le quote di spettanza di tutti i coeredi aventi diritto, laddove invece la determinazione delle quote andava operata con sentenza, e non poteva essere demandata al consulente tecnico d’ufficio.

Il quarto motivo denunzia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 345 c.p.c., per essere stata introdotta domanda nuova in appello in violazione del principio del contraddittorio, in quanto la determinazione delle quote ereditarie andava richiesta nel giudizio di primo grado, per quanto attiene alla successione di Z.M., mentre per la successione di S.G. andava proposto autonomo giudizio di accertamento.

3. In relazione alla sentenza definitiva n. 1598/2013, la ricorrente ha a sua volta proposto quattro motivi di ricorso.

Con il primo denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e precisamente in merito allo svolgimento sul fondo di un’attività di allevamento di suini.

La decisione gravata nel fare proprie le risultanze della perizia d’ufficio ha determinato il rendiconto sulla base dei redditi di ciascuna annata agraria, tenendo conto anche degli incassi derivanti dalla gestione della porcilaia.

Tuttavia la ricorrente con le note di udienza del 13-16 maggio 2011 aveva contestato che fosse possibile ritenere effettivamente svolta l’attività di allevamento di suini.

seguito dei chiarimenti forniti dall’ausiliare d’ufficio che, pur dando atto dell’assenza di documentazione fiscale al riguardo, aveva confermato la precedente conclusione in ragione della presenza di fabbricati rurali che attestavano l’attività suinicola, la F. aveva prodotto in data 19 ottobre 2011 ulteriori note di udienza.

La Corte distrettuale ha omesso di valutare entrambe le note, ed ha acriticamente fatto proprie le conclusioni del CTU, nonostante la loro illogicità.

Per l’effetto, si sostiene che la sentenza sarebbe immotivata in quanto non avrebbe valutato, ai fini della decisività le dette note critiche.

Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe acriticamente recepito i dati emergenti dalla CTU, in assenza di qualsiasi prova in merito allo svolgimento dell’attività di allevamento dei suini.

Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in quanto sarebbe stata accolta la richiesta di tenere conto dei danni asseritamente provocati al fondo dal S.I. in assenza di qualsivoglia prova.

Infine, il quarto motivo denunzia la violazione dell’art. 490 c.p.c. in quanto la F. sarebbe stata condannata a corrispondere alle controparti la quota dovuta a titolo di rendiconto, sebbene la ricorrente avesse accettato l’eredità del marito con beneficio di inventario, così come emerge dai documenti di causa.

4. I primi due motivi proposti avverso la sentenza n. 802/2010 possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono nel loro complesso la correttezza della decisione con la quale è stata respinta la pretesa della ricorrente di tenere conto, ai fini del rendiconto, delle pretese anticipazioni effettuate dal marito a favore dei congiunti, in ragione dell’esistenza di un giudicato di rigetto della stessa.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la domanda de qua fosse stata già disattesa con la sentenza del Tribunale n. 373 del 1989, che risulta essere passata in cosa giudicata.

Ritiene viceversa la ricorrente che la decisione de qua non si sarebbe occupata anche di tale credito, ma avrebbe respinto altre domande riconvenzionali avanzate dal S.I., e precisamente quella relativa alla pretesa al risarcimento dei danni scaturenti dalla procedura di sequestro intentata dagli attori e duella relativa alla restituzione della somma di Lire 55.685.000.

Inoltre l’appello immediato proposto dalle controparti avverso la sentenza del Tribunale non aveva coinvolto) la domanda di rendiconto, sicchè restava impregiudicata la possibilità di tenere conto delle anticipazioni fatte dal convenuto a tale titolo.

I motivi devono essere disattesi.

Ed, invero, poichè nella fattispecie viene contestata l’efficacia preclusiva derivante da un giudicato rappresentato da una diversa sentenza, ancorchè emessa nell’ambito dello stesso giudizio, deve trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 2617/2015; conf. Cass. n. 26627/2006) il principio della rilevabiliti del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato (ovvero ne contesti l’efficacia) deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa.

Parte ricorrente si è, limitata a richiamare per estrema sintesi il contenuto della sentenza non definitiva del 1989, impedendo in tal modo di poter valutare quali fossero le domande riconvenzionali effettivamente proposte in quella sede e quale sia stata l’effettiva decisione assunta dal Tribunale, e cioè se effettivamente, e diversamente da quanto opinato dalla decisione gravata, le statuizioni di rigetto fossero limitate solo a quelle individuate da parte ricorrente.

A ciò deve aggiungersi che nell’esposizione dei fatti di causa di cui al ricorso, nel narrare le vicende relative alla pronunzia della sentenza n. 373/89 si dà atto di una riserva di gravame avanzata dal dante causa della F., assumendosi che la sentenza de qua, per le parti non oggetto di impugnazione immediata, non sarebbe ancora passata in cosa giudicata, ragionamento questo che confligge apertamente con quanto dispone il terzo comma di cui all’art. 340 c.p.c., che priva di efficacia l’eventuale riserva di gravame, nel caso di immediata proposizione di appello da alcuna delle altre parti.

In ogni caso, la tesi secondo cui le uniche domande riconvenzionali esaminate dal tribunale, e sulle quali si sarebbe quindi formato il giudicato, sono solo quelle indicate nell’esposizione del motivo, non si confronta con la motivazione della sentenza oggi gravata, laddove alle pagg. 23 e ss., nell’esaminare la questione relativa al diritto al compenso) per la gestione svolta (trattasi all’evidenza di un’ulteriore domanda riconvenzionale del convenuto, il che esclude che solo queste due domande fossero state proposte) osserva che la sentenza della Corte d’Appello n. 137 del 1996, intervenuta a seguito del gravame proposto avverso la decisione del Tribunale del 1989 aveva deciso su tutte le domande riconvenzionali già svolte in prime cure dal S.I., pervenendo al loro integrale rigetto.

Trattasi di affermazione quindi che corrobora la tesi che la richiesta di tenere conto delle anticipazioni sia stata effettivamente disattesa, e con sentenza passata in cosa giudicata, deponendo quindi per la correttezza della decisione adottata dalla Corte veneta.

Una volta quindi ribadita la preclusione derivante dal giudicato, è evidente anche l’infondatezza del secondo motivo, dovendosi escludere che vi sia stata una pronuncia di non liquet da parte dei giudici di merito, ed essendo irrilevante quanto accertato dal CTU, trattandosi di questione ormai preclusa per effetto del rigetto della pretesa con pronuncia non più suscettibile di essere rimessa in discussione.

5. Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento.

Dalla lettura del ricorso emerge chiaramente che la doglianza concerne non già una statuizione contenuta nella sentenza gravata, quanto il fatto che con l’ordinanza ammissiva della CTU si sia dato l’incarico al CTU di determinare le quote degli appellanti principali ed incidentali.

Da tale premessa può quindi trarsi la conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso per una pluralità di ragioni.

In primo luogo perchè alla sentenza viene mosso un addebito che non le può essere imputato, in quanto non vi è alcuna statuizione sulla misura delle quote, e quindi non coglie la ratio decidendi della stessa.

In secondo luogo, laddove censura l’ordinanza, non si conforma al costante orientamento della Corte che nega la possibilità di far ricorso contro le ordinanze istruttorie (cfr. Cass. n. 11870/2014, secondo cui In tema di impugnazioni, l’ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; conf. Cass. n. 24231/2008).

In terzo luogo, se errore vi fosse (consistente nell’avere demandato al CTU l’individuazione delle quote), sarebbe da addebitare alla sentenza definitiva, posto che solo con la stessa si effettua il riparto secondo le quote alle quali fa anche riferimento la CTU, ma allora il motivo di ricorso andava proposto contro la sentenza definitiva, con la conseguenza che lo stesso, in quanto rivolto verso la prima sentenza è inammissibile.

In ogni caso nel merito le doglianze si rivelano infondate.

Infatti, il riferimento alla determinazione delle quote, di cui al mandato collegiale, mira più che altro ad ottenere la fissazione del quantum monetario di spettanza di ognuno dei richiedenti il rendiconto, ed ancorchè la determinazione delle quote sia effettivamente valutazione di carattere giuridico, alla fine la Corte vi ha provveduto nella sentenza definitiva, avvalendosi anche del supporto del CTU, ma senza che sia oggi contestata la correttezza di tale quantificazione.

6. Quanto al quarto motivo valgono le deduzioni svolte in merito al terzo motivo per giustificarne il mancato accoglimento per essere lo stesso indirizzato nei confronti di un provvedimento che in realtà non statuisce alcunchè sul punto.

Quanto alla novità della pretesa ad ottenere la determinazione delle quote ereditarie, vale osservare che non si tratta di domanda nuova, in quanto gli appellanti principali ed incidentali miravano solo a determinare la quota individuale di loro spettanza sulla scorta della morte verificatasi nel corso del giudizio di alcuni dei soggetti che avevano inizialmente agito per il rendiconto.

Non si tratta infatti di una nuova domanda di rendiconto, ma è semplicemente la richiesta di prendere in considerazione il riparto delle quote degli originari attori tra coloro che vi sono subentrati in corso di causa.

D’altronde di tale necessità di rideterminazione delle quote individuali aveva tenuto conto anche la sentenza del giudice di primo grado, come si ricava peraltro anche dalla lettura della sentenza n. 802/2010 a pag. 13, laddove si dà atto che il Tribunale aveva riconosciuto il rendiconto a favore di S.M.F. e L. per la quota di 13/96, tenendo conto quindi di quanto loro derivava dalla successione materna e paterna.

lino specifico motivo di appello era stato proposto sul punto solo dalle controricorrenti e dall’altro intimato che si dolevano del fatto che non si era tenuto conto anche della successione di S.G., da ripartire solo tra di loro (giusta la devoluzione della successione della zia solo in loro favore), e senza che quindi la F. avesse proposto appello avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva già provveduto a determinare le quote ereditarie, tenendo conto della successione dei genitori, avvenuta, come quella della zia, in corso di causa.

7. Il primo motivo di ricorso proposto nei confronti della sentenza definitiva della Corte d’Appello è inammissibile.

A tal fine deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè, come appare evidente alla stessa parte ricorrente, trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In primo luogo preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in citiamo attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, occorrendo altresì ricordare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. nn. 13845/07; 7392/94; 16368/14; 19475/05). La deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

1,e suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione, laddove si risolvono in una critica alla decisione del giudice di merito che abbia sposato le conclusioni del CTU, senza dare risposta alle osservazioni della parte, possano essere esaminate dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira surrettiziamente a veicolare una denunzia di insufficienza motivazionale, che oggi, alla luce della novella, può trovare spazio in ambito ben più ristretto rispetto al passato.

Infatti, occorre altresì evidenziare che Cass. n. 8054/2014 ha sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, e che pertanto, come stabilito da Cass. n. 8053/14, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Orbene, attenendosi a tali autorevoli indicazioni, deve osservarsi che il motivo, per la sua formulazione, esula dalla previsione di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui si contesta in realtà, non già l’omessa disamina delle deduzioni tecniche della ricorrente, quanto il fatto che, una volta esaminate le stesse, la sentenza abbia ritenuto di condividere i rilievi svolti sul punto dal CTU, doglianza che in ogni caso non avrebbe potuto trovare spazio anche facendo applicazione della previgente previsione normativa.

8. Parimenti infondati appaiono il secondo ed il terzo motivo nella parte in cui, relativamente all’accoglimento delle richieste dei controricorrenti di tenere conto, ai fini del calcolo del rendiconto, delle rendite dall’allevamento di suini e dei danni cagionati al bene per effetto della cattiva gestione da parte del S.I., si sarebbero utilizzate le risultanze della CTU, in assenza di una diversa prova.

Anche tali motivi devono essere ricondotti alla denunzia di un vizio motivazionale in quanto anche la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di merito privilegiato gli elementi probatori ricavabili dall’accertamento peritale a discapito delle emergenze della prova testimoniale ovvero delle precedenti indagini tecniche, si risolve in una censura che investe la correttezza della motivazione.

Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis Cass. n. 21603/2013) la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di lege.

Sempre in tale prospettiva, costituisce orientamento altrettanto consolidato quello per il quale (cfr. Cass. n. 17097/2010) l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

I peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. n. 3267/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento) impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Si è reiteratamente affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

Per quanto concerne la valutazione della c.t.u., valga il richiamo a Cass. 13845/07; Cass. 7392/94; Cass. 16368/14, dalle cui affermazioni si ricava la regola per la quale, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate; pertanto la parte che deduce un vizio di motivazione od un’erronea valutazione dei dati ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005). Non incorre quindi nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009).

Orbene, anche a voler sorvolare sull’evidente difetto del requisito dell’autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso copia dell’elaborato tecnico d’ufficio nella parte in cui, e relativamente alle questioni investite dai motivi, è stato recepito in sentenza, attesa la necessità di dover fare applicazione della novellata previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve escludersi che sia ravvisabile l’omessa disamina di un fatto decisivo, avendo la Corte di merito ritenuto di sposare le conclusioni del CTU, con una valutazione che ormai non appare più suscettibile di dar luogo ‘à motivo di ricorso in sede di legittimità.

9. Quanto, infine al quarto motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva, lo stesso va disatteso.

Infatti il motivo pone indubbiamente una questione nuova atteso che, pur correttamente richiamando l’orientamento per il quale la limitazione di responsabilità in favore dell’erede, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, debba essere fatta valere in sede di giudizio di cognizione, non risulta però che la stessa sia stata affrontata in sentenza o nei precedenti gradi di giudizio. In tal caso, ed indipendentemente dalla qualificazione dell’eccezione de qua come eccezione in senso lato (cfr. Cass. S.U. n. 10531/2013) secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 8206/2016; Cass. n. 7048/2016) qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento) di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Il motivo nella sua formulazione risulta evidentemente carente di tali indicazioni, dovendosi peraltro ritenere che la limitazione della condanna nei limiti dell’attivo ereditario richieda comunque accertamenti in fatto, quali la verifica dell’effettiva accettazione con beneficio di inventario, la redazione nei termini dell’inventario stesso ovvero il mancato verificarsi di una sopravvenuta causa di decadenza.

Il ricorso deve quindi essere integralmente disatteso.

10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre nulla deve disporsi a tal proposito nei confronti dell’intimato S.M., che non ha svolto difese in questo grado.

11. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese di lite che liquida rispettivamente per S.M.R., da una parte, e S.M.F. e L., dall’altra, in complessivi Euro 3.700,00 pro capite, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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