Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23677 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3612-2012 proposto da:

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

TRIPODI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO MEZZANOGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Pasquale ROSSI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TRIPODI Giovanni, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. proponeva opposizione al d.i. con il quale era stato condannato a pagare al condominio di via O. Reni 63-73 in Torino Euro 9472.01 per contributi condominiali di cui al consuntivo 2004/2005 esponendo di aver acquistato un appartamento a seguito di decreto di trasferimento del Giudice dell’esecuzione immobiliare del 13.2.2003 per cui non erano dovuti gli importi per periodi precedenti l’acquisto.

Il condominio contestava la domanda e richiamava il regolamento condominiale derogatorio al limite dei due anni di cui all’art. 63 disp. att. c.c..

Con sentenza 26.11.2008 il tribunale di Torino revocava il d.i. condannando il condominio alle spese mentre la Corte di appello, con sentenza 14.6.2011, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione con condanna alle spese dei due gradi ritenendo indispensabile la produzione della nota di trascrizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale ed opponibile ai terzi anche a seguito di vendita coatta. Ricorre A. con due motivi, resiste il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 ed omessa motivazione perchè come affermato dal primo giudice il regolamento condominiale non era richiamato nell’atto di trasferimento ed il condominio in primo grado non ha fornito la prova dell’avvenuta trascrizione nè la produzione era indispensabile.

Col secondo motivo si lamenta insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla producibilità della nota di trascrizione.

Ciò premesso, si osserva:

In ordine al primo motivo la corte di appello a pagina nove ha sufficientemente motivato sulla indispensabilità della produzione osservando anzi che in primo grado era stato prodotto il regolamento di condominio qualificato contrattuale e contenente anche il consenso alla trascrizione mentre la produzione della nota di trascrizione integrale costituiva un completamento rispetto alle precedenti produzioni. Sulla valutazione della indispensabilità della produzione documentale in appello va richiamato orientamento di questa Corte del quale la sentenza impugnata fa esatta applicazione (Cass. 27.8.2013 n. 19608. 29.5.2013 n. 13432. 1.6.2012 n. 8877, 21.7.2009 n. 16971).

In tema di giudizio di appello l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. n. 353 del 1990, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze probatorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza- di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa. della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (Cass. 31.8.2015 n. 17341. Cass. 23.7.2014 n. 16745).

L’indispensabilità della nuova produzione documentale in appello non va apprezzata limitatamente al momento della Formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall’intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie (Cass. 17.2.1014 n. 3709) la produzione per la prima volta in appello è ammissibile in quanto indispensabile (Cass. 3.7.2014 n. 15228) e si può solo escludere l’indispensabilità della tardiva produzione non in grado di rovesciare la decisione di primo grado (S.U. n. 8203/2005).

Quanto, poi, al vizio di motivazione, comune ad entrambi i motivi, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni. ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi: non può. per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio. interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa: diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie. che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 200 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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