Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23677 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23677

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15632/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA TERESA BARONE;

– ricorrente –

contro

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PASQUALE DI MAIO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 775/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il sig. M.A. propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei confronti dell’ex coniuge D.M.L. avverso il decreto della Corte di appello di Napoli indicato in epigrafe, con la quale è stata accolta l’impugnazione della predetta avverso il provvedimento di primo grado, con cui era stata disposta la revoca dell’assegno divorzile a lei già attribuito;

la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

in parte inammissibile ed in parte infondato è il primo motivo del ricorso, con il quale si deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5;

esso attinge due distinti profili: da un lato la capacità reddituale della D.M. e la percezione degli assegni familiari, dall’altro il peggioramento delle proprie condizioni economiche, correlato anche alla presenza di ulteriori obblighi di mantenimento e dal pagamento di un canone di locazione,;

la corte territoriale ha posto in evidenza come dopo la sentenza di divorzio del 2007, era intervenuto un provvedimento di revisione in data 23 ottobre 2009, con il quale si era riconosciuto il diritto all’assegno in favore dell’ex moglie per aver perduto il posto di lavoro;

le circostanze dedotte dal M., inerenti agli oneri di mantenimento per la figlia secondogenita, non costituivano nuove sopravvenienze, in quanto già esaminate nel suddetto provvedimento del 2009, laddove il pagamento di un canone di locazione, per altro eliso dall’estinzione del mutuo già contratto per l’acquisto della casa coniugale, costituisce evenienza del tutto prevedibile;

il giudizio di merito espresso dalla corte territoriale in ordine alla scarsa incidenza del modesto reddito annuale ricavato dalla D.M. dalla vendita a domicilio di prodotti, rispetto alla situazione considerata nel citato provvedimento di revisione, da un lato attiene ad un’incensurabile valutazione di merito, dall’altro è conforme ai principi affermati da questa Corte in relazione all’incidenza delle sopravvenienze in merito al precedente assetto dei rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi (Cass., 13 gennaio 2017, n. 787; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133);

la percezione degli assegni familiari, attribuiti sin dalla nascita alla figlia minore, da un lato costituisce circostanza preesistente e prevedibile, in quanto dovuta ex lege, dall’altro non è ritenuta situazione omogenea alla retribuzione (Cass. 21 gennaio 2012, n. 326);

il secondo motivo, con il quale si deduce omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per un verso impinge contro la nuova formulazione, applicabile nella specie, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. un., n. 8053 del 2014), secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione; sotto altro profilo tende a una diversa valutazione delle risultanze processuali, così come effettuata dal giudice di merito, in senso più favorevole;

le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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