Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23676 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27535-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

45, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA TRONCELLITI;

– ricorrente –

contro

A.G.G.L.D.R.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo

studio dell’avvocato ENZO OTTOLENGHI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UGO LIMENTANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3264/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3264 del 2016, pubblicata il 23 maggio 2016, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da A.C. e rigettato l’appello incidentale proposto da P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23028 del 2009.

1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di rilascio dell’immobile sito in Roma, alla Via del Gesù n. 62, proposta da San Giorgio Immobiliare 1984 s.r.l. nei confrointi di P.A., e quindi dall’intervenuta A.C., resasi acquirente dell’immobile con atto per Notaio C. del 21 dicembre 2000. Lo stesso Tribunale aveva rigettato anche la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta P., ed accertato il diritto di abitazione in favore di costei.

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione e, per l’effetto, ha condannato la P. al rilascio dell’immobile.

2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte territoriale ha rilevato, in primo luogo, che la sentenza di primo grado era viziata da ultrapetizione nella parte in cui, in assenza di domanda, aveva riconosciuto alla convenuta il diritto reale di abitazione sull’immobile in oggetto.

2.2. Nel merito, la stessa Corte ha ritenuto priva di fondamento la domanda di usucapione ed ha rigettato le eccezioni, riproposte con l’appello incidentale, concernenti la mancata produzione dell’atto con cui la Attolico aveva acquistato l’immobile, la diversità tra l’immobile di proprietà A. e quello occupato dalla P., la nullità degli atti di compravendita dell’immobile tra M.M. e la San Giorgio Immobiliare e, quindi tra la San Giorgio Immobiliare e la A. per violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 47 del 1985.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre P.A. sulla base di tre motivi, ai quali resiste A.C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1418 c.c. in relazione alla L. n. 47 del 1985, artt. 13, 17,31,33 e 35, nonché degli artt. 1362,1363,1364,1366 e ss. c.c., art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 948 e 2697 c.c.

La ricorrente ripropone la questione della nullità dei contratti di compravendita intervenuti tra M.M. e la San Giorgio Immobiliare 1984 s.r.l. e tra la medesima società e A.C. perché mancanti degli estremi della concessione in sanatoria, e come tali idonei a costituire titolo azionabile ai fini del rilascio. In ogni caso, trattandosi di domanda di rivendica e non di rilascio, non risulterebbe assolto l’onere della prova da parte dell’ A..

2. Il motivo è privo di fondamento, ove non inammissibile.

2.1. La Corte d’appello ha esaminato gli atti di compravendita dell’immobile ed ha accertato che entrambi riportano le indicazioni concernenti la domanda di concessione in sanatoria degli interventi effettuati sull’immobile, con allegata la documentazione comprovante il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione. In particolare, dall’art. 8 del contratto 12 dicembre 1986, intervenuto tra M. e la San Giorgio Immobiliare, risultava che il venditore M. aveva dichiarato alla porzione immobiliare compravenduta erano state apportate alcune modifiche, per le quali si era provveduto in data 27 novembre 1986, a presentare domanda in sanatoria. Al contratto erano allegate la copia conforme della domanda in sanatoria e le ricevute dei versamenti. Ugualmente a dirsi per il rogito del 21 dicembre 2000.

Non sussiste all’evidenza la denunciata nullità per violazione delle disposizioni della L. n. 47 del 1985, non essendo richiesto il rilascio della concessione in sanatoria ai fini della validità del contratto.

2.2. Risulta inammissibile, in quanto nuova, la questione della erronea qualificazione della domanda, di rilascio anziché di rivendica, e del conseguente difetto di prova.

La sentenza impugnata non ha trattato il tema, e perciò trova applicazione il principio costantemente ribadito da questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire il controllo della veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 18/10/2013, n. 23675).

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 2697 c.c., e si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’immobile di proprietà della A. corrisponda a quello occupato dalla ricorrente.

La ricorrente evidenzia che i rogiti del 1986 e del 2000 hanno trasferito l’immobile indicato come “appartamento al piano quarto della scala B con soppalco – distinto con il numero interno cinquanta (int. 50), ex 11-11A”, mentre la domanda proposta da San Giorgio Immobiliare aveva ad oggetto il rilascio di porzione di immobile sita in (OMISSIS).

3.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto che la discrasia relativa al numero di interno dell’immobile – verosimilmente riconducibile al frazionamento dell’originario unico appartamento – non incidesse sulla effettiva reale coincidenza tra l’immobile occupato dalla P. e quello acquistato nel 2000 dall’ A., come del resto rilevato anche dal Tribunale.

Si tratta di accertamento basato sulla valutazione di atti e documenti che non possono essere oggetto di nuovo esame in questa sede di legittimità, e quindi risulta incensurabile sotto tutti i profili dedotti.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342 e ss. c.p.c., art. 2697 c.c., nonché degli artt. 1022,1158,1140 e 1141 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 112 e 115 c.p.c..

La ricorrente lamenta il rilievo del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, in quanto la domanda di accertamento del diritto di abitazione doveva ritenersi implicitamente proposta con la riconvenzionale di usucapione; in ogni caso, nel rigettare l’appello incidentale, la Corte avrebbe dovuto verificare la sussistenza dell’animus possidendi in relazione alla totalità delle circostanze e al comportamento generale della signora P.A. (non esclusivamente sulla scorta del contratto di locazione prodotto in giudizio).

In particolare, la circostanza che la ricorrente non aveva rilasciato l’immobile, nonostante le pronunce giudiziali e le comunicazioni del curatore fallimentare della (OMISSIS) s.r.l. (società che aveva locato l’immobile alla P.), avrebbe dimostrato la modificata relazione di fatto con il bene, da detenzione in possesso, rilevante ai fini dell’usucapione.

4.1. Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte d’appello ha rilevato l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale nell’accertare l’esistenza del diritto di abitazione che non era stato prospettato dalla P., e che non poteva considerarsi “contenuto” nella domanda di accertamento dell’usucapione, stante la diversità dei relativi presupposti. Il diritto di abitazione implica la detenzione dell’immobile da parte dell’habitator, mentre l’usucapione richiede una relazione meramente fattuale con l’immobile, sicché non è configurabile tra le due domande un rapporto “da più a meno”.

4.2. La sentenza impugnata non è censurabile neppure con riferimento al rigetto della domanda di usucapione.

In disparte il rilievo che la questione della interversione nel possesso non risulta prospettata nel giudizio di merito, la domanda di usucapione non potrebbe essere accolta anche se si ammettesse avvenuta l’interversione nel possesso, per mancanza del requisito temporale.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, la P. aveva dedotto di avere stipulato un contratto di locazione con la (OMISSIS) srl nel 1981, di avere eseguito lavori di ristrutturazione, i cui costi sarebbero stati addebitati in conto ai canoni di locazione fino al definitivo conguaglio, e di avere ininterottamente abitato l’immobile.

Se dunque la relazione con la res era iniziata come detenzione nell’anno 1981, era del tutto irrilevante indagare se vi fosse stata o non l’interversione nel possesso, perché la domanda giudiziale di rilascio dell’immobile è stata proposta nel 2000, e quindi in ogni caso non era decorso il periodo di venti anni necessario ai fini dell’usucapione.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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