Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23676 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 24/09/2019), n.23676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15741-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 415/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 475/24/2014, depositata il 28.01.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che confermava la pronuncia di primo grado con cui era stato accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni emesso nei confronti del Credito Emiliano s.p.a..

Ha rappresentato che a seguito di cessione di ramo d’azienda dalla Unicredit Banca s.p.a. all’istituto emiliano, in sede di registrazione quest’ultimo aveva richiesto di tassare l’atto in parte nella misura dello 0,50% e in parte nella misura del 3%, distinguendo il valore di cessione dei crediti da quello di cessione degli altri beni e dell’avviamento. L’Amministrazione finanziaria invece aveva ritenuto che l’operazione dovesse essere sottoposta indistintamente alla aliquota del 3% sull’intero valore aziendale trasferito, così rideterminando l’imposta suppletiva in Euro 1.436.498,00.

Era seguito il contenzioso, esitato con l’accoglimento del ricorso avverso l’atto impositivo da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 197/15/2012), confermato dal giudice d’appello con la sentenza ora al vaglio della Corte.

L’Agenzia ha censurato con due motivi la sentenza:

con il primo invocando la nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione solo apparente;

con il secondo invocando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Ha chiesto dunque la cassazione della decisione con ogni consequenziale statuizione.

Si è costituita la società, che pur riconoscendo i vizi della sentenza per un’erronea tecnica di “copia/incolla” con la motivazione di altra pronuncia, ha chiesto il rigetto del ricorso perchè il contenzioso era uguale a quello di altri quattro giudizi, tutti esitati con l’accoglimento delle ragioni della contribuente, e rispetto ai quali era corretto il dispositivo della decisione ora impugnata.

Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., la società, rappresentando che la sentenza impugnata era stata nelle more revocata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 6735/05/2014, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La società controricorrente, con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha prodotto la sentenza n. 6734/05/2014, depositata il 15.12.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la quale è stata revocata la pronuncia oggetto di impugnazione nel presente giudizio, decidendo poi nel merito in senso favorevole alla contribuente.

L’esito del giudizio di revocazione della sentenza impugnata dinanzi a questa Corte comporta l’inammissibilità del ricorso. Infatti la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (cfr. Sez. U, sent. n. 10553/2017; preceduta da Cass., sent. n. 2934/2015; n. 21951/2013).

Ritenuto che:

Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Atteso l’esito del giudizio le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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