Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23676 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26718/2012 proposto da:

S.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

BEVILACQUA;

– ricorrente –

contro

S.C., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi

dall’Avvocato CINZIA TOMASONI;

S.P., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi

dall’Avvocato DIEGO DORNA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 263/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Roberto CATALANO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Benedetto GARGANI, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Gianfranco PARISI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DORNA Diego, difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità comunque

l’infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 28.2.2003 S.G. e P. convennero S.I. e C. davanti al Tribunale di Trento per conseguire lo scioglimento della comunione della p.f. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) (quest’ultima limitatamente ai locali interrati e al cortile).

S.I. si oppose alla domanda deducendo l’indivisibilità dei beni ai sensi dell’art. 1119 c.c. e osservò che lo scioglimento parziale poteva essere deliberato solo all’unanimità dei partecipanti. Formulò altresì, per l’ipotesi di scioglimento della comunione, una serie di domande di pagamento.

2 L’adito Tribunale con sentenza 29.11.2007, nella contumacia di S.C. e delle sue figlie A. e L. (chiamate in causa quali donatarie della quota di proprietà indivisa) rigettò la domanda di divisione dei locali interrati e dichiarò lo scioglimento della comunione limitatamente alla p.f. (OMISSIS) e al cortile (p.ed. (OMISSIS)) sulla base dell’ipotesi di divisione B di cui all’allegato 11 della CTU e per l’effetto attribuì il lotto 1 agli attori congiuntamente, il lotto 2 alle sorelle S.A. e L. e il lotto 3 a I.. Il Tribunale compensò le spese ponendo quelle di CTU per il 50% a carico degli attori per il 25 a carico del convenuto costituito e delle chiamate in causa.

La sentenza venne impugnata da S.I. e la Corte d’Appello di Trento, con sentenza non definitiva 174/2011, la riformò parzialmente disponendo la divisione dei cortili p.f. (OMISSIS) e p.ed. (OMISSIS) secondo il progetto di cui alla planimetria Tavola CTU 4 integrazione ipotesi 2 allegata sub 9 4 alla CTU redatta dall’Ing. M.P. depositata il 16.9.2010; provvide alle assegnazioni dei posti auto e alla separazione dell’impianto di riscaldamento secondo determinate modalità sempre sulla scorta delle risultanze peritali e dispose con separata ordinanza la predisposizione degli elaborati necessari all’intavolazione riservando al definitivo la pronuncia sulle spese.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello osservò, per quanto ancora interessa:

– che in relazione al motivo di appello incidentale di S.G. e P. non aveva alcun rilievo pratico la configurabilità di un condominio unico o di un supercondominio ai fini della divisione dei piazzali e dei locali caldaia;

che le censure dell’appellante avverso i progetti divisionali elaborati dal CTU erano infondate;

– che l’elaborato Tavola CTU 4 integrazione ipotesi 2 meglio rispondeva a tutti i rilievi mossi dalle parti.

Con la successiva sentenza definitiva 263/12 depositata il 14.8.2012 la Corte d’Appello ha completato la pronuncia con i dati mancanti e condannato l’appellante al rimborso delle spese del doppio grado in favore delle altre parti; ha posto a carico di S.I. tutte le spese di CTU espletate nei due gradi di giudizio ad eccezione di quelle relative all’elaborato depositato in appello dall’ing. M. il 4.5.2012, poste a carico di ciascun condividente pro quota.

3 Le due decisioni sono state impugnate per cassazione da S.I. con nove censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Resistono con controricorso S.G. e P. nonchè, con separato controricorso, S.C. in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia S.L., nonchè A. (divenuta maggiorenne).

Il ricorrente e i controricorrenti S.G. e P. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1-1 Col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della consulenza tecnica di ufficio per i manifesti vizi denunziati nel corso del giudizio di merito e rimprovera alla Corte di Appello di avere per un verso, immotivatamente ignorato le censure alla consulenza e per altro verso di avere fondato la decisione proprio sulla predetta consulenza.

1-2 Il secondo motivo, intitolato “Sull’essenziale questione riguardante la natura dello stabile sub p.ed. (OMISSIS)” evidenzia l’essenzialità della natura di tale stabile come correttamente ritenuto dal primo giudice, alla cui argomentazioni rinvia. Il ricorrente richiama inoltre tutte le difese e chiarimenti tecnici espressi nel corso del giudizio merito dalla difesa e dal CT di parte osservando che il giudice di appello non ha tenuto conto di tale circostanza essenziale e pertanto ritiene che la decisione riguardante la caldaia condominiale debba essere cassata con o senza rinvio. Si lamenta ancora del fatto che il giudice di appello non abbia tenuto conto della documentazione prodotta da S.I. sin dal primo grado di giudizio con cui si provava che lo stabile in questione non era un supercondominio ma un edificio unico come risulta dalla copia della Imperial Regia Concessione del 1884 rilasciata dall’Imperatore d’Austria regnante in Trento all’imprenditore S.C..

1-3 Col terzo motivo, riguardante la “ex adverso asserita morosità di S.I.” il ricorrente evidenzia la novità della infondata questione (introdotta, a suo dire, solo in appello), che pertanto non avrebbe potuto essere presa in considerazione dalla Corte di merito.

1-4 Col quarto motivo si rimprovera alla Corte di Appello di avere deciso facendo propria una proposta transattiva e non già secondo diritto.

1-5 Col quinto motivo “Sulla normativa di cui all’art. 1119 c.c.”, il ricorrente, ribadendo la natura condominiale del cortile e della caldaia centralizzata, richiama la pronuncia di primo grado che ha rigettato la domanda relativa alla caldaia; osserva inoltre che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la norma dell’art. 1118 c.c., comma 2 e avrebbe deciso sulle sorti della caldaia condominiale in base ad una serie di considerazioni censurabili e infondate i quanto sfornite di riscontri oggettivi e smentite sia dalla difesa che dal CTP e rinvia agli scritti difensivi e tecnici in atti.

1-6 Col sesto motivo si duole della decisione relativa al camino ritenendola fondata su presupposti tecnici e di fatto insussistenti agli atti di causa e non oggetto di contraddittorio.

1-7 Col settimo motivo contesta la decisione sul numero di posti auto da assegnare a ciascuno dei condividenti, evidenziando le risultanze tavolari che non possono essere disattese Secondo il ricorrente il ragionamento della Corte d’Appello che ha assegnato a S.C. quattro posti auto e non sei si fonda su presupposti fattuali e giuridici che con contrastano con gli atti di causa.

1-8 Con l’ottavo motivo S.I. osserva che la sua domanda svolta in appello è stata integralmente accolta differenza di quelle formulate dalle altre parti.

1.9 Con la nona ed ultima censura ci si duole della pronuncia sulle spese, rilevandosi che il rigetto delle domande proposte C. avrebbe dovuto comportare la condanna di quest’ultimo, considerato anche l’accoglimento dell’appello proposto dal ricorrente nell’interesse del condominio e dei condomini tutti. Si richiama il contenuto della sentenza parziale.

2 Le censure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 che ben si prestano a trattazione unitaria sono inammissibili.

Il ricorrente, pur invocando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non precisa mai quali siano le norme di legge o principi di diritto che si intendono violati nè fornisce elementi per ricavare le une o gli altri dal contesto delle doglianze, sicchè il Collegio, sol per questo, non è in grado di comprendere gli errori di diritto che il giudice d’Appello avrebbe commesso.

Questa Corte ha più volte affermato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012 Rv. 621660; Sez. 3, Sentenza n. 25044 del 07/11/2013 Rv. 629102; Sez. 3, Sentenza n. 26091 del 30/11/2005 Rv. 585851).

Altro profilo di inammissibilità sta nella continua violazione del principio di autosufficienza: in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (tra le tante, v. Sez. Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 Rv. 625839; Sez. 6 – Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012 Rv. 622130; v. ancora, Sez. Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120).

Nel caso di specie, come si è detto, tale regola costantemente violata: non si indicano quali siano i vizi degli elaborati del CTU nè il momento e la sede in cui tali vizi vennero eccepiti (prima censura); non si dice quali siano le argomentazioni e conclusioni del giudice di primo grado che si mostra di condividere e che la Corte d’Appello avrebbe disatteso, nè quali siano le difese e i chiarimenti tecnici esposti nel corso del giudizio di merito (seconda censura); non si indica il passaggio motivazionale in cui sarebbe stata attribuita portata decisiva alla dedotta morosità e sarebbe stata valorizzata la proposta transattiva (attività, quest’ultima, peraltro rientrante nelle prerogative del giudice di merito: terza e quarta censura); non si spiega quali siano gli “insussistenti” presupposti tecnici e di fatto utilizzati dalla Corte d’Appello e non presenti negli atti di causa (sesta censura riguardante le modalità di realizzazione del camino) parimenti non si spiega quali sarebbero i presupposti fattuali e giuridici utilizzati dalla Corte d’Appello ai fini dell’assegnazione dei posti auto, nè quali siano gli atti di causa in contrasto con essi, non essendo sufficiente il generico richiamo alle risultanze tavolari (settima censura).

Inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), oltre che per difetto di specificità, è poi l’ottava censura con cui il ricorrente dichiara di essere risultato vittorioso in appello a differenza delle controparti. Una tale affermazione anzi rende del tutto legittima la perplessità sulla necessità di proporre il presente giudizio per motivi diversi da quelli riguardanti la regolamentazione delle spese.

Per il resto, i motivi si risolvono in una alternativa ricostruzione di circostanze di fatto, inammissibili nel giudizio di legittimità (quinto motivo sulla natura condominiale di cortili e caldaie) e nella introduzione di nuove questioni di cui però non risulta neppure dedotta la trattazione nei precedenti gradi di merito sempre quinto motivo ove viene altresì introdotta la tematica dell’art. 1118 c.c.).

3 L’ultima censura sulle spese di lite è infondata:

In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario globale Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011 Rv. 619214; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 Rv. 629993).

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese inutili resistenze, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte (Sez. Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Rv. 587121; Sez. 2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002 Rv. 554420).

Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello con la sentenza definitiva ha ritenuto soccombente l’odierno ricorrente perchè oppostosi infondatamente alle richieste di divisione degli enti comuni rendendo necessaria una laboriosa e lunga attività istruttoria (v. pag. 13): la motivazione è in linea con i citati principi perchè ispirata alla regola della soccombenza in rapporto all’esito complessivo del giudizio e quindi sotto tale profilo la censura si rivela infondata.

In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle due controparti (il gruppo S.G. e P. e il gruppo di S.C. e delle sue figlie).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore di ciascuna parte processuale, in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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