Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23676 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10824/2016 proposto da:

ABI S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GAETANO BARONE e LIDIA CORALLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in

persona del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TULLIO D’AMORA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Cron. 2867/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la S.r.l. Abi propone ricorso, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Firenze indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in relazione al rigetto della richiesta di collocazione in prededuzione del proprio credito, in quanto derivante da subappalto;

la curatela del fallimento resiste con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della L. Fall., art. 111 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è manifestamente infondato;

questa Corte, proprio in materia di subappalto, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, in quanto la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio (Cass., 5 marzo 2012, n. 3402);

è stato tuttavia precisato che tale principio non va inteso nel senso che un tal credito vada ammesso, sempre e comunque, in prededuzione e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall’esecuzione di quel pagamento (per il minor o nullo o incerto introito che a quel pagamento consegua), aggiungendosi che, al contrario, l’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente-P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 (Cass., 16 febbraio 2016, n. 3003);

al lume delle superiori considerazioni le doglianze della ricorrente non colgono nel segno, in quanto il provvedimento impugnato si fonda su due distinte rationes decidendi: la prima, incentrata sull’applicabilità del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, ai soli soggetti in bonis; la seconda sull’assenza di un vantaggio per la massa dei creditori dal pagamento delle somme dovute alla ditta subappaltatrice, in quanto “le somme vantata dal fallimento sono già state svincolate e pagate, cosicchè il pagamento del subappaltatore non si pone come condizione di esigibilità di quel credito che è già stato recuperato”: tale ultimo aspetto è conforme al richiamato indirizzo di legittimità;

del tutto, infondato, poi, è il rilievo, contenuto nel secondo motivo, circa l’omesso esame della circostanza inerente al mancato pagamento dell’intero corrispettivo da parte del Comune di Bardolino, in quanto nel provvedimento impugnato si dà atto che le deduzioni della curatela, circa l’insussistenza del vantaggio, riguardano tanto il Comune di Montemurlo che quello di Bardolino; Venendo in considerazione, eventualmente, un vizio revocatorio, deve darsi atto della carenza di decisività di tale profilo, emergendo dalle controdeduzioni, non contestate, che anche detta stazione appaltante “ha ufficialmente e formalmente riconosciuto e liquidato il credito della (OMISSIS) e non si è verificata alcuna sospensione dei pagamenti in favore dell’impresa fallita”, laddove un mero ritardo nell’erogazione del saldo assume un carattere contingente e non incide sul giudizio espresso dal Tribunale nei termini sopra indicati; le spese del presente giudizio di legittimità seguono al soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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