Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23676 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al r.g.n.8688/2011 proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LES ELETTRONICA S.r.l., in liquidazione, in persona del

liquidatore-legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n.10 presso lo studio

dell’Avv. Tullio Elefante che la rappresenta e difende per procura a

margine del ricorso.

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA EMILIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n.68

presso lo studio degli Avv.ti Bruno Cucchi e Giovanni Puoti che la

rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n.13/29/2010 della Commissione

tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 11 febbraio

2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2018 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società a responsabilità limitata Les Elettronica della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e relativa all’omesso versamento di ritenute irpef per l’anno 2000, l’Agenzia delle entrate ricorre su tre motivi, nei confronti della Società e di Equitalia Emilia Nord S.p.A. (che resistono con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (d’ora in poi C.T.R.), ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado (di accoglimento del ricorso della contribuente) dichiarando la nullità dell’iscrizione a ruolo, in quanto effettuata dall’Ufficio di Vercelli, incompetente per territorio;

in particolare, il Giudice di appello – ribadito il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 (che, al comma 2, prevede la competenza dell’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente) – riteneva che, nella specie, non potesse trovare applicazione la L. n. 241 del 1990, richiamata dall’Agenzia delle entrate per sostenere la tesi dell’unicità dell’Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa legge, al suo art. 13, prevede la non applicabilità delle sue disposizioni ai procedimenti tributari;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. e) in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2 e all’art. 36 bis stesso decreto, rilevando che l’esigenza alla base del citato art.31 (ovvero che l’attività di accertamento debba essere espletata dall’Ufficio territorialmente competente al fine di assicurare la partecipazione del contribuente) è necessariamente più attenuata nell’ipotesi, quale quella in esame, di controllo formale ex art. 36 bis citato, in cui l’iscrizione a ruolo deriva in modo diretto dalla liquidazione centralizzata, prescindendo da qualsiasi riscontro e controllo da parte del singolo Ufficio locale;

2 .con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, laddove la C.T.R. aveva ritenuto tale normativa non applicabile, mentre la preclusione di cui all’art. 13 della legge riguardava esclusivamente le norme del Capo 3^ intitolato “Partecipazione al procedimento amministrativo”;

3.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, laddove la C.T.R. non aveva inteso applicare il principio di sostanziale parità delle parti del rapporto tributario (espresso per esempio nell’ipotesi di rimborso di versamento indebito) anche all’Amministrazione finanziaria riconoscendone l’unitarietà;

4. la prima censura è infondata. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31: “Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei sostituti di imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute…”; ai sensi del successivo secondo comma: “La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”;

5. questa Corte, facendo leva sulla interpretazione letterale della norma, ha condivisibilmente ritenuto che la ratio sottesa sia collegata all’esigenza di assicurare una partecipazione del contribuente all’attività impositiva in quanto ciò “obbedisce ai principi dell’unitarietà e continuità del procedimento dialettico di attuazione del rapporto d’imposta, che non possono venire meno in dipendenza di circostanze estrinseche relativamente ai singoli atti che in esso si collocano, sia pure con effetti diversi, e nel quale la dichiarazione del contribuente assurge ad atto di partecipazione al competente ufficio dell’esistenza del presupposto impositivo e degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell’imponibile e l’avviso di accertamento a successivo momento partecipativo dei controlli espletati dall’ufficio al fine della determinazione di un imponibile non dichiarato o di una quantificazione dello stesso in misura maggiore rispetto a quella dichiarata” (Cass. n. 10769/2006; id. n. 11170/2013);

ciò posto, la tesi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui tale esigenza viene meno nel caso in esame, vertendosi in materia di iscrizione a ruolo e non di attività di accertamento, non può essere condivisa;

invero, a parte la circostanza che la normativa citata (D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. e)) a conforto dell’assunto difensivo, è successiva al periodo di imposta in esame, va primariamente rilevato che, nel caso in esame, non si discute di una mera validazione del ruolo (che può essere effettuata in via centralizzata) ma di un’iscrizione a ruolo conseguente ad una tipica attività dell’Ufficio (come tale espressamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, stesso art. 31, comma 1) quale quella di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 bis stesso D.P.R.;

egualmente infondata la seconda censura giacché correttamente la C.T.R. ha ritenuto non applicabile il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies non apparendo revocabile in dubbio che le norme tributarie che stabiliscono la competenza territoriale degli Uffici finanziari sono riconducibili (anche) all’esigenza di garantire un più agevole esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, destinatario della pretesa impositiva;

la terza censura va, invece, dichiarata inammissibile in quanto prospettante questione che, nel silenzio della sentenza impugnata e nella carenza di specificità del mezzo di impugnazione sul punto, appare nuova e mai rassegnata nei precedenti gradi;

ne consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della Società mentre le stesse vanno compensate tra la ricorrente e Equitalia Emilia Nord s.p.a. (avendo la stessa articolato il controricorso su un asserito difetto di legittimazione passiva che non risulta essere mai stato sollevato nei precedenti gradi).

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla refusione, in favore di Les Elletronica s.r.l., delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.200,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge;

compensa le spese tra la ricorrente e Equitalia Emilia Nord s.p.a..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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