Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23675 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 24/09/2019), n.23675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. ROMEO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26432/2014 proposto da:

Comune di Stornara, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avvocato Luciana Cannas con domicilio eletto presso lo

studio legale di quest’ultima in Roma Viale Sestio Calvino n. 33;

– ricorrente –

contro

L.M., via (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in Roma, presso lo studio dell’Avv. Luigi Marsico, rappresentata e

difesa dagli Avv. Alessandra Stasi e Luigi marsico;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR della Puglia sez. staccata di Foggia n.

1604/26/14 depositata in data 10 luglio 2014.

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2019

dal Consigliere Maria Giovanna Romeo;

udito l’avv. Luciana Cannas;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Giovanni Giacalone cha ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Stornara proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso presentato da L.M., avverso l’avviso di accertamento ICI per parziale versamento di imposta per l’anno 2006 e relative sanzioni riguardanti alcuni terreni ereditati dalla predetta e inseriti nel PRG come edificabili.

Con detto avviso di accertamento il Comune applicava, con effetto retroattivo, le aliquote e i valori per le aree edificabili adottati con Delib. comunale 30 marzo 2010, n. 23.

Il primo giudice accoglieva le doglianze della contribuente rilevando l’assoluto difetto di motivazione dell’atto opposto in quanto privo di ogni riferimento ai criteri in base ai quali l’Ente fondava la maggiore pretesa su aree edificabili. Il Comune impugnava detta sentenza di fronte alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, contestando l’eccepito vizio motivazionale sul presupposto che negli atti erano stati indicati tutti gli elementi necessari per rendere edotta la contribuente delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

La CTR rigettava l’appello ritenendo l’avviso provvisto di “una mera motivazione di stile”.

Ricorre per cassazione l’ente impositore con ricorso affidato a tre motivi.

La contribuente proponeva controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo il Comune eccepisce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11, alla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che la sentenza “è erronea sia con riferimento al ritenuto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento”….”sia in ordine al valore delle aree edificabili determinato dall’Ente, sia alla ritenuta irretroattività della Delib. della Giunta Comunale n. 23 del 2010, che ha fissato i valori delle aree edificabili in contestazione”.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso, nella sua concreta esplicazione, sottende in realtà una diversa doglianza volta ad ottenere una differente valutazione del materiale probatorio: infatti il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato il contenuto degli avvisi di accertamento che si assume essere “motivati sia in ordine al presupposto per la tassabilità delle aree edificabili sia per quanto concerne i criteri di stima per la quantificazione del valore delle aree stesse” e continua rilevando che “l’obbligo di motivazione da parte del Comune di Stornara è stato puntualmente assolto con il preciso riferimento, contenuto negli avvisi di accertamento in liquidazione al regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delib. del c.c. 30 novembre 2002, n. 29, come successivamente modificato ed integrato con Delib. del c.c. 27 gennaio 2010, n. 2,…” ed ancora “nella pretesa tributaria risultano indicati (oltre allo strumento urbanistico che qualifica l’area come edificabile) gli elementi richiesti dalla legge atti a quantificarne il valore”.

La CTR ha ritenuto non motivato il provvedimento impositivo rilevando che il criterio adottato per la nuova valutazione “è privo di riferimenti concreti e specifici rispetto ai cespiti in questione, soprattutto in considerazione del fatto che il valore adottato si riferisce ad aree parzialmente lottizzate, mentre dalla documentazione in atti emerge l’assoluta mancanza anche di potenziale lottizzazione delle aree in esame” (v. pag. 4 sent.).

Così individuata la ratio decidendi della sentenza impugnata, a fronte delle ragioni esplicitate nel provvedimento l’odierno ricorrente ha contrapposto doglianze che ripercorrono gli stessi motivi di appello chiedendo in sostanza una nuova valutazione del medesimo materiale probatorio, senza contrastare, nel motivo in esame, la ragionevolezza delle argomentazioni utilizzate dalla sentenza.

Il motivo si palesa dunque inammissibile, pretendendo da questa Corte, sotto l’apparente deduzione di una falsa applicazione di legge, di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

2. Nel secondo motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 2909 c.c., sotto il profilo della erronea pronuncia di preclusione conseguente alla sentenza n. 186/26/12 della medesima CTR che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza 277/5/11 relativamente ad altro avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2005.

Il motivo è per un verso inammissibile per difetto di autosufficienza e per altro verso infondato.

Nella sentenza impugnata il riferimento alla espansione del giudicato è utilizzato come elemento ulteriore per condividere e avallare la statuizione del primo giudice che aveva annullato gli avvisi di accertamento per difetto di motivazione (cfr. pag. 5) sostenendo in via principale che non risulta che il Comune abbia indicato negli atti di accertamento i criteri in base ai quali fondava la maggior pretesa, in particolare la comparazione tra i valori indicati nella Delib. n. 23 del 2010, e l’effettivo valore delle aree in esame.

Per rafforzare il ragionamento il Giudice di appello ha poi fatto riferimento all’espansione del giudicato di cui alla sentenza n. 184/26/12 intervenuta tra le stesse parti per accertamento ICI per l’anno 2005 relativo allo stesso immobile, indicando che anche in detta sentenza il giudice aveva statuito il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Sull’argomento dell’applicabilità dell’art. 2909 c.c., al processo tributario consolidato orientamento di legittimità ha stabilito che il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15). Si tratta di orientamento che trova origine in Cass. Sez. Un. 13916/06, secondo cui l’estensione dell’efficacia del giudicato a diverse annualità “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”. Sicchè “in riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta”.

Ora, pur potendo in ipotesi rilevarsi fondata la censura del ricorrente sulla erronea applicabilità dell’art. 2909 c.c., in quanto l’annullamento dell’atto è stato pronunciato per vizio di motivazione, il ricorso non rispetta comunque il principio di autosufficienza. Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto riportare per esteso il contenuto della motivazione della sentenza n. 184/26/12 al fine di dimostrare che l’annullamento dell’atto impositivo è intervenuto esclusivamente per vizio di motivazione non essendo sufficiente a tal fine richiamare unicamente la ragione dell’annullamento. Sotto tale profilo il motivo è inammissibile.

In ogni caso la sentenza della CTR ha utilizzato ad abundantiam l’argomento dell’espansione del giudicato, fondando il rigetto dell’appello sulla ragione principale della insufficienza di motivazione degli atti impositivi e sotto tale profilo il motivo è infondato.

3. Nel terzo motivo di ricorso lamenta omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, fatto costituito dalla mancata valutazione della documentazione prodotta in appello e costituita da: a- richiesta di definizione agevolata presentata dalla L.; b- relazione allegata al progetto per la realizzazione di villini a schiera sul medesimo terreno; c-certificato di destinazione urbanistica del 10.10.2005.

Sostiene il ricorrente che l’omesso esame dei documenti prodotti nel processo di appello ha condizionato il negativamente il giudizio “in quanto il corretto esame e la valutazione di detti documenti avrebbero permesso di accertare ulteriormente la consapevolezza da parte della contribuente del valore dell’area per la quale la stessa aveva proposto il pagamento di Euro 10 al mq. nonchè di ritenere pacifico il valore dell’area edificabile sulla quale la proprietaria proponeva con progetto la costruzione di villini”.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

In proposito va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. III n. 18506 del 25.08.2006).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a indicare i documenti non considerati dal giudice del merito, senza alcuna specifica trascrizione del contenuto di essi; inoltre non ha dedotto nè dimostrato di avere prospettato le specifiche questioni al giudice di secondo grado, indicando in quale sede ciò sia avvenuto e riproducendo debitamente il punto che non sarebbe stato preso in considerazione dalla CTR. In tal modo la censura si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune di Stornara al pagamento, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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