Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23675 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10111/2007 proposto da:

M.T., T.L., già elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PAPARELLI

ELENA, rappresentate e difese dall’avvocato TONELLI Lanfranco, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliate presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia

notificafcdel ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 676/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2006 R.G.N. 8804/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 marzo 2006 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.T. e T.L. avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 14 ottobre 2003 con la quale era stata rigettata la loro domanda rivolta nei confronti dell’I.N.P.S. al fine di ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo intercorso con i loro datori di lavoro, e il pagamento dell’indennità economica di maternità. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che le ricorrenti non avevano formulato alcuna deduzione in ordine alla loro concreta soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei parenti indicati quali datori di lavoro. Pertanto la Corte d’Appello ha ritenuto che le ricorrenti non hanno ottemperato all’onere probatorio in relazione alla sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato. Inoltre la stessa Corte ha ritenuto irrilevante la documentazione dalla quale risulta l’esistenza dei rapporti di lavoro in questione in mancanza del necessario accertamento della reale esistenza dei rapporti stessi.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la M. e la T. articolato su tre motivi.

L’I.N.P.S. rilascia procura senza svolgere alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare della L. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, L. 9 aprile 1946, n. 212, L. n. 33 del 1980, artt. 2094 e 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; error in procedendo; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle appellanti in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare le ricorrenti deducono che la Corte territoriale non avrebbe tenuto il dovuto conto delle prove testimoniali e della documentazione fornita dalla quale emergerebbe l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato dedotti.

Con secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, della L. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, della L. n. 212 del 1946, art. 3, ed in relazione agli artt. 2094 e 2697 cod. civ.; error in procedendo ex art. 360 cod. proc. civ., sub 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, esse avrebbero assolto all’onere probatorio proprio tramite le prove testimoniali e documentali di cui la stessa Corte non avrebbe tenuto conto.

Con il terzo motivo si lamenta ancora violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, della L. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, della L. n. 212 del 1946, art. 3, ed in relazione agli artt. 2094 e 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione riguardo ai presupposti di fatto necessari per l’affermazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e per la simulazione del rapporto stesso dedotta dall’I.N.P.S..

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato delle ricorrenti.

I motivi sono infondati. In ordine alla prova documentale si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini della fruizione dell’indennità di maternità prevista dalla L. n. 1204 del 1971, non è sufficiente l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dello status di lavoratrice agricola. Riguardo al rapporto di parentela con i dedotti datori di lavoro, va considerato che, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera “ipso iure” una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. 27 luglio 1999 n. 8132).

Riguardo alle prove testimoniali va considerato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (da ultimo 21 luglio 2010 n. 17097). Nel caso in esame la Corte territoriale ha logicamente e compiutamente considerato le prove testimoniali e la sua valutazione, per quanto detto, non è censurabile in questa sede di legittimità.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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