Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23674 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oderzo n. 29,

presso lo studio dell’Avv. Andrea Petroni, rappresentata e difesa

dagli Avv.ti RIANNA Arturo e Raffaele Annunziata dei foro di Napoli

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SECURITY SERVICE SUD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Leonida Bissolati n.

76, presso lo studio dell’Avv. GIOVANNETTI Alessandra, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Corrado Guglielmucci e l’Avv. Oreste Cardillo, per procura a margine

del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 8171/06 della Corte di Appello di

Napoli del 6.12.2006/2.02.2007 (R.G. n. 10234 dell’anno 2006).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.10.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Corrado Guglielmucci per la controricorrente, sentito il

P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 8171 del 2006 ha confermato la decisione del 12.07.2005 del Tribunale della stessa città, che aveva ha rigettato il ricorso proposto da A.M., volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità de licenziamento a lei intimato dalla soc. La METROPOLI in LCA con comunicazione del 22 dicembre 2000 e 23 gennaio 2001 e l’ordine di reintegra alla SECURITY SERVICE SUD S.r.l. secondo la qualifica e l’inquadramento già a lei riconosciuti presso la Metropoli.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie l’ultimo atto di licenziamento era quello del 23 febbraio 2001 e che con tale atto La Metropoli avvertiva il lavoratore che ai fine di consentire la regolare continuità nello svolgimento dei servizi – così come contemplato nel verbale di accordo sindacale de) 19 dicembre 2000 – era stato redatto un apposito programma che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 28 febbraio 2001, da considerarsi, pertanto, come ultimo giorno lavorativo. Tale atto di licenziamento, come si evinceva dal suo tenore letterale, aveva sostituito la comunicazione di recesso del 22 dicembre 2000, che però, come primo atto di recesso, non era stato impugnato.

Ciò premesso, la Corte ha rimarcato come dovesse reputarsi del tutto pacifica la circostanza che il compendio aziendale, oggetto della cessione conclusa il 15 gennaio 2001 con la Security Service Sud, rimase nelle mani della Metropoli in liquidazione coatta amministrativa fino al 28 febbraio 2001 e solo dopo tale data passò nelle mani della cessionaria. Conferma di tale circostanza fa stessa Corte ha tratto dal fatto che la Security aveva chiesto ed ottenuto- non essendo ancora in possesso della licenza di pubblica sicurezza- che la liquidazione coatta amministrativa continuasse nell’esercizio della impresa fino al 28 febbraio 2001, con conseguente differimento della presa di possesso dell’azienda.

Sulla base di tali presupposti la Corte territoriale ha ritenuto che la lavoratrice fosse incorsa nella decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento e ha concluso nel senso che non poteva comunque ravvisarsi nella seconda missiva una revoca del licenziamento già comunicato, il quale comunque proveniva da soggetto legittimato, come la società La Metropoli in LCA che continuava a gestire i rapporti di lavoro e ad erogare le retribuzioni in virtù di atto ministeriale di proroga dell’esercizio provvisorio.

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il lavoratore con due motivi.

La Security Service resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2118-2119 cod. civ. – della L. n. 604 del 1966, art. 6), sostenendo che il giudice di appello non ha correttamente interpretato fa missiva del 30.01.2001 come revoca della prima comunicazione di recesso di cui alla lettera del 22.12.2000 da parte della società La Metropoli.

Con il secondo motivo la ricorrente, nel lamentare violazione di norme di diritto (artt. 1399-2112 cod. civ. – L. n. 604 del 1966, art. 2), osserva che, fermo rimanendo quanto rilevato in via preliminare ed assorbente circa l’inefficacia per intervenuta revoca de) “cosiddetto primo licenziamento”, la decisione di appello è erronea sotto il profilo della legittimazione a proporre il c.d.

secondo licenziamento comunicato il 23.02.1001, essendo l’alienante società La Metropoli in l.c.a. del tutto estranea rispetto ai rapporti di lavoro e, in quanto tale, non potendo in alcun modo incidere nella prosecuzione o meno degli stessi.

Il ricorso così formulato è privo di pregio e non merita di essere condiviso.

Invero la lavoratrice si è limitata a dedurre di avere impugnato il licenziamento del 23 febbraio 2001, ma la censura è inammissibile perchè – in violazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – lo stessa lavoratrice non ha indicato quando e con quale atto sia stato impugnato il suddetto licenziamento.

Va inoltre sottolineato che i documenti, sul cui contenuto si incentra la decisione di giudice di appello (contratto di cessione del 15 gennaio 2001, comunicazione del recesso del 23 febbraio 2001, precedente comunicazione di risoluzione del 22 dicembre 2000), non sono allegati al ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a non essere riportati nella loro intera portata con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

In relazione a tali documenti risultano peraltro mossi rilievi non rituali e specifici alla stregua dei criteri ermeneutici del codice civile, pur avendo i giudice di appello fornito degli stessi una lettura, che, per essere logica e rispettosa dei suddetti criteri, si sottrae ad ogni doglianza in questa sede di legittimità.

Sono altresì inammissibili i rilievi in precedenza richiamati, giacchè le censure risultanti dai quesiti formulati (a pag. 5/6 con riguardo al profilo della revoca del c.d. primo licenziamento del 22.12.2000 per effetto della comunicazione del 30.01.2001; a pag. 10 con riguardo ai profilo del difetto di legittimazione in capo alla società La Metropoli ad intimare il licenziamento, in quanto priva di poteri), per un verso sono inconferenti rispetto a quanto sostenuto dal giudice di appello e, per altro verso, mirano ad attribuire un diverso significato – rispetto a quello dato dal giudice di appello – alla prima missiva dei 22.12.2000 e a quella successiva del 30.01.20011 e alle circostanze di fatto accertate dallo stesso giudice circa la continuazione dell’esercizio della impresa fino al 28 febbraio 2001 da parte della Metropoli in LCA, con conseguente differimento della presa di possesso dell’azienda da parte della Secu-rity Service.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni, in relazione alla particolarità della fattispecie, per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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