Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23674 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7911-2015 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RAMANDA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RICCARDO MARLETTA, EMILIANO ANGELO

FUMAGALLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 5137/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

Autostrade per l’Italia S.p.a. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti della società a r.l. Ramada avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’opposizione alla stima effettuata dalla stessa ricorrente in relazione all’espropriazione di un terreno sito nel territorio del Comune di Origo, la S.r.l. Ramada resiste con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo del ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 33, e 37, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26 è fondato, poichè, in relazione alle porzioni di terreno interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, in quanto interessate dalla c.d. fascia di rispetto stradale, non è consentito considerare la volumetria edificatoria utilizzabile nella restante proprietà;

deve richiamarsi, in proposito, il principio secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo legislativamente imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell’interesse pubblico, sicchè, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, ed indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è predicabile la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che assuma rilievo l’eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata (Cass., 21 dicembre 2015, n. 25668; Cass., 25 agosto 2006, n. 18544);

del pari fondata è la seconda censura, ove non risulti assorbita, con la quale si deduce la violazione degli artt. 99,112 e 702 bis cod. proc. civ., per aver la Corte di appello determinato un’indennità in misura superiore a quella risultante dalla stima operata dalla competente commissione provinciale, pur in presenza di un’opposizione proposta dall’espropriante;

in realtà, il principio secondo cui la parte convenuta nel giudizio di opposizione alla stima, per ottenere, altre al rigetto della domanda della controparte, una determinazione più favorevole rispetto a quella già determinata in via definitiva, deve proporre domanda riconvenzionale (Cass., 23 maggio 2014, n. 11503; Cass. 28 maggio 2012, n. 8442), non appare contestato nella stessa decisione impugnata, la quale in proposito afferma che “a nulla rileva che la resistente nel chiedere in via principale il rigetto del ricorso, non abbia contestato l’indennità valutata dalla Commissione provinciale espropri, in quanto, nel chiedere in via subordinata l’esperimento di una CTU che determinasse le indennità effettivamente dovute, ha domandato sostanzialmente la condanna dell’espropriante al pagamento dell’eventuale maggiore somma che sarebbe stata determinata dallo stesso ctu”;

tale valutazione non può essere condivisa, sia perchè – come emerge dal tenore della comparsa di costituzione e risposta, riprodotto da Autostrade S.p.a. in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la richiesta di consulenza tecnica,

effettuata “in via subordinata”, era caudataria della principale deduzione di rigetto del ricorso proposto, “con ciò confermando i valori indicati dalla Commissione”, sia perchè la richiesta di accertamenti peritali non risulta avanzata al fine della determinazione di una maggior valore dell’area ablata, ma “a determinare la consistenza reale dei beni oggetto di espropriazione, consistenza reale che è superiore a quella catastale”, di talchè la sostanziale violazione del principio sopra indicato appare del tutto evidente;

la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, che applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo altresì in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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