Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23673 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/10/2020), n.23673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21436-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

Immobiliare T. & c; s.a.s.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 49/07/2011 depositata il 28.06.2011;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 49/7/2011, depositata il 28.6.2010.

La vicenda trave origine dalla notifica dell’avviso di accertamento per l’anno 2004 nei confronti della società Immobiliare T., alla quale contestava un maggior reddito d’impresa per IVA e IRAP.

L’Ufficio determinava anche il reddito di partecipazione per dei singoli soci, T.M. e F.T., in base al principio di trasparenza ex art. 5 TUIR. La società e i soci proponeva separati ricorsi.

Il ricorso della società veniva parzialmente accolto dalla CTP di Modena con la rideterminazione del reddito d’impresa in misura inferiore a quella accertata dall’Ufficio.

La CTR respingeva l’appello dell’A.F..

I separati ricorsi dei due soci venivano anch’essi parzialmente accolti con rideterminazione del reddito imponibile in proporzione della quota di partecipazione, con motivazione per relationem a quella del giudice di prossimità relativa alla società. Gli appelli dell’Amministrazione nei confronti delle pronunce di primo grado riguardanti i soci venivano anch’essi respinti.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la suindicata sentenza, relativa alla società, basando il ricorso in esame su di un unico motivo per omessa e insufficiente motivazione in merito ad un fatto decisivo e controverso.

Non ha resistito la società.

Diritto

CONSIDERATO

La società intimata quale società in accomandita semplice ha natura di società di persone.

Ne deriva la sussistenza di un litisconsorzio necessario, quanto all’accertamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società e dei singoli soci, per cui il giudice regionale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio la questione.

E’, invece, pacifico che, nel caso in esame, tale iniziativa non sia stata posta in essere. Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che “In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018). Pertanto, la rilevata violazione del litisconsorzio necessario determina la nullità dell’intero giudizio di merito con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda a rinnovarlo a contraddittorio integro.

Le spese dei gradi precedenti e del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

PQM

Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e secondo grado. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Modena, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA