Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23673 del 21/11/2016

Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21248/2012 proposto da:

V.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO

CERPELLONI;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ALBERTO PATTARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato PICCINI Barbara, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.D. ricorre nei confronti della signora T.E. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Venezia, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla signora T. nei confronti del V., condannando quest’ultimo al risarcimento del danno, liquidato in Euro 150, e alla rifusione delle spese di lite.

La corte lagunare ha ritenuto provato che il V., proprietario e possessore di un piccolo giardino, avesse molestato il possesso esercitato dalla signora T. sul giardino confinante, rimuovendo i paletti collocati sul confine tra i due giardini e spostando la linea di segnalazione del confine dipinta sulla roccia.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

La signora T. ha resistito con controricorso

La causa è stata discussa alla pubblica udienza dell’8.9.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, riferito al vizio di inesistente o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe posto a fondamento della sua decisione elementi di fatto diversi da quelli dedotti nel ricorso possessorio. Secondo il ricorrente, infatti, la signora T. si sarebbe originariamente doluta non della rimozione dei paletti apposti sul confine ma della invasione del proprio fondo.

Con il secondo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (art. 1170 c.c. e art. 116 c.p.c.) e al vizio di inesistente o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, si propongono due distinte censure:

a) con la prima censura, si deduce il travisamento delle risultanze istruttorie in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo provato che l’odierno ricorrente avesse posto in essere le condotte di spostamento dei paletti e della linea di confine segnata sulla roccia;

b) con la seconda censura, si deduce la violazione dell’art. 1170 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa qualificando le condotte suddette come molestia possessoria e non tenendo conto che, comunque, l’ipotetica molestia risultava completamente esaurita al dì della domanda giudiziale.

Con il terzo motivo, riferito al vizio di inesistente o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta, per un verso, la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la corte territoriale a riconoscere alla ricorrente un danno morale, pur in assenza di qualunque prova in ordine alla commissione di condotte di invasione e occupazione di terreni; per altro verso, la mancata esplicitazione dei criteri che hanno indotto la corte territoriale riconoscere alla ricorrente un danno patrimoniale, pur in mancanza di occupazione del suo fondo, nonchè la mancata esplicitazione dei criteri di liquidazione di tali da anni in Euro 150.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta l’errore di calcolo in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella liquidazione delle spese di lite.

Il primo motivo va disatteso, perchè, contrariamente a quanto ivi sostenuto, la prospettazione svolta nel ricorso introduttivo della signora T. denunciava una lesione possessoria avente tanto i contenuti dello spoglio, ossia l’invasione del proprio giardino, tanto quelli della molestia, ossia la manomissione dei segni rappresentativi del confine tra i due giardini (i paletti sul terreno e le strisce di vernice sulla roccia); manomissione prodromica e funzionale alla denunciata invasione, ma, tuttavia, di per sè autonomamente lesiva; correttamente, quindi, la corte distrettuale ha rilevato che con l’esposizione dei fatti operata nel ricorso introduttivo la sig. T. avesse nella sostanza svolto “doglianze in ordine alla molestia nel possesso”.

Quanto al secondo motivo, la prima doglianza ivi prospettata, sopra sintetizzata sub a), non può trovare accoglimento, perchè essa, pur presentata come denuncia di un vizio di motivazione, si risolve nella prospettazione di questioni di puro merito, in quanto non censura specifiche lacune o individuati vizi logici dell’iter decisorio esposto nella sentenza gravata, ma chiede inammissibilmente alla Corte di cassazione di rinnovare la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla corte territoriale. Detta doglianza va pertanto disattesa.

Fondata è, invece, la seconda doglianza prospettata nel motivo in esame, sopra sintetizzata sub b), in quanto la corte lagunare, riconducendo al paradigma della molestia possessoria le condotte addebitate all’odierno ricorrente mostra di non tener conto dei principi elaborati da questa Corte in punto di consistenza della molestia possessoria.

In particolare, per quanto concerne la modificazione della linea di vernice dipinta sulla roccia a segnare il confine tra i due giardini, la corte distrettuale avrebbe dovuto chiarire perchè, e sotto quale profilo, tale modificazione compromettesse in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso della sig.ra T.; questa Corte ha infatti più volte affermato che, in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso (sentt. nn. 1743/05, 8275/11).

Per quanto poi concerne la rimozione dei paletti, nella sentenza gravata si riferisce che tali paletti vennero “rinvenuti a terra dopo essere stati spostati dalla posizione in cui si trovavano precedentemente” e che i medesimi “a seguito di intervento della ricorrente che li riposizionò sarebbero rimasti nella diversa posizione per poco tempo”. La corte distrettuale ha dunque in sostanza accertato che detti paletti erano state ricollocati al proprio posto “a seguito di intervento della ricorrente” in epoca anteriore all’esercizio dell’azione possessoria; essa avrebbe dunque dovuto chiarire perchè, e sotto quale profilo, ritenesse ancora permanente la molestia possessoria al dì dell’esercizio dell’azione di manutenzione; questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (sent. n. 2298/81) che l’azione di manutenzione, di cui all’art. 1170 c.c., comma 1, avendo come fine la cessazione della turbativa del possesso, postula, per la sua esperibilità, una molestia in atto al momento della proposizione della domanda, precisando altresì che tale situazione non è ravvisabile nell’ipotesi di atti di molestia sporadici, che cioè si esauriscono al momento del loro compimento.

Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto in relazione alla censura sopra sintetizzata sub b).

L’accoglimento, nei limiti sopra precisati, del secondo motivo di ricorso implica l’assorbimento del terzo e del quarto motivo.

In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, per quanto di ragione, con rigetto del primo e declaratoria di assorbimento del terzo e del quarto; la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla corte territoriale.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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