Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23673 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28887/2015 R.G. proposto da:

Fornaroli Polimeri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Dotti e dall’Avv.

Rosamaria Mariano, con domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da

Palestrina, n. 55;

– ricorrente –

contro

Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Ferroni, con

domicilio eletto in Roma, viale Sabotino, n. 46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 27

luglio 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La UGF Assicurazioni s.p.a. (già Unipol s.p.a.), che aveva prestato due polizze fideiussorie in favore dello spedizioniere Tomaso Prioglio International s.p.a. a garanzia del beneficio del pagamento differito dei diritti doganali, ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, in via di regresso, nei confronti dell’importatrice Fornaroli Polimeri s.p.a., coobbligata in solido con lo spedizioniere, a seguito dell’escussione della garanzia da parte dell’Agenzia doganale Trieste.

L’opposizione proposta dalla Fornaroli Polimeri s.p.a. è stata rigettata dal Tribunale di Milano, con sentenza confermata in grado d’appello.

Contro quest’ultima decisione la Fornaroli Polimeri s.p.a. propone ricorso per un unico ma articolato motivo. La UGF Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Il motivo di ricorso è così testualmente riassunto: “Nullità della impugnata sentenza per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; omesso esame di fatti controversi, decisivi per il giudizio, à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2”.

La prima parte dell’articolato motivo si incentra sul capo della sentenza impugnata con cui la Fornaroli Polimeri s.p.a. sarebbe stata dichiarata carente di legittimazione a controdedurre il concorso di colpa del garante, ai fini dell’art. 1227 cod. civ.. In realtà, tale censura si rivolge contro un passaggio della sentenza che non costituisce autonoma ratio decidendi, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento d’appello (“anche a voler prescindere del rilievo in base al quale l’appellante – essendo pacificamente terza rispetto al contratto – non avrebbe alcuna seria legittimazione a dedurre la violazione delle obbligazioni ivi assunte, non può non essere rilevato quanto segue…”). In sostanza, la corte d’appello non ha davvero ritenuta la carenza di legittimazione dell’appellante, sicchè la stessa non ha alcun interesse ad impugnare sul punto.

Quanto al resto, la ricorrente espone che la Unipol s.p.a. aveva rilasciato in favore della Tomaso Prioglio Intenational s.p.a. una terza polizza fideiussoria, estranea all’oggetto del presente giudizio, che era stata escussa dall’Agenzia delle Dogane, per il considerevole importo di Euro 2.970.299,69, in data anteriore all’escussione delle garanzie di cui trattasi. Per effetto di tale escussione, la società garante si sarebbe dovuta attivare, secondo quanto consentito dalle condizioni aggiuntive delle polizze, revocando o riducendo la garanzia prestata. In tal modo, il fideiussore avrebbe determinato una riduzione del danno, alla cui causazione pertanto ha concorso con colpa.

La corte d’appello non avrebbe colto il senso delle deduzioni difensive formulate con l’atto di impugnazione e gli argomenti impiegati per rigettare il gravame (la polizza era strutturata come a prima richiesta; il fideiussore non poteva rifiutarsi di adempiere ai pagamenti già richiesti; l’appellante non ha fornito alcuna prova delle circostanze dedotte; l’Unipol s.p.a. ha invece fornito prova di essersi adeguatamente attivata nei confronti dello spedizioniere) sarebbero privi di qualsiasi rilievo e connessione logica con la materia del contendere. Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solamente apparente e risulterebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto va rilevato che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012) il vizio di motivazione non è più contemplato fra i motivi di ricorso per cassazione. La norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè oggi è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La ricorrente non ha dedotto alcuna di queste specifiche censure, limitandosi a formulare un generico giudizio di non condivisibili-tà della decisione di merito alla luce delle produzioni documentali.

Inoltre, il motivo difetta del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, la società ricorrente ha omesso di riprodurre o, quantomeno, di indicare ove siano reperibili, da un lato, i motivi di appello asseritamente ignorati dalla corte territoriale e, dall’altro, la documentazione comprovante le circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre l’Unipol s.p.a. ad attivarsi per revocare o ridurre la garanzia. Nonostante la corte d’appello abbia espressamente indicato il difetto di prova quale motivo determinante per il rigetto dell’impugnazione, la Fornaroli Polimeri s.p.a. si è limitata a sostenere, con il ricorso in esame, che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di esaminare la documentazione asseritamente prodotta, senza però fornire alcuna dimostrazione dell’effettiva avvenuta produzione, nè del suo contenuto.

Il difetto di autosufficienza del ricorso impedisce a questo Collegio di delibare la fondatezza delle dedotte violazioni dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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