Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23672 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/10/2020), n.23672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21323-2012+21324/2012 e 21449/2013 riunite

R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.C., R.S. e M.G. rappresentati e

difesi dagli avv.ti Alessandro Giovannini e Stefano Di Meo

elettivamente domiciliati in Roma via G.Pisanelli n. 2 presso lo

studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 54/30/11 n. 52/30/11 e 53/30/11 depositate il 28/06/2011;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 54/30/11 depositata il 29 giugno 2011, dando luogo alla causa recante il numero di R.G. 21324/2013.

La causa trae origine dall’accertamento nei confronti della società Planet Movie Cafè di R.F. & C. snc, da parte dell’Ufficio di Sarzana. Dall’attività sono scaturiti di riflesso anche accertamenti nei confronti di dei soci della società medesima, R.C., R.S. e M.G., in proporzione delle rispettive quote, da parte dell’Ufficio di Carrara.

Ne derivavano separati procedimenti in sede giurisdizionale: uno, su ricorso della società, innanzi alla CTP di La Spezia; l’altro, su separati ricorsi dei soci, innanzi alla CTP di Massa Carrara.

La CTP di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso della società, riducendo il reddito d’impresa accertato dall’Ufficio di Sarzana. L’Ufficio appellava la decisione innanzi alla CTR Liguria.

A sua volta, la CTP di Massa accoglieva il ricorso dei soci, richiamando e uniformandosi alla decisione della Commissione provinciale di La Spezia.

L’ufficio appellava tale decisione innanzi alla CTR della Toscana.

Frattanto, la CTR Liguria confermava la decisione di primo grado del giudice spezzino. Successivamente, anche la CTR Toscana, preso atto della decisione della CTR Liguria, si uniformava ad essa.

L’Agenzia, ricorre in questa sede per la cassazione della suindicata sentenza d’appello toscana, con due motivi: il primo per falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.; il secondo per omessa applicazione dell’art. 295 c.c.. Resiste con controricorso, R.C..

La stessa Amministrazione, con successivi ricorsi, aveva impugnato, per la loro cassazione, anche le sentenze della stessa Commissione tributaria Regionale della Toscana, relative agli altri due soci, depositate il 28 giugno 2011, recanti il n. 52, quella nei confronti di R.S. e n. 53, quella nei confronti di M.G..

I tre ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, all’esame di questo Collegio, sono palesemente connessi per ragioni oggettive e parzialmente soggettive e pertanto vanno riuniti, in quanto afferenti all’unica attività accertativa, nei confronti della società Planet Movie Cafè di R.F. & C, dalla quale è poi scaturito il duplice iter giurisdizionale innanzi al giudice regionale della Liguria, competente quanto alla società, e a quello della Toscana, quanto ai tre soci.

Pertanto, i ricorsi, contrassegnati con i nn. 21324/2013 e 21449/2013, son riuniti a quello recante il numero di ruolo più risalente: 21323/2013.

I resistenti R.C., R.S. e M.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Premesso quanto sopra, va precisato che, nelle more del procedimento relativo all’impugnativa delle sentenze emanate dalla CTR Toscana, oggetto del presente giudizio, è giunto a decisione quello di legittimità relativo all’impugnativa della sentenza della CTR Liguria n. 9/07/10, depositata il 29/11/2010, riguardante la società e ad essa parzialmente favorevole, che l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato, originando la causa innanzi a questa Corte n. 3745/2012. Va precisato che quest’ultima era stata riunita a quella n. 3744/2012.

Questa Corte ha definito i due ricorsi riuniti con l’Ordinanza n. 2622 del 2019.

Orbene, con i tre ricorsi qui riuniti ed ora in esame, volti alla cassazione della decisione regionale toscana, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi di impugnativa della pronuncia del giudice d’appello fiorentino.

Con il primo, censura che la sentenza d’appello della Commissione regionale della Toscana si fosse uniformata alla decisione del giudice regionale ligure, malgrado l’Amministrazione l’avesse impugnata per la sua cassazione, dando luogo al procedimento di legittimità n. 3745/2012.

In tal modo – sostiene – la CTR Toscana era incorsa in violazione dell’art. 2909 c.c. giacchè aveva deciso come se la sentenza ligure fosse passata in giudicato, mentre era ancora sub iudice, essendo stata impugnata dall’Ufficio innanzi a questa Corte.

Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, ha lamentato che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, considerata la pendenza innanzi alla Corte di Cassazione dell’impugnazione della sentenza della CTR della Liguria, avrebbe dovuto sospendere il giudizio innanzi a sè, in attesa della definizione del giudizio di legittimità avverso la sentenza della CTR della Liguria.

A causa dell’esito di tale ultimo giudizio, frattanto conclusosi, come detto, con la suindicata ordinanza, le censure sono superate dal nuovo quadro delineatosi, e l’esame della presente controversia va condotta, appunto, alla luce della ordinanza n. 2622 del 2019.

Con essa, questa Corte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR Liguria, che, in parziale accoglimento del ricorso della società ed a conferma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato al ribasso il reddito d’impresa.

Pertanto, la definitiva pronuncia di questa Corte non potrà non riflettersi anche sulla posizione fiscale dei soci, in proporzione della percentuale di partecipazione alla società di ciascuno di essi.

Trova, infatti, applicazione, alla vicenda in esame, il principio della unitarietà dell’accertamento, a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione della quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente della percezione degli stessi.

In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte, sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite n. 14815/2008, più recentemente affermata, ex multis, anche dalla Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018, secondo la quale “l’unitarietà dell’accertamento comporta la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, per cui il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.” Configurando, appunto, un caso di litisconsorzio necessario.

Quello in esame configura, dunque, un caso in cui le parti resistenti dei giudizi riuniti in questa sede, in quanto soci della società di persone “Planet Movie Cafè di R.F. & C. s.n.c.”, sono titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita con l’Ordinanza n. 2622//2019 a conclusione di quel processo relativo alla società.

In siffatta situazione, questa Corte ha più volte affermato che “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione…” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019).

Il giudicato formatosi in esito al giudizio n. 3744/2012 (cui è riunito quello n. 3745/12) esercita, dunque, un’efficacia riflessa su quello presente, riversando su di esso le sue conseguenze giuridiche, parzialmente favorevoli alla società, nel senso della riduzione il maggior reddito accertato, come disposto dalla sentenza della CTR della Liguria n. 240/7/2010, ormai definitiva.

Ne discende, pertanto, anche la riduzione del reddito di partecipazione dei soci, resistenti in questa sede, a conferma della sentenza della CTR della Toscana n. 54/30/11.

Consegue, che i ricorsi riuniti dell’Agenzia delle Entrate vanno, per le ragioni suindicate, rigettati.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

PQM

Riunisce le cause nn. 21324/2013 e 21449/2013 a quella n. 21323/2013.

Rigetta i ricorsi riuniti.

Spese compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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