Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23672 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20804-2015 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SI SOCIETA’ INTERNAZIONALE SPA, in persona del Direttore Generale

Dott. V.P., considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati EMANUELE DANIELE ALEMAGNA, GIAN PAOLO COPPOLA,

TIZIANA BONESCHI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.C., D.B.P., P.V., FALLIMENTO

(OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13903/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.E., P.V., (OMISSIS) ((OMISSIS)) s.p.a., F.C. e D.B.P. proposero innanzi al Tribunale di Milano distinte opposizioni al decreto ingiuntivo emanato su istanza di Si Società internazionale s.p.a. nei confronti di CIMET quale debitore principale e degli altri quali fideiussori per l’importo di Euro 1.950.588,78. Con distinto atto di citazione Si Società internazionale s.p.a. propose nei confronti delle medesime parti ulteriore domanda di condanna in solido al pagamento della somma di Euro 1.301.021,62. Il Tribunale adito, previa riunione delle cause, ed interruzione della causa relativa al debitore principale nel frattempo fallito, con sentenza di data 25 novembre 2014 rigettò l opposizioni e accolse l’ulteriore domanda proposta da Si Società internazionale s.p.a..

Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, in relazione alla opposta liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 cod. civ., che non era stato fornita prova, nè delle condizioni economiche della debitrice principale al momento della concessione delle fideiussioni in data 30 marzo 2010 e del peggioramento delle medesime condizioni economiche rispetto a quelle iniziali, tale da determinare una sostanziale insolvenza al momento dell’escussione della garanzia, nè soprattutto della consapevolezza circa il detto peggioramento da parte della creditrice, la quale aveva dedotto di avere appreso delle difficili condizioni economiche di (OMISSIS) solo a fine dicembre 2010, affermazione non specificatamente contestata dagli opponenti. Aggiunse che inammissibile era la domanda di annullamento del contratto proposta dall’ A., data l’alternatività di errore e violenza psichica dedotti dal fideiussore, e comunque la domanda non era provata perchè, rispetto all’allegazione della condizione di quasi cecità totale per effetto d’intervento chirurgico subito agli occhi e della sottoscrizione dell’atto con la mano guidata da impiegato del F., dalla documentazione prodotta non si evinceva lo stato di cecità al momento della sottoscrizione della fideiussione (tale stato non risultava dai certificati medici, l’intervento chirurgico era avvenuto due giorni dopo la sottoscrizione dell’atto e la patologia riguardava solo l’occhio destro). Concluse il giudice di appello nel senso che la prospettazione, ove fondata, non integrava un’allegazione nè di violenza, nè di errore (non essendo stata allegata la rappresentazione di una situazione difforme dal vero che avesse inciso sulla formazione del consenso).

Avverso detta sentenza propose appello l’ A. che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarò inammissibile.

Ha proposto ricorso per cassazione A.E. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Si Società internazionale s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 e 2697 cod. civ., artt. 112 e 244 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, senza fornire la motivazione e reputandole “irrilevanti”, non ha ammesso le prove orali dedotte dell’ A., finalizzate a dimostrare che la situazione di fatto fosse tale da impedirgli la esatta percezione dell’atto. Aggiunge che vi è stata sottovalutazione della documentazione sanitaria da parte del Tribunale e che andava considerato il carattere di garanzia a prima richiesta e l’estraneità dell’ A., a differenza degli altri fideiussori, al mondo degli affari.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua (fra le tante Cass. 10 giugno 2009, n. 13375). Il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per violazione di legge, senza indicare in quale parte la motivazione della decisione impugnata sarebbe affetta dal vizio indicato, e si è doluto essenzialmente del mancato accoglimento dell’istanza istruttoria vertente sulla prova orale, ma senza impugnare la decisione per vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame decisivo e controverso per via della mancata assunzione della prova, che è l’unico profilo sindacabile nella presente sede in ordine alla mancata ammissione della prova orale.

La censura è anche priva di decisività. Ha affermato il giudice di merito che l’allegazione di errore è mancata non essendo stata allegata la rappresentazione di una situazione difforme dal vero che abbia inciso sulla formazione del consenso. Tale statuizione non è stata specificatamente impugnata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1956,1337 e 1375 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che dagli atti di causa emergeva la piena consapevolezza da parte della creditrice del progressivo e rapido degrado delle condizioni economiche di (OMISSIS) (anche alla luce della pluralità dei rapporti contrattuali fra le parti) e della protrazione delle forniture nonostante (OMISSIS) non pagasse, incrementando così la sua esposizione debitoria (in pochi mesi, dalla data di sottoscrizione della fideiussione, aumentata di circa tre volte; l’inadempimento era inoltre ingiustificato, trattandosi di fornitura di carburante in relazione al quale il gestore dell’impianto dispone giornalmente di liquidità). Aggiunge che non aveva rilievo la circostanza dell’intervenuto fallimento di (OMISSIS) essendo sufficiente che il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore fosse tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e che l’ A. non disponeva di alcun strumento che gli consentisse di verificare la situazione debitoria di (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile. Va rammentato che è onere della parte dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che il creditore abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. E’ quindi necessario che il fideiussore il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass. 11 gennaio 2006, n. 394; 15 giugno 2004, n. 11269).

Il ricorrente non denuncia la violazione del richiamato principio di diritto, ma lamenta la cattiva valutazione delle risultanze istruttorie. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (omesso esame di fatto decisivo e controverso), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Resta poi estranea alla ratio decidendi la dedotta irrilevanza della dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 avendo il giudice di appello conferito rilevanza soltanto al peggioramento delle condizioni economiche della debitrice rispetto a quelle iniziali, tale da determinare una sostanziale insolvenza al momento dell’escussione della garanzia.

Quanto infine alla circostanza che l’ A. non disponesse di alcun strumento che gli consentisse di verificare la situazione debitoria di (OMISSIS), va rammentato che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; 5 giugno 2003, n. 8993). La circostanza indicata non è oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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