Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23671 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 31/08/2021), n.23671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 5753/’16) proposto da:

AVV. A.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, ai

sensi dell’art. 86 c.p.c., da se stesso nonché dall’Avv. Antonio

Marotta in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v.

Crescenzio, n. 9;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona Sindaco pro-tempore,

rappresentato difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. Antonio Giuseppe Pititto ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla v. Pellegrino

Matteucci, n. 41;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1086/2015

(pubblicata in data 17 febbraio 2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo;

viste le conclusioni del P.G., con le quali è stato chiesto il

rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’avv. A.E. proponeva appello, formulando tre complessi motivi, avverso la sentenza n. 20018/2009 del Tribunale di Roma, con cui – previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 3830 del 2005 emesso dal giudice designato dello stesso Tribunale, a mezzo del quale era stato ingiunto al Comune di Pomezia il pagamento della somma di Euro 495.770,01, oltre accessori, in favore del citato professionista per l’opera prestata in un giudizio arbitrale – il compenso richiesto era stato ridotto ad Euro 97.132,94, con compensazione delle spese.

Si costituiva in secondo grado il citato Comune di Pomezia, il quale, oltre ad instare per il rigetto dell’avverso gravame, avanzava appello incidentale con riferimento ad un’eccezione di nullità per difetto della forma scritta nel conferimento dell’incarico ed alla sussistenza di un asserito accordo sull’entità del compenso.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1086/2015 (pubblicata il 17 febbraio 2015), disatteso il logicamente preliminare motivo di gravame incidentale, ravvisava l’infondatezza anche di tutte le doglianze addotte a sostegno dell’appello principale.

In particolare, il giudice di secondo grado respingeva il primo motivo con il quale era stata allegata la mancata contestazione del compenso come determinato dal competente Consiglio dell’Ordine nell’emesso parere di congruità. Rigettava, altresì, la censura afferente al mancato riconoscimento, con la decisione di prime cure, della spettanza degli onorari per alcune voci specificamente indicate e di altre perché sfornite di prova. La Corte laziale riteneva destituita di fondamento anche la critica relativa alla non ravvisata sussistenza delle condizioni per qualificare l’attività professionale svolta come di straordinaria importanza, con la invocata possibilità dell’aumento dei compensi dovuti fino al quadruplo. Inoltre, il giudice di appello rilevava l’infondatezza del motivo riguardante l’omessa liquidazione degli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 e il mancato riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c..

Quindi, la Corte territoriale, disattesa l’ulteriore doglianza dell’appellante incidentale circa la prospettata erroneità del riconoscimento di alcune voci di spesa con riferimento alla liquidazione effettuata all’esito del giudizio di primo grado e la non rilevata emergenza di alcuni intervenuti pagamenti parziali, valutava come infondato anche l’ultimo motivo dell’appellante principale concernente l’asserita illegittimità della disposta compensazione delle spese e della omessa statuizione sulle spese del regolamento di competenza instaurato presso la Corte di cassazione, conclusosi con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma per ragioni di continenza (il quale avrebbe, perciò, dovuto provvedere anche sulle spese del relativo procedimento, per effetto della rimessione di tale attività da parte della Corte di legittimità).

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’avv. A.E., resistito con controricorso dall’intimato Comune di Pomezia.

Il P.G. ha chiesto nelle sue conclusioni, depositate il 4 febbraio 2021, il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., avuto riguardo alla mancata rilevazione, nella condotta del Comune di Pomezia, di un’omessa contestazione degli onorari da lui richiesti come desumibili dal contenuto del parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sostenendo che detto Comune, nella corrispondenza intercorsa con esso professionista (riprodotta nel motivo stesso), aveva manifestato la necessità che gli specifici progetti di parcella relativi ai compensi venissero appositamente vistati ai fine di provvedere alla liquidazione delle giuste pretese.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., avuto riguardo alla contestazione della illegittimità della dichiarata inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello nella parte relativa al mancato riconoscimento delle restanti voci richieste con la domanda introduttiva e non ritenute spettanti con la sentenza di primo grado.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla mancata pronuncia, con l’impugnata sentenza, sulle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Corte di cassazione.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi infondato.

Non sussiste, infatti, alcuna violazione dei richiamati criteri ermeneutici dal momento che – a parte che si discute della interpretazione di due note (trascritte in ricorso) provenienti dal Comune di Pomezia, che non sono contenute propriamente in un contratto – l’identico contenuto di queste note sia dal punto di vista letterale che della volontà sottesa alla relativa manifestazione non implica un riconoscimento del credito così come complessivamente riportato dal ricorrente nelle parcelle da sottoporre al visto del COA, ma solo il soddisfacimento di una completa esigenza – legittimamente invocata dal citato ente comunale – di conoscere gli effettivi importi richiesti al fine di provvedere alla relativa liquidazione nei sensi dallo stesso Comune ritenuti congrui.

In tal senso, perciò, va interpretata l’adozione della formula – adottata in dette note dal Comune di Pomezia – rivolta alla necessità di conoscere le parcelle vistate al fine di provvedere alla liquidazione delle “giuste pretese”, non potendosi certamente intendere quest’ultimo riferimento nel senso di riconoscere come dovute tutte le spettanze invocate dal professionista, ma quelle, evidentemente, ritenute, per l’appunto, giuste (nel significato di adeguate e congrue rispetto all’entità e qualità delle prestazioni professionali, avuto riguardo alle tariffe in concreto applicabili), ma dalla prospettiva dell’ente rappresentato ed assistito in rapporto alla valutazione della richiesta del compenso complessivamente proveniente dal legale (cfr. Cass. n. 11433/2002).

In altri termini, nel momento in cui il predetto Comune ha dichiarato di voler provvedere alla liquidazione delle “giuste pretese” non ha compiuto una ricognizione dell’intero debito come indicato dall’Avv. A. ma ha solo esteriorizzato la sua volontà di voler attendere la ricezione delle parcelle per verificare quale fosse effettivamente, a seguito dei conseguenti controlli e riscontri, la misura dei compensi ritenuta congrua ed adeguata per procedere alla successiva liquidazione degli stessi e che, perciò, solo in tale misura sarebbero stati esigibili, senza contestazione, da parte del professionista legale.

5. E’, invece, da considerarsi fondato il secondo motivo riferito alla confutazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, con riguardo alla contestazione relativa al mancato riconoscimento delle restanti voci dei compensi richiesti da esso ricorrente e non riconosciute con la sentenza di primo grado, la doglianza formulata con l’atto di appello non fosse al riguardo specifica e, quindi, rispettosa di quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c..

Diversamente da quanto asserito dalla Corte di appello, l’avv. A. aveva, invece, indicato sufficientemente – in tal senso contestando la decisione di rigetto del giudice di prime cure sul punto – gli elementi necessari relativi alla collocazione temporale delle ulteriori attività professionali svolte, alla loro specifica individuazione e al relativo documentato riscontro probatorio, provvedendo (v. pag. 19 del ricorso, in apposita nota) anche all’enucleazione della inerente allocazione delle operate allegazioni in appello con l’indicazione di quali documenti (ben 36) erano stati prodotti a supporto della richiesta delle ulteriori non riconosciute pretese di compensi professionali. E sulla base di tale ponderoso corredo documentale aveva inteso mettere in discussione il percorso logico-giuridico compiuto con la decisione di primo grado, evidenziando la complessità della vicenda e la laboriosità dell’attività da lui prestata, la cui prova, perciò, avrebbe dovuto essere ritenuta tutt’altro che difettosa.

A fronte della più che idonea elaborazione del motivo di appello in questione (a cui attiene la censura qui in esame), non può affermarsi che il ricorrente, quale appellante, fosse incorso nella rilevata violazione dell’art. 342 c.p.c., anche perché tale norma, nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando una sufficiente parte volitiva ad una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (onere, per l’appunto, da ritenersi soddisfatto nel caso di specie), senza, tuttavia, che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SU n. 27199/2017 e Cass. n. 13535/2018).

6. Il terzo ed ultimo motivo è privo di fondamento e va respinto.

Con esso si denuncia che la Corte di appello sarebbe incorsa, con l’impugnata sentenza, nel vizio di omessa pronuncia in ordine alle spese del regolamento di competenza. Senonché essa ha specificamente deciso al riguardo perché ha dato atto che, in effetti, nella relativa motivazione della decisione di primo grado, pur non sembrando che il Tribunale avesse preso specificamente posizione sulla disciplina delle spese attinenti al suddetto procedimento di regolamento di competenza, tuttavia, in base alla valutazione dell’esito globale della controversia, tenuto conto della riduzione della pretesa vantata dall’avv. A. e del rigetto della domanda ex art. 1224 c.c., oltre che della soccombenza del Comune di Pomezia nel procedimento di regolamento, si sarebbe potuto ritenere che, in concreto, nella disposta compensazione totale delle spese del giudizio di primo grado erano state ricomprese tutte le spese, ivi incluse quelle del regolamento di competenza.

In altri termini, va osservato che il giudice di secondo grado ha dato atto che il Tribunale, pur non essendosi pronunciato espressamente al riguardo (ovvero specificamente anche sulle spese del regolamento di competenza), avesse inteso implicitamente ricomprenderle nella disposta integrale compensazione delle spese all’esito del giudizio di prima istanza, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti su alcuni aspetti della controversia instaurata, tenendo – come già posto in risalto – conto, da un lato, della notevole riduzione del compenso preteso dall’odierno ricorrente e del rigetto della sua domanda ex art. 1224 c.c. (e, quindi, della soccombenza dell’avv. A. su tali questioni) e del rigetto del regolamento di competenza proposto dal Comune di Pomezia (perciò soccombente sul punto).

Pertanto, in virtù dell’adozione di tale pronuncia, non si è venuta certo a configurare la prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c..

7. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, deve essere accolto il secondo motivo e vanno rigettati il primo ed il terzo.

Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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