Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23671 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/10/2020), n.23671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20831-2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

A.F. rappresentato e difeso da sè medesimo quale Avvocato

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma via Britannia n. 26;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 104/09/10 depositata il 2.07. 2010;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 104/09/10 depositata il 2-07.2010.

La vicenda tra origine dalla notifica dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio contestava al contribuente A.F., già esercente la professione d’avvocato, d’aver dichiarato un reddito inferiore al reale per l’anno d’imposta 2002.

Il contribuente opponeva l’avviso innanzi alla CTP di Roma, che rigettava il ricorso. Il successivo appello veniva, invece, accolto dal giudice regionale, con la decisione impugnata dall’Ufficio con il ricorso in esame, basato su due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3 e 4; della L. n. 28 del 1999, art. 25 e dell’art. 2729 c.c..

Il motivo è fondato.

Infatti, l’Ufficio non ha basato, come ritenuto dal giudice regionale, l’atto impositivo soltanto su coefficienti presuntivi, ma anche sul rilevato scostamento di quanto dichiarato dai parametri dello studio di settore pertinente all’attività in questione, nonchè su circostanze oggettive, quali l’incoerenza del reddito dichiarato con quello ottenibile dalla canone figurativo di locazione dell’immobile utilizzato quale studio legale, ubicato in zona centrale e con l’entità della retribuzione conseguibile da un’attività di lavoro dipendente nello stesso settore. Già la somma di tali due parametri, sostiene l’Ufficio, avrebbe dato luogo ad un importo maggiore del reddito dichiarato, rendendolo inverosimile.

Inoltre, ritiene che il giudice d’appello sia incorso anche nella violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis per non aver dato alcun rilievo indiziario alla mancata trasmissione da parte del contribuente della documentazione richiestagli. Circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere legittimo il ricorso all’accertamento induttivo e alle particolari modalità di ricostruzione del reddito e di rettifica della dichiarazione.

Al riguardo, questa Corte ha, infatti, precisato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancata consegna o messa a disposizione di scritture contabili…..legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (Sez. 5, Sentenza n. 21785 del 05/12/2012).

L’Ufficio si è attenuto a tale orientamento dando corso ad accertamento induttivo c.d. puro, con riferimento al quale trova anche applicazione il principio per cui: “In caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza…” (Sez. 5 -, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019).

Nel caso di specie, l’Ufficio si è mosso in tale solco utilizzando per la rettifica correttamente dati comunque raccolti. Pertanto, è fondata la censura della

motivazione della sentenza della CTR, laddove ritiene invalide l’avviso di accertamento, per la mancata indicazione dgravi, precise e concordanti.

Peraltro, l’attività di verifica ha superate tale pur errata obiezione, in quanto ha messo in luce, come detto, circostanze quali la mancata considerazione del potenziale reddituale dell’immobile utilizzato per l’attività, l’esiguità del reddito dichiarato in rapporto alla retribuzione di un lavoratore dipendente di pari professionalità ed inoltre la indeducibilità dei costi invece dedotti dal contribuente, senza documentarli. Dati in ordine ai quali il contribuente non ha offerto alcun elemento di segno contrario e che la CTR ha mancato di valutare nella loro consistenza di presunzioni riconducibili all’art. 2729 c.c..

Appare poi irrilevante l’argomentazione del resistente, volta a contestare il rilievo dell’Ufficio circa la inesplicata differenza “in peius” tra la dichiarazione relativa al 2002 e quelle degli anni immediatamente precedenti. Egli sottolinea essere non anomala o sospetta, ma anzi fisiologica (e quindi di per sè non sintomatica dell’inattendibilità della dichiarazione) la riduzione, da un anno all’altro, della remuneratività dell’attività libero professionale.

L’affermazione, in sè plausibile, si dimostra non conferente posto che non è corroborata da alcun elemento che, con specifico riferimento al 2002, la rendesse riscontrabile. Ed anzi proprio la trasmissione all’Ufficio della documentazione richiesta, invece disattesa, avrebbe potuto agevolmente, se veritiera, contribuire a darne prova. Appare, altresì, infondata l’eccezione del resistente, secondo cui l’avviso di accertamento sarebbe nullo, per non aver l’Ufficio motivato la richiesta della suddetta documentazione. Ora, l’Ufficio, come si desume dall’avviso di accertamento trasfuso nel corpo del ricorso, aveva indicato, nella richiesta di trasmissione di documenti, l’anno fiscale 2002 a cui essi dovessero riferirsi. In tal modo veniva circoscritta la documentazione richiesta e risultava, per ciò stesso, palese che la ragione della richiesta nasceva dall’esigenza di disporre di ulteriori elementi di conoscenza e valutazione in funzione dell’accertamento fiscale relativo a quell’anno.

Il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamenta, in subordine, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa le ragioni per cui le presunzioni poste a base dell’accertamento fossero prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, può ritenersi assorbito, posto che la ritenuta fondatezza del primo motivo rende privo d’interesse l’esame del secondo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini indicati, la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria Regionale del Lazio, anche per definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Lazione in diversa composizione, per il riesame della causa, in ragione di quanto indicato in motivazione, oltre che per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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