Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23670 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/10/2020), n.23670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23174/2014 proposto da:
AUTOTRASPORTI EREDI DI P.G. DI P.M. & C S.N.C.,
in persona del legale rappresentante p.t., P.G.,
P.M., G.M., elettivamente domiciliati in Roma Via Della
Scrofa 57 presso lo studio Tremonti-Vitali-Romagnoli-Pic-cardi e
ass., rappresentati e difesi dall’avvocato Piazza Spessa Giovanni;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamente
domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura
Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 862/50/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,
depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 862/50/14 depositata in data 18 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 159/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi di Autotrasporti Eredi di P.G. di P.M. & C Snc, e dei soci P.G., P.M. e G.M., relativi a quattro avvisi di accertamento con cui, a seguito di applicazione di studio di settore, erano stati rideterminati ricavi per Euro 52.200,00 rilevanti ai fini delle II.DD., IRAP e IVA 2005, poi imputati per trasparenza ai soci.
– La CTR riformava la decisione di primo grado ritenendo che, sulla base del quadro probatorio e del grado di gravità, precisione e concordanza degli indizi, lo studio di settore applicabile non lasciasse spazio al riconoscimento del temperamento accordato dal giudice di primo grado.
– Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha replicato depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– In data 29 gennaio 2020, successivamente all’adunanza camerale e anteriormente alla pubblicazione dell’ordinanza contenente la decisione assunta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha depositato una nota con cui rende noto che i contribuenti si sono valsi della procedura definitoria agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento delle definizione.
In conseguenza, è intervenuta la riconvocazione del Collegio in camera di consiglio in data 27 maggio 2020, attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con D.Dirig. adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83 convertito in L. n. 24 del 2020 -, svoltasi senza interruzione di collegamento.
– La Corte prende atto del fatto che l’Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, istanza che viene senz’altro integralmente accolta in considerazione dell’iniziativa intrapresa dai contribuenti ed andata a buon fine successivamente all’incardinamento del presente processo in sede di legittimità. Nessuna statuizione è adottata sul raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, riunito il collegio nella medesima composizione via Teams D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83 convertito in L. n. 27 del 2020 in data 27 5.2020, dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020