Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23670 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 24/09/2019), n.23670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28838/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

PLASCO s.p.a in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta procura ad litem depositata in data 22

settembre 2016 dall’avv. prof. Stefano Zunarelli.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 5732/39/14 depositata il 25/09/2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

23/1/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto;

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società contribuente e quindi annullato l’avviso di accertamento impugnato per IRAS, IVA ed IRAP 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi;

la società controricorrente resiste e ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– rileva preliminarmente la Corte che l’atto impugnato nel presente giudizio, riferito all’annualità 2006, non risulta coincidere con quanto oggetto dello sgravio di cui ai documenti prodotti in allegato alla memoria;

– nè alcuna rilevanza, in quanto trattasi di sentenza non definitiva come si riconosce in memoria, può assumere il decisum relativo all’annullamento degli autonomì atti notificati a SAIMA AVANDERO s.p.a.;

– vanno poi altrettanto preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità svolte in controricorso;

– si eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione Finanziaria in quanto complessivamente volto a provocare un nuovo accertamento di fatto; l’eccezione è infondata, in quanto il ricorso si concentra invece anche su precisi e specifici vizi giuridici e motivazionali della sentenza gravata, identificandoli e colpendoli con i motivi dedotti;

– può quindi procedersi all’esame dei mezzi dedotto dall’Erario;

– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., del rag. To CEE 13/3/1997 n. 515-97, art. 12 e 45 reg. CE 25/5/1999 n. 1073/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 9; degli artt. 115,116 e 213 c.p.c., anche in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1-2 ed ai principi generali in materia di onere della prova e dei poteri istruttori del giudice, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR non ritenuto provata la circostanza relativa all’omesso transito delle merci nel deposito IVA della soc. SAIMA AVANDERO;

– con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per vizio motivazionale per avere la CTR posto erroneamente a base del proprio convincimento solo le dichiarazioni dei trasportatori, non ritenute sufficienti a provare la pretesa erariale, ritenendo che in atti non vi erano altre prove a supporto della domanda di maggior imposta;

– i motivi ridetti costituiscono frammentazione di una unica censura, sono quindi tra di loro strettamente connessi dal punto di vista logico e giuridico, e pertanto possono esaminarsi congiuntamente;

– va premesso come in materia di valutazione delle prove “il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, dovendo pertanto ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità… la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. 15075 del 2010; v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005, n. 13819 del 2003, n. 15399 del 2002 e in ultimo Cass. 9778 del 2014);

– ciò premesso, ritiene la Corte che il primo motivo sia infondato, poichè si evince dalla sentenza gravata come, in concreto, il secondo giudice abbia accertato l’assenza della prova in parola;

– il secondo motivo risulta poi inammissibile, sia perchè si fonda su atti e documenti (il p.v.c., nonchè le fatture, i documenti di trasporto, la memoria) non allegati specificamente al ricorso e di cui non è indicata l’esatta collocazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), sia perchè pretende che gli elementi indicati abbiano maggior peso rispetto a quelli su cui si fonda la decisione (in sostanza una nuova valutazione di merito). L’unico elemento di peso sarebbe la dichiarazione del trasportatore riferita a Plasco, ma la ricorrente non specifica nè illustra quando sia stata raccolta, a quali merci sia riferibile e perchè sia stata riportata nella memoria e non nel p.v.c.;

– con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 50 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sussisteva alcun interesse della società contribuente a violare le disposizioni di cui sopra, in quanto al più avrebbe così ottenuto un differimento nel versamento dell’IVA dovuta;

– il motivo è inammissibile, in quanto non investe una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ed è quindi (in questo caso) fuori bersaglio;

– il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR negato efficacia probatoria alle dichiarazioni di terzi raccolte nel PVC;

– il motivo è assorbito nella decisione dei motivi precedenti;

– pertanto, il ricorso principale è rigettato;

– la soccombenza regola le spese;

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; liquida le spese in Euro 6.000,00 oltra al 15% spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2019

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