Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23670 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.E., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Alvise Benvenuti, con domicilio

eletto nello studio dell’Avv. Piero Faletti in Roma, via Silvio

Pellico, n. 16;

– ricorrente –

contro

Z.F.A., F.A.L., F.G.,

FE.Gi. e f.g., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Luigi Manzi

e Marcello Maggiolo, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.

Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

– controricorrenti –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2205/11

pubblicata in data 13 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Giusti Alberto;

uditi gli Avv. Piero Faletti, per delega dell’Avv. Alvise Benvenuti,

e Salvatore Di Mattia, per delega dell’Avv. Luigi Manzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2001 Z.F.A., F.A.L., F.G., Fe.Gi. e f.g. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia T.E. e B.G. esponendo di essere eredi di F.L., dal quale avevano ereditato un terreno a (OMISSIS); che F.L. aveva a sua volta ereditato quel terreno dal padre Gi.; che nella successione di Fe.Gi., apertasi nel (OMISSIS), il terreno risultava spettare a F.L. per 7/18, alle sorelle I. e An. per 4/18 ciascuna e alla madre Bo.Gi. per 3/18; che il terreno era concretamente indiviso; che prima di morire F.L. aveva promesso di vendere una porzione di terreno pari alla sua quota a B.G., con scrittura privata, recante “promessa di compravendita”, sottoscritta il (OMISSIS); che a sua volta B.G., il 30 marzo dell’anno successivo, quale “proprietario in via preliminare”, aveva promesso in vendita ad T.E. la porzione del terreno da lui acquistata in via preliminare; che nè F.L., prima, nè i suoi eredi, poi, erano mai stati nelle condizioni di stipulare il contratto definitivo con il B.; che lo stesso B., con atto di citazione del 5 giugno 1987, aveva convenuto in giudizio essi eredi di F.L. per sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare (OMISSIS), con il quale F.L. gli aveva promesso la vendita del terreno; che quel procedimento si era concluso con una transazione, sottoscritta il 27 aprile 1998, con la quale le parti avevano convenuto di risolvere il contratto preliminare di vendita, obbligandosi essi eredi del promittente venditore a restituire il prezzo a suo tempo versato dal B., e quest’ultimo a restituire agli eredi di F.L. il fondo integralmente libero da persone e cose; che il T. non solo non aveva mai restituito l’immobile, ma aveva anche opposto al suo dante causa (e agli eredi di F.L.) addirittura la proprietà del bene, sostenendo di averla acquistata per usucapione. Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna del T. alla restituzione del bene, da lui semplicemente detenuto.

Si costituiva il T., resistendo alla domanda avversaria, in particolare eccependo la nullità della citazione e contestando la legittimazione ad agire degli attori; in via riconvenzionale spiegava domanda tendente ad accertare l’avvenuto acquisto a suo favore della proprietà del terreno oggetto di controversia.

Il B. rimaneva contumace.

Con sentenza n. 96/05 il Tribunale di Venezia accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto e, per l’effetto, rigettava la domanda, condannando gli attori alla refusione delle spese.

2. – La decisione veniva appellata dagli eredi F..

Degli appellati si costituiva il solo T., che resisteva al gravame e, in via di appello incidentale, riproponeva le conclusioni assorbite.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 13 ottobre 2011, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale e, in riforma dell’impugnata decisione, ha accertato il diritto degli attori, eredi di F.L. promittente alienante, alla restituzione del bene di cui è causa da parte del B., condannando gli appellati alla riconsegna agli appellanti dell’immobile e ponendo a carico degli appellati le spese di lite di entrambi i gradi.

2.1. – La Corte d’appello ha innanzitutto riconosciuto l’errore del Tribunale per avere dichiarato la carenza di legittimazione degli attori, ritenendo non provata la loro qualità di eredi. La Corte di Venezia ha così motivato: “Non trattasi di questione attinente alla legittimazione attiva, come tale rilevabile d’ufficio, bensì di questione di merito in quanto la legittimazione attiva va risolta sulla sola base della prospettazione attorea (ed è pacifico che gli attori si sono qualificati eredi) mentre ogni questione relativa all’accertamento di fatto di tale presupposto attiene al merito della decisione e come tale è sottoposta al normale regime probatorio. Nella specie la prospettazione degli attori come eredi non risulta neppure contrastata dalla controparte, ma addirittura ammessa negli scritti difensivi della stessa”.

L’accoglimento della domanda degli eredi F. è così motivata dalla Corte di Venezia:

“Il T…. ritiene di essere divenuto proprietario per usucapione del terreno chiesto in restituzione dagli eredi F. ma ciò non è avvenuto per mancanza da parte del T. del requisito del possesso uti dominus ventennale, dato che egli ricevendo da B. il terreno di cui questi non era (proprietario ha conseguito non il possesso ma la mera detenzione, nè ha compiuto alcun atto idoneo a mutare ex art. 1141 c.c., tale detenzione in possesso”.

“Nè pare condivisibile la tesi del predetto appellato che il suo acquisto a titolo di proprietà sarebbe derivato dal contratto preliminare 30/3/77, dato che tale contratto non ha assunto natura di contratto definitivo con efficacia reale, bensì quella di mero preliminare privo di tale effetto traslativo”.

“Ciò si ricava dalla lettura stessa del contratto ove si afferma che il signor B. è “proprietario in via preliminare” e “promette di vendere al signor T. che promette di acquistare”, riconoscendosi da tali esplicite locuzioni il sorgere di obbligazioni, ma non effetti traslativi del diritto di proprietà”.

“In ogni caso non può neppure dedursi come richiesto con l’appello incidentale che da tale contratto preliminare sia derivata una situazione di possesso valida ai fini dell’invocata usucapione, potendo derivare dal preliminare al massimo una detenzione qualificata, e non, atteso il carattere obbligatorio del negozio, un possesso del bene oggetto dello stesso”.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 agosto e il 10 settembre 2012, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati F. hanno resistito con controricorso. Nessuna attività difensiva ha svolto il B..

Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione del protocollo 6 del trattato istitutivo della Corte di Strasburgo, ratificato dall’Italia con la L. n. 848 del 1955) si deduce che “la sentenza impugnata, redatta in modo… non decoroso, è illeggibile in più punti, in particolare nella parte motiva”; e che “se è vero che qualcosa alla fine si arriva a comprendere, è altrettanto vero che la comprensione delle ragioni poste a fondamento della sentenza è ipotetica”. Il ricorrente invoca l’applicazione del principio della nullità della sentenza scritta in modo incomprensibile e ritiene che la sentenza non rispetti il principio del giusto procedimento.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 2 luglio 2004, n. 12114; Sez. Lay., 14 maggio 2010, n. 11739), in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato dall’estensore con scrittura manuale o di difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; deve, invece, ritenersi nullo per carenza assoluta della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza dell’esatta comprensione del testo.

Nel caso in esame non ricorrono gli estremi della incomprensibilità del testo autografo della sentenza impugnata, atteso che il provvedimento risulta intelligibile nella sua interezza; e lo stesso ricorrente, nell’articolare i motivi di ricorso, manifesta di avere compreso il testo della sentenza, della quale riporta interi periodi della motivazione.

2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 1, artt. 112, 115 e 345 c.p.c., artt. 565 e 2697 c.c., la L. n. 15 del 1968, art. 4, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non indicherebbe quali siano gli atti e i documenti da cui si evince che il T. avrebbe riconosciuto che parte attrice ha la qualità di erede. La qualità di erede in capo all’attrice sarebbe stata negata: nella comparsa di costituzione di primo grado; nella comparsa conclusionale di primo grado; nella comparsa di costituzione in appello; nella comparsa conclusionale d’appello. In presenza di dette risultanze la motivazione della sentenza sarebbe quantomeno insufficiente e contraddittoria, in quanto ritiene provata la qualità di eredi dei F. in assenza di qualunque prova da loro fornita. Si sostiene che controparte avrebbe dovuto dimostrare di avere accettato l’eredità del defunto e di avere acquisito la qualità di erede. La Corte d’appello avrebbe finito con il rovesciare l’onere della prova della mancanza della qualità di eredi in capo al T.. Nè era ammissibile la produzione in appello della denunzia di successione di F.L. quale elemento giustificativo della pretesa qualità di eredi in capo agli attori. Ad avviso del ricorrente, ammesso e non concesso che tale produzione integri la prova richiesta, la qualità di eredi in capo agli attori avrebbe dovuto essere fornita nel rispetto delle preclusioni operanti nel primo grado del giudizio.

2.1. – La censura è fondata, sotto il profilo del difetto di motivazione, nei limiti di seguito precisati.

La titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Non v’è dubbio, pertanto, che colui che promuove l’azione nell’asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria titolarità per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo, in caso di contestazione, la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 c.c., della sua qualità di erede, perchè altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto reclamato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 2005, n. 13738).

Ora, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, dopo avere correttamente sottolineato che l’accertamento in capo agli attori della qualità di eredi attiene al merito della decisione ed è sottoposta al normale regime probatorio, ha affermato che la prospettazione degli attori come eredi non risulta neppure contestata dalla controparte, ma addirittura ammessa negli scritti difensivi della stessa.

Sennonchè, la Corte territoriale non indica in quali atti del processo il convenuto T. abbia riconosciuto che gli attori hanno effettivamente conseguito la qualità di eredi di F.L.; e tale indicazione era necessaria, ove si consideri che, sin dall’atto di costituzione e risposta nel primo grado, il convenuto, nell’eccepire il difetto di legittimazione attiva degli attori, ha rilevato che “gli attori dichiarano di agire jure hereditatis, ma non ne forniscono la prova. Allo stato gli attori sono sforniti di legittimazione”; per poi ribadire la medesima eccezione in comparsa conclusionale, in ragione della inidoneità dell’atto di notorietà (“che si risolve in una dichiarazione della parte avente interesse”) e considerato che “un conto è avere la qualità di chiamato all’eredità, un conto è avere accettato ed essere divenuto erede”.

3. – Resta assorbito l’esame di ogni altro profilo di doglianza:

(a) del terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 1, artt. 345, 113 e 115 c.p.c., artt. 1158 e 1140 c.c., art. 1141 c.c., comma 2, artt. 1142 e 1146 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), con cui ci si duole, in primo luogo, che la Corte d’appello abbia violato il diritto di difesa del T. non avendo ammesso le istanze istruttorie formulate dallo stesso con le quali si intendeva dimostrare l’avvenuta interversione nel possesso del bene di cui è causa, e si sostiene, in ogni caso, che anche negli atti di causa sarebbe documentato che, a partire dal 30 marzo 1977, data di sottoscrizione del contratto, il T. ha osservato nei confronti della cosa un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà, essendovi in atti la prova della interversione;

(b) del quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 1 e art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con cui il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso nella sentenza di pronunciare sulle domande di risarcimento danni formulate dal T. nei confronti del B. e degli eredi F..

4. – Per effetto dell’accoglimento, in parte qua, del secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

La Corte del rinvio, nell’esaminare gli atti di causa, valuterà in particolare, dandone adeguata motivazione:

– se – al di là dell’eccezione formulata – il convenuto T. abbia comunque riconosciuto la qualità, in capo agli attori, di eredi di F.L. o se abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità della detta qualità;

– se, in ogni caso, gli attori abbiano provato la loro qualità;

– se sia ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa, la produzione documentale (denuncia di successione) effettuata dagli appellanti nel giudizio dinanzi alla Corte di Venezia;

– se, in ulteriore ipotesi, gli attori, in quanto chiamati all’eredità di F.L., abbiano comunque compiuto atti che presuppongono necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero avuto diritto di fare se non nella qualità di eredi (la Corte d’appello esaminerà in quest’ottica la difesa assunta dai medesimi nel giudizio di risoluzione promossa dal B. e la successiva transazione che ha posto fine a tale controversia).

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e limitatamente alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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