Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23670 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10508/2010 proposto da:

B.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MANTOVANI ANNIBALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA

TERESA, rappresentata e difesa dall’avvocato MODENA FRANCO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13/2 010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/02/2010 R.G.N. 1152/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MANTOVANI ANNIBALE;

Udito l’Avvocato MODENA FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’11.2.2010, la Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame proposto da B.G., vedova dell’avvocato M.P., avverso il decreto del Tribunale di Rovigo che aveva attribuito a C.D., coniuge divorziata del M., la pensione di reversibilità di quest’ultimo in ragione di una quota dell’80%.

A fondamento del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:

– non poteva ritenersi che la C. avesse rinunciato all’assegno divorziale solo per effetto del suo mancato pagamento da parte dell’obbligato (onde dovevano ritenersi irrilevanti le dichiarazioni reddituali del defunto e l’ordine di esibizione di quelle della reclamata); nè tale rinuncia poteva essere ritenuta in base alla lettera inviata dal M. alla figlia in data 6.11.1995, sia perchè proveniente dalla parte obbligata, sia perchè detta lettera era equivoca, posto che l’asserita disponibilità della C. poteva riferirsi semplicemente al fatto che l’avente diritto era disponibile ad utilizzare in favore della figlia anche quanto le spettava come assegno divorziale; inoltre le prove orali dovevano considerarsi inammissibili, perchè dirette a contrastare le risultanze di un provvedimento giurisdizionale e dovendo considerarsi, alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, la necessità di un ulteriore intervento giurisdizionale, senza alcuna possibilità di incisione automatica e diretta dei fatti sopravvenuti sulle statuizioni economiche discendenti dalla sentenza divorziale; – neppure era meritevole di censura la distribuzione percentuale della pensione effettuata dal primo Giudice, nella misura dell’80% in favore della C., prima moglie, il cui matrimonio aveva avuto una durata legale di poco meno di 12 anni (dal 30 settembre 1968 al 27 agosto 1980) contro i pochi mesi (dal 6 giugno all’11 ottobre 2007) dell’ultimo matrimonio;

infatti anche volendo valorizzare solo il periodo in cui vi era stata coincidenza tra vincolo legale ed effettiva convivenza coniugale, la C. poteva comunque vantare un periodo maggiore (dal 30 settembre 1968 al 1972) contro i quattro mesi della B.; era quindi evidente che il Tribunale aveva valorizzato ampiamente anche la convivenza more uxorio tra la B. ed il M., così come allegata, a prescindere dal dato formale secondo cui le rispettive residenze anagrafiche erano rimaste distinte sino in prossimità della celebrazione.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, B. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

L’intimata C.D. ha resistito con controricorso.

L’intimata Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), rilevando il contrasto tra la parte espositiva, facente riferimento al reclamo proposto alla Corte d’Appello di Venezia “avverso il provvedimento del 23 ottobre/18 novembre 2009 del Tribunale di Rovigo” e la parte dispositiva, che recita: “il Tribunale (…), così decide: (…)” e reca la data del “25 gennaio 2009”; invoca inoltre la ricorrente la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione, trova applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non è invece estensibile al caso in cui il dispositivo medesimo non abbia un contenuto precettivo, ma si limiti (come nel caso di specie) al rigetto del gravame.

1.1 Osserva il Collegio che il ricordato principio giurisprudenziale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 6706/1993; Cass., n. 4026/1999) è inconferente nella fattispecie, non essendovi alcuna divergenza tra il decisum (rigetto del reclamo) e le motivazioni poste a sostegno, sicchè non sussiste in radice necessità alcuna di ricorrere alla disamina della motivazione per individuare l’esatta portata precettiva della pronuncia.

Un tanto premesso, va escluso che le evidenziate discrepanze determinino la pretesa nullità della sentenza impugnata, derivando le stesse all’evidenza da errori materiali di trascrizione contenuti nel dispositivo, inidonei tuttavia ad impedire la comprensione della portata della decisione ed immediatamente evincibili, come tali, dal testo dello stesso provvedimento giudiziale, in particolare dalla sua intestazione, ove risulta che la pronuncia fu emessa, quanto all’Organo giudicante, dalla “Corte di Appello di Venezia, sezione 3^ civile”, e, quanto alla data, dalla espressa indicazione “Causa discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2010” (nonchè dalla indicazione della data del provvedimento reclamato – “23 ottobre/18 novembre 2009” – successiva a quella erroneamente apposta in calce alla parte dispositiva). Ne discende l’infondatezza del motivo all’esame.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo l’omessa pronuncia nei confronti dell’appellata Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, litisconsorte necessario, alla quale l’appello era stato notificato, ma della cui partecipazione al giudizio non viene fatta menzione.

2.1 In ordine al motivo all’esame deve osservarsi che, nella giurisprudenza di legittimità, si sono confrontati sul tema orientamenti ermeneutici non univoci.

Un orientamento ritiene infatti la sussistenza della nullità della sentenza laddove l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti determini una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8242/2003).

Secondo un diverso orientamento è stata invece ritenuta l’insussistenza della nullità laddove l’individuazione della parte pretermessa o inesattamente indicata sia possibile anche sulla base dagli atti e provvedimenti comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo, ancorchè non richiamati nella sentenza impugnata (cfr, Cass., n. 9077/2001).

In base ad un terzo orientamento, per così dire intermedio, è stato ritenuto che l’indicazione della parte nella sentenza possa essere anche non nominativa, bensì presente per relationem, cioè per avere la sentenza indicato un atto od un provvedimento il cui contenuto consenta di individuare la parte non indicata dalla sentenza (cfr, Cass., nn. 14776/2010, 17957/2007; 6020/2000; nonchè, sostanzialmente, Cass., n. 4796/2006).

Dovendo farsi applicazione dei principi sulle nullità e, in particolare, di quello secondo cui la nullità non sussiste, qualora, nel caso di mancanza di prescrizione espressa della nullità, l’atto si presenti carente dei requisiti necessari al raggiungimento del suo scopo e, tuttavia, nonostante tale carenza, abbia comunque raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., commi 2 e 3), il terzo degli indicati orientamenti appare più convincente, dovendo ritenersi che lo scopo proprio della indicazione espressa delle parti possa “… ritenersi raggiunto allorquando la sentenza contenga espressioni che, pur senza nominare la parte o le parti e, quindi, senza indicarla o indicarle nominatim, consentano di individuarle come soggetti cui si riferisce la statuizione in quanto ad essi si riferisca un atto o provvedimento del processo che, invece, la sentenza nomini espressamente o a cui parametri la posizione della parte. In tal caso, infatti, l’atto sentenza, pur mancando del requisito formale della indicazione della parte, è comunque idoneo a soddisfare lo scopo di quella indicazione, perchè attraverso l’esame dell’atto processuale cui la sentenza si è riferita o direttamente o correlandovi la posizione della parte (nei senso suindicato) si può senza dubbio pervenire alla individuazione di quali siano stati i soggetti tra i quali la sentenza è stata pronunciata” (così, Cass., n. 17957/2007, cit. in motivazione).

Applicando tale principio alla presente fattispecie (e atteso che questa Corte può procedere all’esame diretto degli atti processuali, essendo stato dedotto un error in procedendo) è agevole rilevare come la sentenza impugnata faccia espresso richiamo della “integrazione del contraddittorio nei confronti della Cassa Forense, così come disposto con decreto 20/4-18/5 2009 di questa Corte avverso un primo decreto del Tribunale di Rovigo del 23 febbraio 2009”, riporti le conclusioni della reclamante assunte anche nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e faccia testuale riferimento al “reclamo” proposto avverso il provvedimento 23 ottobre/18 novembre 2009, svolto anche contro la Cassa predetta e alla medesima notificato (come la stessa reclamante del resto riconosce).

Deve quindi convenirsi che la sentenza impugnata, pur non indicando espressamente la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nell’intestazione, nella parte relativa ai motivi della decisione e nel dispositivo, sia stata tuttavia pronunciata anche nei confronti di quest’ultima.

Il motivo all’esame va pertanto disatteso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2697, 2721 e 2722 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.) dolendosi della ritenuta inammissibilità delle prove orati offerte a dimostrazione dell’intervenuto accordo fra il M. e la C. in ordine alla rinuncia di quest’ultima all’assegno divorziale, potendo l’assegno di divorzio formare validamente oggetto di rinunzia definitiva; nello svolgimento del motivo viene anche sostenuto che (affermazione della Corte territoriale in merito alla valenza della lettera del M. in data 6.11.1995 non sarebbe “logica nè condivisibile”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, la ricorrente si duole ancora delle determinazioni della Corte territoriale in ordine alla prova dell’asserito accordo di rinuncia all’assegno.

3. Il motivi, tra loro connessi e da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili perchè:

– in violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione non contengono la trascrizione delle prove testimoniali della cui mancata ammissione si dolgono (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7852/2001; 1113/2006);

– sempre in violazione del suddetto principio, non contengono la trascrizione del contenuto della lettera di cui viene denunciata l’errata interpretazione (cfr, Cass. nn. 13953/2002; 11052/2002;

2527/2003; 9954/2005; 12362/2006; 15952/2007); – le censure svolte e concernenti i pretesi vizi di motivazione non indicano quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito, risolvendosi invece nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata, laddove, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004;

12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, anche in relazione all’art. 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, nella valutazione della congruità della ripartizione del trattamento di reversibilità, abbia trascurato di tener conto della durata della convivenza effettiva fra essa ricorrente ed il de cuius (coniugano more uxorio), della cui protrazione per diciotto anni era stata offerta prova orale, assumendo che nessuna valutazione delle condizioni soggettive economiche e di salute delle parti era stata effettuata, nè alcuna parametrazione delle percentuali di attribuzione della pensione di reversibilità in base ad “elementi correttivi del criterio della durata del rapporto prematrimoniale dei quali sia stata determinata la rilevanza in concreto”.

4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10638/2007; 10575/2008):

a) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell’ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l’assegno di divorzio ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr, Cass., nn. 10669/2007; 5060/2006;

4868/2006; 6272/2004);

b) in quest’ambito, se deve escludersi che l’applicazione del criterio temporale si risolva nell’impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, resta fermo il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (cfr, Cass., n. 2092/2007);

c) non tutti gli ulteriori elementi devono necessariamente concorrere, nè essere valutati in eguale misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr, Cass., n. 6272/2004 cit.).

4.2 La decisione della Corte territoriale è in linea con tali principi, avendo ritenuto, nei termini esposti nello storico di lite, la congruità della ripartizione operata dal primo Giudice (e, quindi, confermata) sulla base dell’elemento (correttivo della sola durata del vincolo matrimoniale) costituito dalla convivenza more uxorio tra il B. ed il M.; trattasi evidentemente di valutazione di merito, che, siccome coerente con i dati esaminati e immune da vizi logici, sfugge, alla luce dei già richiamati principi sui limiti del controllo consentito in sede di legittimità, alle censure svolte; le quali, peraltro, non sono neppure immuni da profili di inammissibilità, non essendo stato riportato in ricorso il contenuto delle prove testimoniali offerte in ordine alla dedotta durata della convivenza more uxorio tra la ricorrente e il suo defunto marito, nè le risultanze probatorie dimostrative di quelle ulteriori “condizioni soggettive, economiche e di salute” delle parti che avrebbero dovuto concorrere, secondo l’assunto, ad una pretesa diversa parametrazione delle rispettive percentuali del trattamento pensionistico in parola.

Anche il motivo all’esame non può dunque trovare accoglimento.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è luogo a provvedere al riguardo quanto all’intimata Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in Euro oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge; nulla per le spese quanto all’intimata Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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