Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23670 del 10/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1753-2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Dott.

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO DE PALMA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., MA.GI., M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI AYR giusta procura in calce al controricorso;

T.G., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CAMPANELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO PUGLIESE,

LUIGI AYR giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 543/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

La Banca Nazionale dell’Agricoltura (poi Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a seguito di incorporazioni) propose in data 28 luglio 1993 istanza di ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di Taranto nei confronti di Cooperativa Agricola Due Mari soc. coop. a r. l., quale obbligata principale, nonchè nei confronti dei fideiussori B.F., T.G. e M.V., per l’importo di Lire 450.000.000 a saldo dell’effetto cambiario emesso dalla predetta cooperativa a seguito dell’erogazione di prestito di conduzione per spese di lavorazioni agrarie. Il Tribunale adito, previa riunione delle opposizioni, accolse le opposizioni proposte dai fideiussori (la cooperativa nel frattempo era stato posta in liquidazione coatta amministrativa), con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza propose appello Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Con sentenza di data 26 novembre 2013 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello con condanna alle spese. Osservò la corte territoriale, sulla base dei precedenti della giurisprudenza di legittimità, che l’assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, ai sensi del D.L. n. 149 del 1993, art. 1, comma 1 bis, aveva avuto per effetto la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori.

Ha proposto ricorso per cassazione Monte dei Paschi di Siena s.p.a sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi B.F. e T.G. da una parte e M.G., Ma.Gi. e M.A., quali eredi di M.V., dall’altra. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 237 del 1993, art. 1 bis e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che, nonostante il decreto ingiuntivo fosse stato legittimamente emesso e le opposizioni fossero originariamente infondate per essersi verificato il presupposto dell’estinzione delle obbligazioni solo in corso di causa, il primo giudice ha erroneamente statuito sulla fondatezza delle opposizioni e compensato le spese di lite. Aggiunge che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la cessazione della materia del contendere avesse comportato una sopravvenuta fondatezza delle opposizioni e dal falso presupposto di una soccombenza è derivata un’errata pronuncia sulla spese.

Il motivo è inammissibile. Esso resta estraneo alla ratio decidendi in quanto il giudice di appello non ha individuato alcuna cessazione della materia del contendere4ma ha ritenuto infondato in iure l’appello e ha disposto sulle spese processuali coerentemente al principio di soccombenza.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e L. n. 237 del 1193, art. 1 bis ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, nonostante il diritto vivente sia nel senso dell’accollo automatico da parte dello Stato delle obbligazioni dei soci-garanti (le quali si estinguerebbero indipendentemente dal pagamento da parte dello Stato) e della conformità della disciplina a criteri costituzionali, va evidenziato che la legge ha favorito una particolare categoria di fideiussori e che l’intervento dello Stato rappresenta una sottrazione di diritti, sicchè o l’interpretazione fin qui resa è errata o la disciplina non risponde a criteri costituzionali, costituendo limite imposto senza corrispettivo all’iniziativa economica privata e beneficio per alcuni debitori.

Il motivo è infondato. L’assunzione, da parte dello Stato, delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza, prevista dal D.L. n. 149 del 1993, art. 1, comma 1-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 237 del 1993), ha determinato la liberazione dei garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto liberatorio fosse espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della suddetta legge (D.M. 2 febbraio 1994 e D.M. 2 gennaio 1995), giacchè esso era comunque desumibile, in via di interpretazione, dalla finalità della legge (Cass. 20 aprile 2017, n. 9959; 22 aprile 2013, n. 9670; 19 febbraio 2013, n. 4014; 18 luglio 2004, n. 14346).

Quanto alla eccepita illegittimità costituzionale, è sufficiente richiamare Cass. 19 febbraio 2013, n. 4014: “quanto alla violazione del precetto di cui all’art. 3 Cost., in ragione della pretesa difformità di trattamento tra coloro che abbiano prestato garanzia fideiussoria, alcuni soltanto dei quali sarebbero, in tesi irragionevolmente, liberati dallo Stato, è sufficiente osservare che destinatari del beneficio sono i soci di cooperative agricole che abbiano prestato garanzia, e cioè una particolare categoria di garanti, di talchè ogni comparazione con il trattamento normativo generalmente riservato ai fideiussori è in radice improponibile, per l’assoluta disomogeneità dei termini posti a raffronto”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il ricorso è stato proposto malgrado la conoscenza della sua insostenibilità, essendo la ricorrente a conoscenza della sua infondatezza alla stregua del diritto vivente, come emerge chiaramente dal secondo motivo. La ricorrente va, dunque, condannato di ufficio ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, applicabile ratione temporis, al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa nell’importo di Euro 8.200,00.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Luigi Ayr e Pietro Pugliese.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti della somma di Euro 8.200,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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