Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2367 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18851-2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NEMESI STUDIO, NEMESI & PARTNERS SRL,

MO.MI., T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2829/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma nel procedimento L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 e ss., accoglieva il ricorso proposto da M.M., revocava l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria e dichiarava l’esistenza, dal 15 febbraio 2011 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno tra la ricorrente e l’unico centro di imputazione di rapporti giuridici costituito da Nemesi Partners Srl, Nemesi Studio Associazione professionale, l’Arch. MO.Mi. e l’Arch. T.S.; dichiarava l’inefficacia del licenziamento verbale intimato a M.M. il (OMISSIS) e condannava Nemesi Partners Srl, Nemesi Studio, l’Arch. MO.Mi. e l’Arch. T.S., in solido, a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del recesso sino all’effettiva reintegra.

2. Nemesi & Partners Srl, Nemesi Studio, MO.Mi. e T.S. proponevano reclamo, che veniva parzialmente accolto dal giudice di secondo grado, con il rigetto della domanda nei confronti di MO. e T. e la conferma nel resto della sentenza impugnata.

3. M.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.

4. Le controparti sono rimaste intimate.

5. All’esito dell’adunanza camerale del 25 settembre 2018, questa Corte ha disposto la notifica alle parti costituite del decreto di fissazione dell’adunanza camerale per la data del 19 dicembre 2018, unitamente alla proposta del relatore già depositata, adempimento che è stato assolto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso viene denunciata – ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art.1, comma 58, con riferimento agli artt. 112 e 434 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile il motivo di reclamo in appello relativo alla carenza di legittimazione passiva degli architetti M. e T., a fronte della genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado.

7. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, con riferimento agli artt. 100,112 e 434 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile il motivo di reclamo relativo al difetto di legittimazione pur avendo i reclamanti omesso di sottoporre a specifica censura tutti i passaggi argomentativi autonomamente idonei a sorreggere la decisione, che attenevano non solo al fatto che i due architetti avessero operato come professionisti autonomi, ma in quanto erano i soggetti che esercitavano di fatto il potere direttivo tipico della subordinazione.

8. Il ricorso, in relazione ad entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non è fondato.

9. La Corte di merito ha ritenuto ammissibile l’appello, esaminandone i singoli motivi e pertanto ritenendo che esso fosse rispettoso dei requisiti previsti dall’art. 434 c.p.c.

10. Nel far ciò, si è attenuta ai principi affermati da Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017, e successive conformi, che ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’ inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

11. Nel caso, dunque, attenendo il gravame (anche) alla ritenuta unicità del centro di imputazione affermata dal Tribunale, il giudice di secondo grado ne ha conseguentemente esaminato i presupposti quali enucleati dalla giurisprudenza ed ha concluso che nel caso essi non ricorressero, in quanto l’attività resa all’interno dello studio dai due professionisti, anche in relazione alle direttive impartite alla signora M., rientrasse nell’ambito della prestazione resa in qualità di componenti/sodali dell’associazione professionale o della s.r.l. Nemesi, le quali uniche pertanto potevano essere chiamate a rispondere.

12. Ne consegue che il giudice di merito ha operato nei limiti di quanto era stato ad esso devoluto, esercitando un’attività di ricostruzione della fattispecie e di sussunzione il cui risultato non è stato fatto oggetto di specifica censura.

13. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

15. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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