Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2367 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25157-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 675/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.0

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativo ad imposta di registro in merito ad una sentenza del Tribunale di Roma;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che, stante l’intervenuto sgravio da parte dell’Ufficio del ruolo dell’imposta di registro, ritenuta non dovuta in seguito a sentenza della Corte di Appello, la materia del contendere deve ritenersi circoscritta alle sanzioni per mancato pagamento dell’imposta di registro, comunque dovuta in virtù del principio della provvisorietà dell’imposta di cui al D.P.R. n. 131 del 1987, art. 37: pertanto, in caso di mancato versamento dell’imposta di registro, avrebbe trovato applicazione il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, per omesso pagamento di imposta dovuta, ove la stessa fosse stata connotata da certezza, liquidità ed esigibilità, condizioni assenti nel caso di specie, atteso che la sentenza del Tribunale civile che determinava il valore dell’indennizzo costituente la base imponibile era ancora sub judice e quindi rendeva incerta la misura dell’imposta da liquidare;

la Commissione Tributaria Regionale riteneva pertanto che dall’indeterminatezza dell’imponibile su cui calcolare l’imposta di registro – poi definitivamente risultante pari a zero per effetto della successione delle decisioni in materia del giudice civile – discendeva la non debenza delle sanzioni richieste dall’Ufficio;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 77 nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 3, in quanto in mancanza del pagamento dell’imposta di registro l’Ufficio è legittimato ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che vengono irrogate non unitamente alla liquidazione dell’imposta ma solo a seguito del mancato pagamento del relativo avviso di liquidazione, con il che, venuta meno la sentenza sottoposta a registrazione, viene meno solo l’imposta di registro relativa, ma non le sanzioni che hanno come presupposto il mancato pagamento dell’imposta suddetta;

considerato che, secondo questa Corte:

in tema d’imposta di registro sugli atti dell’Autorità giudiziaria del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 37, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l’Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella emessa dal giudice tributario d’appello, essendo venuto meno il presupposto dell’imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell’immediato rimborso (nella specie, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale l’Amministrazione chiedeva la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi relativi all’imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato: Cass. n. 15645 del 2019; 29004 del 2017; 24097 del 2014; 19953 del 2005);

in tema di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l’ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza (Cass. n. 3617 del 2020);

ritenuto che è irragionevole e contraria al principio di solidarietà la pretesa fiscale relativa ad una sanzione dipendente dal mancato pagamento di una imposta che è stata ritenuta – sia pure in un secondo momento – non dovuta: considerato infatti che, secondo o Statuto del contribuente, art. 10, “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 9 maggio 2018, n. 11052; Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009);

ritenuto pertanto che la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che, dall’indeterminatezza dell’imponibile (in quanto non connotata da certezza, liquidità ed esigibilità) su cui calcolare l’imposta di registro – poi definitivamente risultante pari a zero per effetto della successione delle decisioni in materia del giudice civile – ne è derivata la non debenza delle sanzioni richieste dall’Ufficio;

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che nulla va statuito in merito alla spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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