Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23669 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 31/08/2021), n.23669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11836 – 2016 R.G. proposto da:

S.G., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Federico

Melis ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Labicana, n.

58, presso lo studio dell’avvocato Piervanni Andreozzi;

– ricorrente –

contro

L.B., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla via Gianturco,

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Roberta Andria, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

D.M.L., – c.f. (OMISSIS) – (rappresentato dai genitori

esercenti la potestà D.M.G., ed G.A.),

G.D., – c.f. (OMISSIS) – M.I., – c.f. (OMISSIS) –

M.M., – c.f. (OMISSIS) – (rappresentata dai genitori esercenti la

potestà M.S. e G.F.), G.M.G. – c.f.

(OMISSIS) – (rappresentata dai genitori esercenti la potestà

G.O., e La.Ma.), G.R., – c.f. (OMISSIS) –

G.G., – c.f. (OMISSIS) – G.S., – c.f. (OMISSIS) –

G.M. – c.f. (OMISSIS) – G.V. – c.f. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2016 della Corte d’Appello di Cagliari;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 3.12.2004 L.B. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari G.O..

Esponeva che era proprietario dell’appartamento in (OMISSIS), per acquisto fattone dall'”I.A.c.p.” con rogito del 15.7.2004; che l’immobile era occupato dal convenuto, che non aveva inteso rilasciarlo.

Chiedeva condannarsi il convenuto al rilascio dell’appartamento ed al risarcimento dei danni correlati alla protratta indisponibilità del cespite.

2. Si costituiva G.O..

Deduceva che possedeva l’immobile ininterrottamente, unitamente al coniuge, S.G., sin dal 1978.

Instava per il rigetto delle avverse domande; in riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della proprietà dell’appartamento.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza non definitiva n. 687/2010 l’adito tribunale condannava G.O. al rilascio del cespite e rigettava la riconvenzionale; con separata ordinanza disponeva per l’ulteriore corso istruttorio ai fini della quantificazione del risarcimento.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello S.G., coniuge ed erede di G.O..

Resisteva L.B..

5. L.B. attendeva alla riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto a seguito della morte dell’iniziale convenuto, nei confronti di S.G. e degli ulteriori asseriti eredi di G.O..

Si costituiva unicamente S.G..

6. Espletata la c.t.u., con sentenza definitiva n. 2226/2011 il Tribunale di Cagliari condannava in solido i convenuti a pagare a L.B. la somma – tra l’altro – di Euro 34.481,78 a titolo di risarcimento del danno per l’indisponibilità dell’appartamento, condannava in solido i convenuti a rimborsare a L.B. le spese del giudizio, poneva a solidale carico dei convenuti le spese di c.t.u.

7. Avverso tale sentenza del pari proponeva appello S.G.. Resisteva L.B..

Non si costituivano D.M.L., + ALTRI OMESSI.

8. Avverso la sentenza definitiva proponeva separato appello G.A., genitore esercente la potestà sul minore D.M.L..

Resisteva L.B..

Non si costituiva S.G..

Non si costituivano G.D., + ALTRI OMESSI.

9. Disposta la riunione degli appelli tutti all’uopo spiegati, con sentenza n. 76/2016 la Corte d’Appello di Cagliari, per quel che rileva in questa sede, rigettava i gravami esperiti da S.G. avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva e condannava l’appellante alle spese dei giudizi d’appello scaturiti dai suoi gravami.

Premetteva la corte che con provvedimento del 7.4.1978 il sindaco del Comune di Capoterra aveva disposto la requisizione, in favore di G.L., dell’appartamento al civico n. (OMISSIS), appartamento di proprietà dello “I.A.c.p.” della provincia di Cagliari e già assegnato a L.L..

Premetteva che con sentenza del 23.1.1979 il T.A.R. Sardegna aveva annullato il provvedimento di requisizione e con provvedimento del 20.6.1979 il Comune di Capoterra aveva intimato lo sgombero dell’immobile all’occupante, G.O..

Premetteva che con rogito del 15.7.2004 l'”I.A.c.p.” aveva ceduto l’appartamento a L.B., quale unico erede accettante di L.L..

Indi esponeva che non era contestato che inizialmente il bene fosse di proprietà dello “I.A.c.p.”, cosicché l’originario attore ben poteva limitarsi a dimostrare di aver acquistato il cespite dall’originario proprietario e non era tenuto alla probatio diabolica.

Esponeva altresì, con riferimento alla domanda di usucapione esperita in prime cure dal dante causa dell’appellante – e propriamente in ordine al secondo ed all’ultimo motivo del gravame avverso la sentenza non definitiva – che, pur a supporre che il proposito di conservare la disponibilità dell’appartamento in epoca successiva all’ordinanza di sgombero potesse aver valenza di interversio possesionis, difettava comunque la prova che il possesso si fosse protratto per i venti anni successivi al provvedimento di sgombero dell’immobile.

Esponeva inoltre, parimenti con riferimento alla domanda di usucapione – e propriamente in ordine al terzo motivo del gravame avverso la sentenza non definitiva – che in dipendenza delle finalità istituzionali dello “I.A.c.p.” i beni costituenti il patrimonio dell’ente devono reputarsi indisponibili e come tali non suscettibili di acquisto per usucapione.

Esponeva infine, in ordine al terzo motivo del gravame esperito da S.G. avverso la sentenza definitiva e con il quale si era censurata la condanna risarcitoria dalla medesima statuizione disposta in via solidale anziché pro quota hereditaria, che l’appellante risultava, allo stato, l’unica erede, sicché la condanna non poteva che esserle integralmente riferita.

10. Avverso la sentenza sentenza n. 76/2016 della Corte di Cagliari ha proposto ricorso S.G.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi, variamente articolati, la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L.B. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

D.M.L., + ALTRI OMESSI non hanno svolto difese.

11. La ricorrente ha depositato memoria.

12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, l’originario convenuto, alla stregua delle prospettazioni di cui all’iniziale comparsa di risposta, poi ribadite nelle difese successive, aveva contestato la titolarità e in capo all’attore e in capo ai suoi danti causa della proprietà sull’immobile controverso sia con riferimento alla data – 3.12.2004 – del rogito d’acquisto di L.B. sia con riferimento all’epoca antecedente al rogito.

Deduce che il principio giurisprudenziale sulla cui scorta la corte distrettuale ha mitigato l’onere probatorio gravante sull’iniziale attore, è inapplicabile al caso de quo, siccome nella fattispecie le parti in lite non hanno prefigurato l’esistenza di un comune dante causa.

Deduce che è significativo che nel rogito in data 3.12.2004 l’ente alienante – il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non già lo “I.A.c.p.” – non ha garantito all’acquirente la proprietà dell’immobile compravenduto.

13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 828,830, 1142, 1163 e 2697 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame, l’omessa valutazione circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte territoriale ha rilevato ex officio, in difetto di avversa eccezione, che il possesso di G.O. sarebbe stato interrotto.

Deduce che, allorquando ha assunto che il possesso è stato acquistato con violenza e clandestinità, la Corte di Cagliari ha travisato l’unica risultanza istruttoria all’uopo valorizzata, ossia le dichiarazioni del teste S.F..

Deduce segnatamente che il teste S.F. non ha dichiarato che la porta era “mezza rotta”, ma che la porta era “tutta rotta”, che nessuna risultanza istruttoria depone nel senso che G.O. non disponesse delle chiavi dell’appartamento, che nessuna risultanza istruttoria depone nel senso che il possesso di G.O. avesse subito una qualche interruzione.

14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 754 c.c.

Deduce che ha errato la corte cagliaritana a confermare il dictum definitivo del Tribunale di Cagliari, nella parte in cui ne aveva pronunciato condanna al pagamento in via solidale anziché pro quota hereditaria dell’intera somma – tra l’altro – di Euro 34.481,78.

Deduce che a nulla rileva che allo stato ella ricorrente sia l’unica erede e che gli altri chiamati non abbiano accettato.

Deduce in particolare che gli ulteriori chiamati, pur in rappresentazione, non hanno rinunciato all’eredità e che l’eventuale rinuncia non pregiudica il diritto di accettare l’eredità mediante revoca della pregressa rinunzia.

15. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina simultanea; in ogni caso i motivi sono privi di fondamento e da respingere.

16. Si rimarca, previamente, con specifico riferimento al primo motivo, quanto segue.

La controricorrente ha addotto che nel giudizio di primo grado G.O. “non ha mai contestato l’originaria appartenenza del bene alla Amministrazione Pubblica e, nella specie, allo I.A.c.p.” (così controricorso, pag. 4).

La controricorrente ha addotto che nel giudizio di primo grado, segnatamente nella comparsa di costituzione, G.O. si era limitato ad eccepire che l’atto pubblico del 15.7.2004 non valesse a dimostrare la proprietà dell’appartamento in capo a L.B., sicché non aveva contestato l’originaria appartenenza dell’immobile allo “I.A.c.p.” (cfr. controricorso, pag. 4).

Del resto, di contestazioni, da parte dell’originario convenuto, concernenti l’originaria appartenenza dell’appartamento non vi è riflesso nelle motivazioni della sentenza d’appello. Anzi, il dictum di seconde cure riferisce che “nel caso in esame non è contestato che il bene appartenesse originariamente all’I.A.c.p.” (così, sentenza d’appello, pag. 7).

17. In questi termini si reputa che le argomentazioni difensive svolte in prime cure da G.O. e riprodotte in questa sede, nel corpo del ricorso, non valgono a smentire né la surriferita affermazione della Corte d’Appello di Cagliari né i surriferiti rilievi del controricorrente.

Più esattamente, la deduzione dell’occupazione dell’immobile conteso da parte di G.O., unitamente alla sua numerosa famiglia, sin dal 1978 (cfr. ricorso, pag. 13, ove è riprodotto il corrispondente passaggio della comparsa di costituzione in prime cure; cfr. memoria, pag. 5), di certo non equivale a contestazione dell’originaria proprietà del medesimo cespite in capo allo “I.A.c.p.”.

Più esattamente, la deduzione della mancanza dei presupposti per il trasferimento, merce’ il rogito del 15.7.2004, della proprietà in capo a L.B. (cfr. ricorso, pagg. 13 – 14, ove è riprodotto il corrispondente passaggio della comparsa di costituzione in prime cure; cfr. memoria, pagg. 5 – 6) riflette l’assunto dell’inidoneità dell’atto di cessione a produrre in concreto l’effetto traslativo reale in dipendenza dell’asserito pregresso compimento, a far data dal 1998, dell’acquisto a titolo originario in favore di G.O., non già in dipendenza dell’insussistenza tout court, ab origine, del diritto trasferito in capo allo “I.A.c.p.”.

Per altro verso, risulta “nuova” in questa sede – e quindi inammissibile – siccome per nulla riflessa nella illustrazione dei motivi d’appello di cui all’impugnata pronuncia della corte sarda, la deduzione, in questa sede per nulla “autosufficiente” (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804), secondo cui nel rogito del 15.7.2004 ebbe ad intervenire il Ministero dell’Economia e delle Finanze non già lo “I.A.c.p.” (cfr. ricorso, pagg. 15 e 30).

18. Nel quadro delle operate puntualizzazioni, ossia al cospetto della incontestata originaria appartenenza dell’immobile controverso allo “I.A.C.P”, è fuor di luogo, è inappropriato, certo, il riferimento ad “un comune dante causa” operato dalla corte di merito (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Ciò nonostante, appieno si attaglia al caso di specie l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di azione di rivendicazione, l’onere della cosiddetta probatio diabolica, che incombe sull’attore, si attenua quando il convenuto deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto, quale l’usucapione, che non sia in contrasto con l’appartenenza ai danti causa dell’attore del bene rivendicato, con la conseguenza che detto onere è correttamente assolto allorquando l’attore provi che, in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, il bene è appartenuto ai suoi danti causa, che detta appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto e che il bene è a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. 8.7.1989, n. 3234; Cass. 17.4.2002, n. 5487).

19. Nel solco dell’insegnamento teste’ menzionato, con precipuo riferimento al secondo motivo – recte con precipuo riferimento al profilo concernente la protrazione (o meno), a fronte del preteso possesso ad usucapionem di G.O., dell’originario precedente possesso dello “I.A.c.p.” sino al di del trasferimento validamente operato col rogito del 15.7.2004 a L.B. – una duplice puntualizzazione si impone.

In primo luogo, in tema di usucapione, vige, sì, la presunzione, posta dall’art. 1142 c.c., della continuità del possesso e perciò si determina un’inversione dell’onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso ad usucapionem, ma è onere della controparte che neghi essersi verificata l’usucapione, provarne l’intervenuta interruzione.

E però, ove il difetto della continuità del possesso ad usucapionem risulti “ex actis”, dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l’interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l’eccezione, giacché, in tal caso, non giudica “ultrapetita” in violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all’accoglimento della domanda o dell’eccezione (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2010, n. 17322; Cass. (ord.) 30.6.2020, n. 13156).

In secondo luogo, l’accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (cfr. Cass. 18.10.2019, n. 26633; Cass. 11.5.2010, n. 11410).

20. Ebbene, in questi termini, congruamente ed ineccepibilmente la corte distrettuale ha opinato per l’interruzione del possesso ad usucapionem preteso da G.O. (e dunque per la protrazione dell’originario precedente possesso dello “I.A.c.p.”).

21. Più esattamente la valutazione della corte cagliaritana è ineccepibile, siccome ha provveduto a recepire le dichiarazioni rese dal teste S.F., dichiarazioni in ogni caso acquisite agli atti: la corte si è limitata a constatare il difetto, risultante, appunto, dagli esiti istruttori, di una delle condizioni – l’ininterrotto decorso del termine ventennale – necessarie all’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.

Evidentemente, in tal guisa, per nulla si giustifica la censura della ricorrente secondo cui la corte cagliaritana ha rilevato ex officio, in difetto di avversa eccezione, che il possesso di G.O. era stato interrotto (cfr. ricorso, pag. 20; cfr. memoria, pag. 9).

Evidentemente, e del pari, per nulla si giustifica la censura della ricorrente secondo cui la corte cagliaritana, acquisita la dimostrazione del possesso di G.O. al dì della notifica dell’atto di citazione di primo grado, avrebbe dovuto, alla stregua della presunzione di possesso intermedio, ritenere perfezionata la fattispecie acquisitiva (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27; cfr. memoria, pag. 10).

22. Più esattamente la valutazione della corte sarda è congrua, siccome, in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazione” rilevante alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

In particolare la corte d’appello ha specificato che dalle dichiarazioni rese dal teste S.F., coniuge di una delle figlie dell’iniziale convenuto, come tale a conoscenza dei fatti e sicuramente attendibile, si desumeva, tra l’altro, che vi era stata interruzione del possesso negli anni compresi tra il 1981/1982 e la fine degli anni ‘90; che propriamente dalle dichiarazioni del teste si aveva riscontro che l’immobile era rimasto chiuso e che la chiusura era stata forzata, sicché era da escludere che l’originario convenuto avesse conservato il possesso del cespite nel periodo compreso tra il 1982 e la fine degli anni ‘90.

23. Al cospetto della congrua ed ineccepibile valutazione della corte di merito non possono che formularsi i seguenti ulteriori rilievi.

24. Innanzitutto non valgono a scalfire i surriferiti passaggi dell’impianto motivazionale dell’impugnato dictum – passaggi che innegabilmente, nel dar conto dell’interruzione del corso della prescrizione acquisitiva, valgono ex se a sorreggere la decisione – le ulteriori ragioni di censura veicolate dal secondo mezzo di impugnazione.

Ovvero la censura secondo cui la corte sarda ha rilevato ex officio sia che il possesso di G.O. sarebbe stato acquistato con violenza e clandestinità, sì da risultar inidoneo ad usucapionem, sia che l’immobile controverso non sarebbe suscettibile di usucapione, giacché appartenente ad ente – l'”I.A.c.p.” – avente una specifica finalità istituzionale (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20).

Ovvero la censura secondo cui la corte sarda non ha chiarito se l’inidoneità all’usucapione deriva dall’acquisto del possesso con violenza ovvero con clandestinità (cfr. ricorso, pag. 24).

Ovvero la censura secondo cui la corte sarda ha comunque errato a ritenere che l’immobile conteso, siccome appartenente allo “I.A.c.p.”, fosse come tale indisponibile e non suscettibile di usucapione (cfr. ricorso, pagg. 29 ss.).

25. In pari tempo a nulla vale che la ricorrente deduca che la corte distrettuale ha travisato le dichiarazioni del teste S.F. (cfr. ricorso, pag. 21); che la corte per nulla ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli ulteriori testi – P.O., B.G. e A.M. – all’uopo escussi nonché della documentazione prodotta (cfr. ricorso, pagg. 28 – 29). A nulla vale che la ricorrente deduca che ha errato la corte territoriale a reputare maggiormente attendibili le dichiarazioni del teste S.F. (cfr. ricorso, pag. 23); che nessuna prova dell’interruzione del possesso controparte ha offerto (cfr. ricorso, pag. 27).

Invero il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

Al contempo, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità, allorché sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (cfr. Cass. 24.5.2013, n. 12988).

Ebbene, la corte cagliaritana ha specificato che il teste S.F., in quanto coniuge di una figlia di G.O., aveva di certo piena conoscenza dei fatti, mostrandosi attendibile “col fornire una versione sfavorevole alla tesi della famiglia di sua moglie” (così sentenza d’appello, pag. 7).

26. Con precipuo riferimento al terzo motivo si rileva quanto segue.

Allo stato indubitabilmente vi è un unico erede legittimo (siccome non si ha riscontro di una delazione testamentaria) di G.O., ossia la ricorrente, S.G. (“nel caso di specie pur essendo la S. l’unico soggetto che ad oggi ha accettato l’eredità del de cuius (…)”: così ricorso, pag. 36).

Allo stato indubitabilmente non risulta che gli ulteriori chiamati, pur in rappresentazione ex artt. 467 c.c. e ss., all’eredità di G.O. abbiano accettato.

27. In questo quadro, certo, l’accrescimento della quota ereditaria di S.G. non costituisce effetto già radicatosi, già consolidatosi, siccome, ai sensi dell’art. 522 c.c., l’accrescimento è subordinato (oltre che all’inconfigurabilità dell’evenienza di cui all’art. 571 c.c., u.c.) alla rinunzia degli altri chiamati anche in rappresentazione (al riguardo cfr. Cass. 21.5.2012, n. 8021, secondo cui, in forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce “ipso iure” a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l’acquisto per accrescimento consegue all’espansione dell’originario diritto all’eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l’ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all’eredità diviene irrevocabile).

28. E però pur in questi termini non può che osservarsi quanto segue.

In primo luogo la quota ereditaria di spettanza di S.G. e’, allo stato, estesa, in proiezione, all’intero asse ereditario.

Cosicché la condanna al pagamento della somma, tra l’altro, di Euro 34.481,78 – disposta dal Tribunale di Cagliari con la sentenza definitiva n. 2226/2011, confermata con la statuizione d’appello – benché esplicante effetti, allo stato, integralmente nei confronti della ricorrente, di sicuro non si prospetta in violazione dell’art. 754 c.c.

In secondo luogo è abnorme, sì, la condanna in via solidale al pagamento di un debito, per giunta ereditario, allo stato radicantesi su di un unico obbligato, giacché, evidentemente, la solidarietà passiva presuppone la pluralità dei soggetti obbligati (art. 1292 c.c., comma 1: “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, (…)”).

E tuttavia la condanna “in via solidale” della sola S.G. non ha alcun rilievo concreto, giacché, allo stato, costei e’, in proiezione, heres ex asse, sicché sicché non ha alcun interesse a dolersene (il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; cosicché deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile: cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745).

In terzo luogo, qualora dovesse sopraggiungere l’accettazione dell’eredità da parte degli altri chiamati (non rinunzianti), ai sensi dell’art. 754 c.c., comma 1, seconda parte, S.G. senz’altro potrà ripetere dagli altri coeredi la parte per cui costoro devono contribuire.

29. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente, L.B., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

D.M.L., + ALTRI OMESSI non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso pertanto nessuna statuizione in ordine alle spese va nei loro confronti assunta.

30. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, S.G., a rimborsare a L.B. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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