Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23669 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 21/11/2016), n.23669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3563-2012 proposto da:

P.M., (OMISSIS) ANCHE NELLA QUALITA’ DI CONIUGE SUPERSTITE

DI PA.MA.TE., A.M. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS) IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI PROCURATRICE IN VIRTU’ DI

PROCURA DEL CONSOLATO IN ITALIA DELLA FIGLIA D.C.,

R.A.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

S.G., C.F. (OMISSIS), S.S. C.F. (OMISSIS),

S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO RUGGIERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA DE NICOLELLIS;

– controricorrenti –

e contro

SI.UL.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 915/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Ruggieri Gianfranco con delega orale dell’Avv. De

Nicolellis Paola difensore dei controricorrenti che si riporta agli

atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni ricorrenti (meglio specificati in epigrafe), partecipanti al condominio di (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale locale A., G. e S.S., aventi causa del costruttore del fabbricato, per l’accertamento positivo del diritto d’uso delle aree destinate ai rispettivi parcheggi, escluse espressamente, in violazione – assumevano – della norma imperativa della L. n. 765 del 1967, art. 18 dagli atti di trasferimento delle unità singole. Proponevano, altresì, domanda accessoria di risarcimento dei danni.

S.G., costituitosi in giudizio anche quale procuratore dei fratelli Angelo e Silvio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per aver egli e i fratelli accettato l’eredità di Sa.Al. con beneficio d’inventario. Deduceva, inoltre, di aver acquistato per usucapione ordinaria il diritto d’uso dell’intera area a parcheggio, posseduta animo domini per oltre vent’anni unendo al proprio possesso quello del loro dante causa. Inoltre, contestava l’applicabilità alla fattispecie della disciplina delle pertinenze legali ed eccepiva la prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni. Chiedeva, infine, in via riconvenzionale che fosse accertato in favore suo e dei fratelli il diritto di proprietà e di uso esclusivo sull’area in oggetto, per usucapione o per non uso ultraventennale delle parte attrici.

Integrato il contraddittorio nei confronti di Si.Ul., anch’egli condomino, che però non si costituiva in giudizio, il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente ad un’area di minor estensione.

Adita in via principale da S.G., in proprio e nella ridetta qualità, e in via incidentale da C.P., in proprio e quale procuratrice della figlia, D.C., + ALTRI OMESSI

In particolare, e limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte salernitana escludeva che l’usucapione dell’area destinata a parcheggio fosse impedita dall’art. 2934 c.c., comma 2, per l’indisponibilità del relativo diritto. La disciplina della L. n. 765 del 1968, art. 18 infatti, perseguiva in via indiretta l’interesse collettivo a deflazionare la domanda di parcheggio nelle aree destinate alla circolazione, attraverso il riconoscimento di un proporzionale diritto d’uso dei privati proprietari delle unità immobiliari componenti l’edificio, sicchè non poteva ritenersi derogato nel caso di specie il generale principio di prescrittibilità di cui all’art. 2934 c.c., comma 1. Riteneva, invece, che non potesse essere accolta la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto d’uso da parte dei S., in quanto, ancor prima della carenza d’interesse derivante dal rigetto della domanda principale, la proprietà dell’area di parcheggio non limitata dall’altrui diritto d’uso poteva derivare dalla prescrizione di quest’ultimo, non anche dall’acquisto per usucapione.

La cassazione di tale sentenza è chiesta dagli odierni ricorrenti in base a due motivi.

Resistono con controricorso A., G. e S.S..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 2934 e 2944 c.c., e la carenza motivazionale, in relazione rispettivamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte territoriale si è pronunciata su di un’eccezione, quella di prescrizione del diritto d’uso dei condomini, mai espressamente formulata. Infatti, i convenuti si erano limitati ad eccepire la carenza di legittimazione passiva e a domandare in via riconvenzionale l’usucapione del diritto d’uso. L’unica eccezione di prescrizione sollevata è quella relativa al risarcimento del danno.

1.1. – Il motivo è infondato.

Per la proposizione di un’eccezione sostanziale non si richiede che la parte impieghi formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli (cfr. Cass. nn. 8225/04 e 6400/84, che hanno ritenuto l’eccezione riconvenzionale di usucapione implicita nelle relative deduzioni istruttorie). Pertanto, la domanda riconvenzionale di usucapione dell’uso esclusivo come include logicamente in sè la relativa eccezione, così implica anche l’eccezione di prescrizione del diritto d’uso altrui, l’uno nnn potendosi dare senza la negazione dell’altro.

2. – Col secondo, subordinato motivo i ricorrenti allegano la violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies e degli artt. 1020 e 2934 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostengono al riguardo che anche nella motivazione della sentenza impugnata la prescrizione del diritto d’uso non incide sulla destinazione dell’area a parcheggio. Inderogabile per la sua natura pubblica, detta destinazione non può che avvantaggiare il condomino e sembra che debba superare l’avvenuta prescrizione del diritto d’uso, non avendo altrimenti significato alcuna la persistenza del vincolo. Sostiene parte ricorrente che la sopravvivenza della destinazione imposta dalla L. n. 1150 del 1942 deve essere effettivamente rispondente al dettato normativo, rendendo imprescrittibile il diritto d’uso da parte dell’unico soggetto in favore del quale la destinazione è stata prevista, essendo la protezione della sua posizione il mezzo attraverso il quale è salvaguardato l’interesse collettivo alla migliore disciplina degli spazi nelle zone in corso d’urbanizzazione, con il corollario finale che è questo stesse fine che integra l’interesse richiesto dall’art. 2934 c.c. per ritenere imprescrittibile il diritto d’uso.

2.1. – Il motivo è infondato, poichè le argomentazioni addotte non paiono idonee a modificare l’indirizzo di questa Corte ad oggi costante.

Ai sensi dell’art. 41-sexies Legge Urbanistica, nel testo vigente all’epoca d’introduzione della lite, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Tale disposizione, com’è noto, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questo S.C. (v. Cass. n. 3961/06) nel senso che il diritto attribuito ex lege ai proprietari delle singole unità immobiliari sugli spazi di parcheggio, dei quali il venditore si sia riservato la proprietà, è di natura reale e può estinguersi per non uso soltanto con il decorso di venti anni in base al combinato disposto dell’art. 1014 c.c., n. 1 e art. 1026 c.c. (cfr., tra le altre. Cass. n. 14731/00), fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione, che ha carattere pubblicistico e permanente (cfr., per tutte, Cass. n. 12736/97).

Orbene, la permanenza del vincolo pubblicistico di destinazione trae punto che questo possa esplicarsi solo a favore dei proprietari delle res principales (cioè, nella specie, dei condomini), ben potendo essere attuato anche dai terzi proprietari dell’area, ad es. locando i relativi spazi a terzi.

Come ammette (con onestà intellettuale) la stessa parte ricorrente (v. pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 378 c.p.c.) la scissione tra la proprietà dell’appartamento e l’uso del relativo spazio adibito a parcheggio assolve finalità pratiche, perchè non tutti i proprietari di un alloggio sono necessariamente anche possessori di un veicolo, e lo scopo della norma è quello di mantenere una data proporzione tra cubatura edificata e parcheggi disponibili.

Tale interesse pubblico, ed è questo il punto su cui la censura sollecita la riflessione, non giustifica però l’imprescrittibilità del diritto d’uso del proprietario dell’appartamento ai sensi dell’art. 2934 c.c. cpv, espressamente invocato dalla parte ricorrente. Vi osta la duplice ragione che detta norma nel riferirsi ai diritti indisponibili intende i c.d. iura status, vale a dire i diritti relativi allo stato e alla capacita delle persone, il diritto di proprietà, nel senso della imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione e delle facoltà che formano il contenuto di un diritto soggettivo (v. Cass. n. 2386/62): e che proprio il carattere pubblico e permanente del vincolo di destinazione pone quest’ultimo al riparo dalle vicende private, essendo indifferente, ai fini del corretto assetto urbanistico del territorio, se l’area di parcheggio sia goduta dai proprietari di quei medesimi appartamenti in relazione ai quali essa è stata calcolata, ovvero da terzi (come del resto dimostra l’evoluzione dell’art. 41-sexies Legge Urbanistica, cui la L. n. 246 del 2005, art. 12, comma 9, ha aggiunto un comma 2, in base al quale gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse).

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti in solido tra loro.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 200.00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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