Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23669 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23669

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25707-2014 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore legale

rappresentante pro tempore dott. C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., P.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

MADDALUNA, rappresentati e difesi dall’avvocato DAVIDE NATALE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.R., EUROVEN SRL, G.R., Gr.Ro.,

L.P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4449/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

HDI Assicurazioni s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Euroven s.r.l., P.A., P.G., Gr.Ro., G.R., L.P.G.R. e B.R. chiedendo l’accertamento dell’obbligo di costituzione di garanzia reale con prioritario grado di prelazione o di una garanzia in numerarlo per l’ammontare di Euro 181.747,98 ed il risarcimento del danno. Espose la parte attrice di avere, su richiesta di Euroven s.r.l., rilasciato in favore del Ministero delle Attività Produttive polizza fideiussoria a garanzia dell’obbligazione restitutoria della prima quota di contributo erogata anticipatamente all’impresa per la realizzazione di un programma di investimenti e che, avendo il Ministero escusso la polizza, la società ed i coobbligati solidali in base a scrittura privata erano tenuti alla costituzione di garanzia di pari importo. Il Tribunale adito accolse la domanda relativa all’obbligo di garanzia esclusivamente nei confronti di Euroven s.r.l., Gr.Ro., G.R. e L.P.G.R. e rigettò la domanda risarcitoria. Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, che nei confronti di P.A., P.G. e B.R. la domanda andava disattesa perchè a fronte della loro eccezione di disconoscimento della scrittura la società attrice avrebbe dovuto chiedere la verificazione ai sensi dell’art. 216 cod. proc. civ.. Avverso detta sentenza propose appello HDI Assicurazioni s.p.a.. Con sentenza di data 3 luglio 2014 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il disconoscimento della scrittura privata deve essere operato nella prima risposta successiva alla produzione documentale e che nessun rilievo ha il mancato rispetto del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio, come si ricava dall’art. 293 cod. proc. civ. in base al quale il contumace che si costituisce prima della precisazione delle conclusioni può disconoscere nella sua prima difesa la scrittura prodotta contro di lui.

Ha proposto ricorso per cassazione HDI Assicurazioni s.p.a. sulla base di un motivo e resistono con unico controricorso P.A. e P.G.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 e 216 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 166,167,171,290 e 293 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la norma di cui all’art. 293, che consente al contumace di operare il disconoscimento, trova applicazione solo nei casi di contumacia e che l’eccezione di cui all’art. 214, non costituendo mera difesa, non può essere sollevata oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 167, come è accaduto nel caso di specie in cui i convenuti si erano costituiti alla prima udienza, sicchè a fronte del tardivo disconoscimento l’attrice non aveva l’onere di formulare istanza di verificazione.

Il motivo è infondato. Prevede l’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Secondo la ricorrente il disconoscimento ha natura di eccezione processuale non rilevabile d’ufficio e dunque deve essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta in sede di costituzione nel termine di giorni venti prima dell’udienza. La tesi non è condivisibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo va sottolineata la differenza strutturale fra eccezione e disconoscimento della scrittura privata. Proporre un’eccezione implica allegare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo e dichiarare di volersene avvalere (mentre è immediatamente efficace il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, senza necessità dell’espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, nel caso dell’eccezione rilevabile d’ufficio). Il disconoscimento rappresenta una dichiarazione di volontà attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile. La parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione (art. 214), o dichiara di non conoscerla (art. 215, comma 1, n. 2), ma non allega un fatto. In sede di disconoscimento la parte può anche opporre un fatto impeditivo, ma si tratta di circostanza di fatto allegata in funzione dell’istruzione probatoria che potrà svolgersi per effetto dell’eventuale istanza di verificazione e che non vale a mutare la natura del disconoscimento, dichiarazione mirante a rimuovere gli effetti del documento e non allegazione di un fatto con la dichiarazione di volersene avvalere.

Dalla differenza sul piano strutturale di eccezione e disconoscimento discende la non applicabilità a quest’ultima della disciplina delle eccezioni (artt. 116 e 167).

Peraltro disconoscimento ed eccezione non si differenziano solo sul piano strutturale, ma anche su quello funzionale. L’eccezione attiene all’individuazione dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto, e quindi alla delimitazione dell’oggetto del processo, il disconoscimento riguarda la rilevanza probatoria del documento prodotto. Sulla base di tale distinzione funzionale si spiega perchè le eccezioni devono essere prospettate nel corso della fase introduttiva del giudizio, mentre il disconoscimento rinviene la propria sede naturale nella fase istruttoria, sicchè il termine per effettuarlo è da riferire al momento della produzione del documento (ed il legislatore lo ha individuato nella prima udienza o risposta successiva alla produzione).

Anche ove si collochi il disconoscimento della scrittura nell’area delle eccezioni non rilevabili d’ufficio le conseguenze non sarebbero diverse. Il complesso di regole speciali che regge il disconoscimento (artt. 215 e 293 cod. proc. civ.) preclude la possibilità di estendere a quest’ultimo il regime della preclusione processuale prevista per le eccezioni. E’ proprio la norma di cui all’art. 293 che evidenzia la specialità in discorso.

Il disconoscimento può comunque essere effettuato dal contumace in occasione della sua costituzione, indipendentemente dal momento in cui questa avvenga (fino all’udienza di precisazione delle conclusioni), mentre le decadenze in cui il contumace sia incorso in relazione all’art. 167 ed alle altre norme sulle deduzioni assertive e probatorie restano ferme anche nel caso della sua costituzione. Se il disconoscimento della scrittura può essere validamente posto in essere dal convenuto contumace che si costituisca in corso di giudizio, appare del tutto irragionevole precluderlo al convenuto che si costituisca solo alla prima udienza. L’intento del legislatore è in definitiva quello di imporre alla parte una pronta deduzione del disconoscimento, che deve rappresentare una reazione immediata alla produzione del documento: ma tale risultato si consegue anche consentendo il disconoscimento al momento della costituzione in udienza.

Va in conclusione affermato che “ove la scrittura privata venga prodotta dall’attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l’onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che la disconosca nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Davide Natale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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