Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23668 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 11/11/2011), n.23668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5490/2007 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LO CASTRO Andrea, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro

tempore, ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona

dell’Assessore Regionale pro tempore, GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL

9 DI TRAPANI, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

tutti domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

A.U.S.L./(OMISSIS) DI TRAPANI, in persona del legale

rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI N. 11 SC. H

INT. 3, presso lo studio dell’avvocato DURANTI STEFANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato DELL’OLIO MICHELE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 917/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/10/2006 r.g.n. 211/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 106/05 del 20.01.05 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta nei confronti dell’Assessorato alla sanità della regione siciliana e della AUSL n. (OMISSIS) di Trapani, da P.G., già Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Trapani, ed anche, dal 1997 al 2002, Commissario Liquidatore della gestione stralcio delle soppresse UU.SS.LL. da 1 a 6, tendente ad ottenere il trattamente economico integrativo per lo svolgimento delle mansioni da ultimo richiamate.

2. Avverso la sentenza, con ricorso depositato l’11.02.05, proponeva appello il P. deducendone l’erroneità nella parte in cui non aveva riconosciuto l’invocato compenso sulla considerazione dell’inesistenza di apposita previsione legislativa al riguardo.

Rilevava in proposito che la lacuna legislativa doveva essere colmata con lo strumento dell’interpretazione estensiva e/o analogica, in particolare in base ai principi generali ricavabili dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13 e dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 293, artt. 56 e 57. Richiamava tra l’altro l’art. 36 Cost. e l’art. 2126 c.c., che militavano, inoltre, a favore della tesi fatta valere anche sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento.

Quanto alla normativa applicabile per la determinazione dei compensi, la stessa poteva rinvenirsi per i commissari liquidatori nella legge Fallimentare e per i curatori nel D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 1. Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna degli appellati alla corresponsione del reclamato compenso, da determinarsi previa espletando consulenza tecnica.

Con sentenza del 3-16 ottobre 2006 la corte d’appello di Messina respingeva l’appello compensando le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il P. con un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi le parti intimate.

L’AUSL di Trapani ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., oltre che vizio di motivazione. Si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia esplicitato alcuna motivazione a supporto della ritenuta non sussistenza nel nostro sistema di una norma di principio generale dal quale ricavare la retribuibilità delle funzioni di commissario liquidatore delle gestioni stralcio. Deduce il principio costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza che il diritto alla retribuzione sussiste in caso di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e nella specie il compenso per l’attività liquidatoria è previsto e regolamentato dalla legge. Conclude come quesito il diritto chiedendo che questa corte dica se le funzioni di commissario liquidatore esulino dalle funzioni di direttore generale e pertanto se per l’attività aggiuntiva espletata dalla Dott. P. nella predetta qualità abbia e gli diritto o no ad un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto quale semplice direttore generale dell’azienda sanitaria locale.

2. Il ricorso non è fondato.

Correttamente la Corte d’appello ha osservato che la L. n. 589 del 1995, art. 2, nel prevedere l’attribuzione ai direttori generali delle Usl delle funzioni di commissario liquidatore per l’accertamento delle situazioni debitorie delle aziende sanitarie al 31 dicembre 1994 non contempla alcun compenso per tale incarico.

Nè il compenso per questa ulteriore mansione svolta dalla ricorrente come direttore generale può derivare dall’art. 36 Cost., che sancisce si un principio di retribuzione proporzionata e sufficiente, ma con riferimento alla retribuzione complessiva e all’insieme delle mansioni svolte dal dipendente. Non è possibile pertanto isolare una singola mansione e richiedere un compenso specifico per tale frazione della prestazione lavorativa. E’ infatti il trattamento retributivo complessivo che deve essere rispettoso del canone della retribuzione sufficiente e proporzionata di cui all’art. 36 Cost. (Corte Cost. n. 470 del 2002; Cass., sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9340).

Pertanto deve ritenersi che l’attività di commissario liquidatore trovasse il suo corrispettivo in termini di retribuzione nel trattamento economico del direttore generale in mancanza di una specifica previsione che riconoscesse al direttore generale un compenso aggiuntivo in ragione dell’espletamento di questa mansione ulteriore.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate, per ciascuna di esse, in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario d’avvocato e spese generali, nonchè condanna il ricorrente al pagamento, in favore della sola AUSL n. (OMISSIS) di Trapani, anche di I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA