Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23667 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 21/11/2016), n.23667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5863/2012 proposto da:

G.V., (OMISSIS), G.C.B. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 339, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO GIOVANFORTE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

R.N., G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 214/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato GIOVANFORTE Maurizio, difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.N., promissario acquirente, giusta contratto preliminare in data (OMISSIS), di un terreno edificabile da permutare con parte dei fabbricati che ivi egli avrebbe dovuto costruire, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso G.E., V. e C.B., promittenti venditori, cui addebitava la mancata conclusione del definitivo. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Tutti e tre i convenuti resistevano in giudizio. G.V. e C., in particolare, deducevano che il contratto era già risolto di diritto ai sensi del punto 8 del preliminare, non essendo stati approvati dall’autorità comunale i progetti esecutivi nei due anni dalla loro presentazione. Pertanto, domandavano in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore e la condanna di lui al risarcimento del danno.

Una posizione difensiva sostanzialmente analoga assumeva G.E., che nell’affermare di essere stato sempre disponibile a concludere il contratto definitivo, domandava anch’egli la condanna dell’attore al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda principale ed accoglieva la sola riconvenzionale di risoluzione di diritto del contratto, per effetto della clausola risolutiva espressa della mancata approvazione dei progetti nei due anni dalla presentazione. Risoluzione verificatasi già il 2.2.1995 e dunque prima dell’atto di diffida ad adempiere notificato dal R. ai G..

Adita in via principale da R.N. e in via incidentale da G.V. e C., la Corte d’appello di Campobasso con sentenza pubblicata il 19.10.2011 ribaltava tale decisione, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, che condannava alla restituzione della somma di Euro 18.478,83, per le spese sostenute per ottenere i provvedimenti amministrativi di assenso.

Qualificato il preliminare come vendita, piuttosto che permuta, di cosa futura, la Corte molisana osservava che le parti avevano rinunciato tacitamente a far valere la clausola risolutiva espressa, convenuta nell’interesse comune, poichè successivamente alla scadenza del biennio entro cui doveva essere rilasciata la concessione di lottizzazione esse si erano reciprocamente invitate alla conclusione del definitivo, senza esito (infatti, nella data indicata e innanzi al notaio designato dal promissario acquirente si erano presentati il 1.4.1995 unicamente G.V. e C., non anche E. e lo stesso R.N.; successivamente con lettera del 28.5.1995 erano stati i G. a manifestare al R. la loro volontà di “procedere ad un accordo definitivo”, il che, osservava la Corte, non poteva che riferirsi alla stipula dell’atto pubblico). Pertanto, da tale condotta delle parti emergeva il comune intento di privare di efficacia la condizione risolutiva contenuta nel punto 8 del contratto preliminare.

Di conseguenza, rilevava la Corte distrettuale, al momento dell’atto di diffida ad adempiere che il R. aveva notificato ai G. il 28 luglio ed il 2 agosto 1995 il contratto preliminare era ancora valido ed efficace e a nulla valeva la diffida notificata al R. il 9 agosto 1995, perchè proveniente solo da due dei tre promittenti venditori. Precisava, infine, che il R. aveva espletato l’intero iter burocratico previsto contrattualmente per il rilascio della concessione alla lottizzazione.

Per la cassazione di tale sentenza G.V. e C.B. propongono ricorso, affidato a cinque motivi.

R.N. ed G.E. sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in merito alla rinuncia delle parti per fatti concludenti a far valere la condizione risolutiva. In particolare, la Corte territoriale ha estrapolato dal contesto della lettera 28.5.1995 inviata dai G. al R. una sola frase, nella quale si parla della volontà dei G. “di procedere ad un accordo definitivo”, attribuendovi il significato di “contratto definitivo di vendita”. Il che non è, poichè con detta lettera i G. avevano sostenuto che la sopravvenuta impossibilità oggettiva, loro non imputabile, di dare corso all’iter indicato nel contratto preliminare, rendeva necessario rivedere i termini dell’accordo originario non più eseguibile con le modalità pattuite. Pertanto, è evidente che all’espressione “accordo definitivo” debba essere attribuito il diverso significato di “transazione” e non quello di “atto definitivo di compravendita”, e che i promittenti venditori avevano manifestato l’intento di avvalersi della condizione risolutiva e di evitare la possibile lite mediante una transazione.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Atteso che la vendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam anche per le sue modifiche, è pacifico che nel caso di specie i tre fratelli G., che costituivano un’unica parte complessa, non hanno mai manifestato per iscritto la volontà di modificare il contratto preliminare rinunciando alla condizione risolutiva. Ne deriva che la sentenza impugnata ha violato o falsamente applicato l’art. 1362 c.c., allorquando ha ritenuto di desumere una valida volontà modificativa del contratto preliminare manifestata dalle parti per fatti concludenti e non nella forma solenne.

3. – Il terzo mezzo d’annullamento espone la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè nessuna delle parti in causa aveva mai sollevato l’eccezione d’inefficacia della condizione di cui al punto 8 del contratto preliminare. Eccezione, quella di rinuncia al diritto di far valere la condizione risolutiva, da qualificarsi come eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio.

4. – Il quarto motivo denuncia, ancora, la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma con riferimento alla violazione del giudicato interno sulla validità ed efficacia della condizione risolutiva, non avendo alcuna delle parti impugnato il relativo capo autonomo della sentenza di primo grado.

5. – Il quinto motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1453 e 1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, circa l’interpretazione della lettera del 29.5.1995 e, in particolare, dell’espressione – accordo definitivo”, intesa come contratto definitivo di vendita in evidente discrasia con quanto affermato nella medesima lettera nei periodi precedenti, e senza ricercare la reale intenzione dei contraenti.

6. – Il terzo e il quarto motivo, che vanno esaminati con priorità per la loro astratta attitudine a confutare in radice la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono infondati.

6.1. – Quanto al terzo, va osservato che sebbene l’eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione, corrispondendo all’esercizio di un diritto potestativo, sia un’eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d’ufficio, nè la parte sollevare per la prima volta in appello (cfr. Cass. n. 17474/14), non altrettanto è a dirsi quanto alla contrapposta eccezione di rinuncia a far valere l’eccezione stessa.

Richiamato l’indirizzo di Cass. S.U. n. 15661/05 – che in tema di eccezione di prescrizione e di contro-eccezione d’interruzione ricollega la prima soltanto, qualificata come eccezione in senso stretto, all’esistenza di un diritto potestativo – va analogamente osservato che nel rapporto dialogico processuale la rinuncia a far valere la condizione risolutiva opposta da una parte opera in funzione puramente difensiva. Mentre il diritto potestativo può essere fatto valere sia in via d’azione che in via d’eccezione, e nell’un caso come nell’altro introduce unilateralmente un tema dotato di autonomo rilievo, non altrettanto è a dirsi per le difese che vi si possono contrapporre, tra cui quella di rinuncia a far valere il diritto stesso, difese che mantengono la contesa entro la verifica delle condizioni del diritto vantato. E come la giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato la rilevabilità d’ufficio della rinuncia alla prescrizione, purchè i fatti su cui essa fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. nn. 24113/15, 4804/07 e 963/96), così deve ritenersi che anche la rinuncia a far valere l’eccezione d’inefficacia del contratto per l’avverarsi d’una condizione risolutiva sia rilevabile d’ufficio.

6.2. – In ordine al quarto mezzo va osservato, invece, che la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, proposta dal R., implica di necessità logica proprio la contestazione dell’operatività della condizione risolutiva ed esclude, pertanto, l’asserito giudicato interno.

7. – Il primo motivo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per la comunanza dell’oggetto della critica, sono fondati.

Premesso che le regole d’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., si applicano in quanto compatibili anche agli atti unilaterali (art. 1324 c.c.), e che tale è una lettera cui s’intenda attribuire un contenuto di rinuncia all’esercizio d’un diritto, va rilevato che la volontà negoziale deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali destinati ad integrarsi a vicenda, vale a dire il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto (cfr. Cass. n. 8713/04).

Entro tale cornice l’interpretazione della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 c.c. e segg. e sia congruamente motivata (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 8713/04), tenendo presente che il dato letterale non va disgiunto da quello logico, cioè dalla considerazione del contesto in cui ciascuna espressione si inserisce (cfr. Cass. n. 1574/06).

7.1. – Nella specie, la Corte d’appello ha del tutto decontestualizzato. all’interno dell’interpretazione della lettera datata 28.5.1995, cui ha attribuito rilievo decisivo nell’affermare la rinuncia dei G. a far valere la condizione risolutiva, la frase finale che confermava “la volontà (dei G.: n.d.r.) di procedere ad un accordo definitivo”. E l’ha riferita alla stipula del contratto definitivo mediante atto pubblico, piuttosto che alla riformulazione di un altro conciano preliminare, peraltro solo eventuale e rimesso alla “disponibilità” del R..

Tale conclusione è, per come motivata, illogica, perchè prescinde totalmente dal restante contenuto della lettera, nella quale si legge altro e di contenuto potenzialmente opposto, tra cui la sopravvenuta impossibilità oggettiva di dar corso all’iter indicato nel contratto preliminare e la necessità di rivederne i termini, non più eseguibili – con le modalità pattuite”. L’una affermazione contraddice l’altra, non essendo possibile sostenere ad un tempo che (1) il contratto preliminare non sia eseguibile così come pattuito, per sopravvenuta impossibilità oggettiva; che (2) la natura del definitivo “che dovrebbe essere stipulato” sia dubbia (vendita o permuta) e che ne sia indeterminato il contenuto; che (3) i dichiaranti non di meno confermino la volontà di stipularlo; e che (4) essi restino in attesa di conoscere la disponibilità del R. a riformulare il preliminare.

La sentenza impugnata non dà contezza alcuna del contenuto complessivo della lettera e si limita ad estrapolarne una sola frase, violando in tal modo sia le premesse regole ermeneutiche, sia il requisito di congruità e logicità motivazionale.

8. – L’accoglimento dei predetti motivi assorbe l’esame del secondo mezzo, che presuppone come accertata una manifestazione di rinuncia a far valere la condizione risolutiva.

9. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale provvederà ad una nuova valutazione di merito alla luce dei principi sopra enunciati e regolerà anche le spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo, respinti il terzo ed il quarto ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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