Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23666 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 28/10/2020), n.23666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 744/2017 proposto da:

C.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Nicolò Tartaglia n. 21, presso lo studio dell’Avv. Salvatore

Forgione, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina Callisto

giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5688/33/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14 giugno 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

ottobre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania ha rigettato il gravame interposto da C.G.A., esercente l’attività di allevamento di bovini, avverso la sentenza della CTP di Benevento di rigetto del ricorso del medesimo contro il diniego di rimborso dell’IVA relativamente all’anno 2011, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, rimborso richiesto dal C. con riferimento alle spese di ripristino di muretti a secco e negato per insussistenza del requisito dell’ammortizzabilità dei detti beni;

2. la CTR ha ritenuto che: a) la CTP ha correttamente qualificato la domanda come violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19; b) le opere in questione non rientrano tra i beni ammortizzabili ai sensi del D.M. 31 dicembre 1998; c) le relative spese non sono funzionali all’attività agricola svolta sul fondo dal C., bensì alla conservazione delle originarie caratteristiche del paesaggio; d) il C. non ha provato l’effettivo collegamento strumentale tra le operazioni IVA chieste a rimborso e l’attività di allevamento; e) le opere di ripristino sono state effettuate con il contributo regionale a totale copertura del costo, verosimilmente al fine di evitare fenomeni di erosione, dunque a tutela del paesaggio e del territorio per un interesse pubblico, non privato;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il C. affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso C.A.G. denuncia “violazione e falsa applicazione della normativa in materia di rimborsabilità dell’imposta”: al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, “tutti i muretti a secco, sono costruiti con fondazioni proporzionali all’altezza dei muretti a secco e pertanto rientrando a pieno titolo nel concetto di costruzione, l’imposta assolta a monte è rimborsabile oltre che detraibile” (p. 10 del ricorso); i muretti a secco sono inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, “come sostegno per terreni su cui il ricorrente pascola i propri animali, miete il proprio fieno, ecc.”;

4.1. il mezzo è inammissibile per plurimi profili: oltre a palesarsi aspecifico poichè monco, in relazione all’art. 360 c.p.c., invocato n. 3 dell’indicazione della norma asseritamente violata dalla CTR, con esso il ricorrente non soltanto pretende di criticare un passo motivazionale (riportato tra virgolette) in realtà non desumibile dalla lettura della sentenza impugnata, ma investe all’evidenza – ancorchè dietro il velo del motivo di diritto – questioni di merito precluse nella presente sede mirando inammissibilmente a sollecitare una valutazione in fatto alternativa a quella operata dalla CTR;

5. con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme sull’ultrapetizione”: il diritto alla detrazione azionato si baserebbe unicamente sul D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 norma mai citata nel provvedimento di diniego, e la CTR avrebbe pronunciato su una questione di diritto mai sollevata dalle parti;

5.1. il mezzo non ha miglior sorte, essendo anch’esso all’evidenza inammissibile: la doglianza, meramente assertiva e ripetitiva di quella espressa nei gradi di merito, oblitera del tutto la ratio decidendi spesa dalla CTR, riconnessa alla qualificazione della domanda operata dal primo giudice e dalla CTR condivisa.

6. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Doppio contributo unificato come per legge.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA