Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23666 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29272-2014 proposto da:

SPECI SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante p.t. Ing. T.E., elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato ALBERICO

MARRACINO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VIVIANI IMPIANTI SRL in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante MARIO VIVIANI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI

LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO GIUDICI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4311/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ALBERICO MARRACINO;

udito l’Avvocato STEFANIA VOTANO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In forza di un lodo arbitrale del 27 luglio 2006, pronunciato in relazione ad un rapporto di subappalto, la subappaltatrice Viviani Impianti s.r.l. agiva per la riscossione forzata di un credito nei confronti della subappaltante Speci s.r.l..

Quest’ultima proponeva dapprima opposizione a precetto e successivamente opposizione all’esecuzione (procedimenti poi riuniti), in quanto riteneva non esigibile il credito dedotto dalla Viviani Impianti s.r.l., giacchè nel lodo arbitrale il debito della Speci s.r.l. era subordinato alla dimostrazione, da parte della subappaltatrice, di aver assolto nei confronti del propri dipendenti gli obblighi contributivi e previdenziali, in ottemperanza dell’art. 13 del contratto di subappalto.

Il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione.

Invece, la Corte d’appello di Roma, adita dalla Viviani Impianti s.r.l., in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione.

La Speci s.r.l. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in due motivi. La Viviani Impianti s.r.l. resisteva con controricorso.

Il ricorso veniva trattato ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. in camera di consiglio. La Speci s.r.l. depositava memorie difensive. All’esito della camera di consiglio, il ricorso veniva rinviato alla pubblica udienza. La Viviani Impianti s.r.l. depositava memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In punto di fatto è stato accertato, mediante l’esame dei libri giornali di cantiere effettuato dal c.t.u., che le maestranze effettivamente impiegate erano in numero superiore rispetto a quello risultante dal libro matricola e dai documenti presentati all’INPS. Vi era, invece, perfetta corrispondenza fra il libro matricola e i dipendenti denunciati all’INPS con i modelli “DM 10”.

Sicchè delle due l’una: o la Viviani Impianti s.r.l. ha impiegato più operai di quanti non ne avesse denunciati all’INPS, sicchè non si sarebbe verificata la condizione sospensiva posta dal lodo arbitrale; ovvero la discrepanza fra il libro matricole e i libri giornale dei cantieri era dovuta alla presenza di maestranze di terze parti, ossia ad un sub-subappalto.

Il Tribunale, facendo proprie le deduzioni del c.t.u., ha ritenuto che fosse vera la prima alternativa, in quanto la seconda si sarebbe posta in contrasto con il divieto di sub-subappalto previsto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 10, in tema di contrasto all’infiltrazione mafiosa nei cantieri pubblici.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la deduzione del c.t.u. non fosse condivisibile e che pertanto, in difetto di prova, l’eccezione della Speci s.r.l. di mancato avveramento della condizione sospensiva del proprio debito fosse infondata.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 10.

La società ricorrente, in sostanza, sostiene che la soluzione prescelta dalla Corte d’appello si porrebbe in contrasto con la norma imperativa testè citata, che pone il divieto al subappaltatore di procedere ad un ulteriore subappalto. La decisione impugnata, quindi, sarebbe contro diritto e violerebbe l’art. 113 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

La censura illustrata dalla ricorrente, infatti, non prospetta alcuna effettiva violazione delle norme di diritto indicate.

Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, difatti va riferito all’attività decisoria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, non ai fatti dallo stesso accertati. Il vizio, quindi, concerne la qualificazione giuridica della fattispecie in sè considerata, non all’accertamento degli elementi fattuali da qualificare.

In altri termini, per restare vicini al caso in discussione, avrebbe integrato gli estremi della violazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 10, la decisione che avesse ritenuto legittimo l’affidamento di parte dei lavori subappaltati ad un ulteriore subappaltatore. Invece, non integra la predetta violazione di legge l’accertamento, in punto di fatto, di una condotta contraria al divieto di subappalto successivo posto dalla legislazione speciale sopra indicata.

Questa evidente distinzione va tenuta ferma anche quando la ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito si trovi di fronte al bivio di dover decidere se una delle parti in causa abbia tenuto una condotta lecita oppure illecita. Sebbene sia ragionevole attendersi l’osservanza, da parte della collettività, delle norme imperative, non esiste alcuna presunzione (semplice) di legalità dell’effettivo operato delle parti in causa. Quindi, non vi è alcun vincolo di legge che, nell’alternativa sopra prospettata, debba far preferire al giudice la tesi della condotta legittima, piuttosto che quella della condotta illegittima.

Pertanto, in simili circostanze, la (più o meno) probabile osservanza di taluni divieti di legge, degrada a mero elemento indiziario della maggiore o minore verosimiglianza di una delle possibili ricostruzioni alternative in punto di fatto. Ritenere che una delle parti in causa, anzichè attenersi alle regole di legge, abbia posto in essere una condotta illecita, costituisce un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità e non integra alcuna violazione di legge.

In conclusione, la Corte d’appello che, ritenendo non provata la circostanza che le maestranze in sovrannumero fossero alle dipendenze della Viviani Impianti s.r.l., ha implicitamente ipotizzato che quest’ultima avesse subappaltato a sua volta a terzi alcuni dei lavori, pur accertando così incidentalmente una condotta illecita ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 10, non ha violato quest’ultima norma, nè l’art. 113 cod. proc. civ., giacchè non esiste alcun vincolo di legge che gli imponesse di preferire l’altra soluzione.

Il motivo deve essere, dunque, rigettato.

3. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 12.

La ricorrente, in particolare, si duole della circostanza che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare la circostanza di fatto, emersa dalla consulenza d’ufficio, dell’omessa presentazione, da parte della Viviani Impianti s.r.l., della denuncia all’INAIL dei lavori a carattere temporaneo prescritta dal citato D.M. 12 dicembre 2000, art. 12.

Tale circostanza, se debitamente considerata dalla corte territoriale, avrebbe avuto una doppia ricaduta: da un lato, l’omissione in sè considerata costituirebbe inadempimento, da parte della Viviani Impianti s.r.l. degli obblighi previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e dunque impedirebbe di ritenere avverata la condizione sospensiva della condanna della Speci s.r.l. contenuta nel lodo arbitrale; dall’altro, costituirebbe ulteriore indizio della presenza di maestranze non inserite nel libro matricola e nei modelli “DM 10”, avallando la soluzione in punto di fatto avallata con il primo motivo.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Infatti, la Speci s.r.l. ha omesso di indicare1sia gli atti processuali da cui emerge il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, sia quelli con i quali la questione sarebbe stata posta nei gradi di merito.

Per un verso, la ricorrente si limita ad affermare l’omesso adempimento dell’obbligo di denuncia all’INAIL, senza riprodurre la parte della consulenza tecnica d’ufficio da cui risulterebbe tale accertamento, nè allegando la stessa o indicando esattamente il punto del fascicolo d’ufficio in cui sia rinvenibile l’atto.

Per altro verso, non ha neppure trascritto la parte dell’atto di appello in cui sarebbe stato indicato, fra i fattori incidenti negativamente sull’avveramento della condizione sospensiva contenuta nel lodo arbitrale, il preteso inadempimento dell’obbligo di denuncia all’INAIL. Il controricorrente ha denunciato la questione come nuova e sul punto la Speci s.r.l. non ha replicato alcunchè.

Il motivo è dunque inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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