Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23665 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 31/08/2021), n.23665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3661/2016 R.G. proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Loffredo, Paolo Citara,

e Daniela Jouvenal Long, elettivamente domiciliati in Roma, alla

Piazza di Pietra n. 26;

– ricorrente –

contro

T. S.N.C. DI V.G. E C., in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3028/2015, depositata

in data 21.9.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.12.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo n. 196/2011, emesso su richiesta del Condominio (OMISSIS), il Giudice di pace di Venezia ha ordinato alla T. s.n.c. il pagamento di Euro 3.355,23, oltre accessori, a titolo di quote condominiali ordinarie.

La società ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l’incompetenza del tribunale in virtù della clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio, e assumendo, inoltre, di non aver ricevuto le tabelle esplicative dei millesimi relativi all’impianto di riscaldamento.

Con sentenza n. 398/2012 il giudice di pace ha respinto l’opposizione nel merito, regolando le spese.

La decisione è stata integralmente riformata in appello.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che la lite rientrasse nella competenza arbitrale, poiché la clausola compromissoria contenuta nel regolamento era formulata in termini tanto ampi da ricomprendere qualsivoglia controversia insorta tra i condomini e fra questi e l’amministratore, avente ad oggetto l’applicazione ed esecuzione delle norme regolanti i rapporti di condominio o comunque relativa in generale al fabbricato condominiale, incluse le obbligazioni di pagamento degli oneri condominiali.

La cassazione della sentenza è chiesta dal Condominio la (OMISSIS) con ricorso in quattro motivi.

La controparte è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1129,1130,1137,1138 c.c., artt. 63,72 disp att. c.c., artt. 806,808 e 8011 c.p.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, essendosi l’opponente limitato a contestare la sola competenza arbitrale ed avendo svolto difese nel merito solo in via subordinata, non sussisteva alcuna controversia rientrante nell’ambito applicativo della clausola compromissoria.

Secondo il Condominio, l’amministratore aveva comunque titolo ad ottenere l’emissione del decreto monitorio esecutivo, dato che le delibere di riparto delle spese non erano state impugnate e che l’opponente aveva anche ricevuto le tabelle millesimali.

Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando al tribunale di non aver considerato che non vi era alcuna res controversa da devolvere alla cognizione degli arbitri, discutendosi esclusivamente del mancato pagamento delle quote condominiale ripartite sulla base di delibere non più impugnabili. La clausola compromissoria contemplava – inoltre – solo le controversie tra condomini, o tra condomini e l’amministratore e l’esecuzione delle norme di legge o del contratto di condominio, non anche quelle riguardanti la semplice riscossione dei contributi condominiali.

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1362 c.c., artt. 115 e 808 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, censurando l’interpretazione della clausola compromissoria data dal tribunale che, né sotto il profilo testuale, né in base all’effettiva volontà delle parti, poteva riferirsi anche al pagamento delle quote sulla base di delibere non impugnate, dovendosi, nel dubbio, escludere la competenza degli arbitri.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il Condominio ha impugnato la decisione con ricorso ordinario, sebbene il tribunale abbia declinato la propria competenza a favore degli arbitri rituali.

La pronuncia ha disposto la revoca dell’ingiunzione di pagamento in applicazione della clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio. Secondo il tribunale, detta clausola aveva un’ampiezza tale da devolvere alla “competenza” arbitrale anche la controversia oggetto di causa (cfr. sentenza, pag. 4).

Si è quindi in presenza di una pronuncia sulla competenza (Cass. 10875/2007; Cass. 23458/2011; Cass. 21975/2020), impugnabile solo con il regolamento necessario, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 (applicabile a tutte le pronunce depositate dopo il 2.3.2006 in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e in applicazione del principio “tempus regit actum”, data l’assenza di una diversa disposizione transitoria: Cass. 21523/2016).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 l’arbitrato rituale si delinea – difatti – come strumento di soluzione delle controversie sostitutivo della funzione del giudice ordinario, essendo volto “ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale” (Corte Cost. 223/2013).

Anche stabilire se una controversia sia devoluta agli arbitri o al giudice ordinario integra una questione di competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c. (Cass. 17908/2014; Cass. 23176/2015; Cass. s.u. 24153/2013), senza che rilevi che il giudice si sia pronunciato anche sulla natura della clausola inserita nel disciplinare, poiché, per tali aspetti, la relativa indagine è strettamente funzionale alla pronuncia adottata, non essendosi in presenza di una decisione di merito sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 15958/2018).

E’ anche irrilevante che l’incompetenza sia stata dichiarata in grado appello in riforma della decisione di primo grado che aveva pronunciato anche nel merito: l’art. 42 c.p.c. non differenzia il regime di impugnazione in relazione al grado in cui sia stata adottata la pronuncia o in base alle argomentazioni che la sorreggano (Cass. 17025/2017; Cass. 5221/2002).

L’impugnazione non può essere convertita in istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c., poiché la sentenza è stata comunicata in data 21.9.2015 (come risulta dall’attestazione di cancelleria in atti, datata del 18.11.2020), mentre il ricorso è stato notificato in data 3.2.2016, oltre il termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione, fissato dall’art. 47 c.p.c., comma 2 (Cass. 17025/2017; Cass. 5221/2002).

Nulle sulle spese, non avendo la resistente svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA