Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23665 del 21/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 21/11/2016), n.23665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7579-2012 proposto da:

BG EDILE SERVIZI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PO’ 43, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SIRENA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE CESARE

LUCCHINI GUASTALLA;

– ricorrente –

contro

CTS UNO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in MILANO, VIA MOROSINI 16, presso lo

studio dell’avvocato ELIO LUIGI EZIO MENDILLO, che lo rappresenta e

difende;

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE PORCU;

– controricorrente –

e contro

A.R., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza h. 2599/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LUCCHINI GUASTALLA Emanuele, difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PORCU Salvatore difensore del resistente Condominio,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per infondatezza del ricorso di

conseguenza rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di (OMISSIS) ed alcuni suoi codomini, proponevano appello avverso la sentenza n. 196 del 2007 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio respingeva la domanda di risarcimento danni in forma specifica mediante l’eliminazione dei vizi accertati, o in subordine per equivalente pecuniario (secondo quanto stimato dal CTU) proposta ex artt. 1669 c.c. nei confronti della società BG Edile Servizi srl. che aveva edificato l’immobile costituito in codominio, respingeva la domanda di condanna della venditrice dell’immobile la società CTS UNO srl di eliminazione dei difetti o, in subordine, di riduzione del prezzo. Respingeva la domanda di condanna della venditrice società CTS Uno srl. di consegnare la documentazione e le certificazioni relative all’immobile de quo, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della ditta Zattin Paolo e società Giancato Impianti, chiamati in manleva dalla società BG Edile Servizi srl.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2599 del 2011, dichiarava inammissibile l’appello di B.M. e R.P., perchè non presenti nel giudizio di primo grado. Accoglieva l’appello e per l’effetto accertava la responsabilità della società BG Edile Servizi srl per i vizi e la condannava: a) al pagamento della somma di Euro 201.176,20 in favore degli appellanti; b) a consegnare agli appellanti il certificato di prevenzione incendi c) al pagamento delle spese di lite anche nei confronti nei confronti della ditta Zattin Paolo e società Giancato Impianti, chiamati in manleva. Secondo la Corte distrettuale, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, i vizi dell’opera poteva e correttamente era stati fatti valere dagli aventi causa del committente direttamente nei confronti dell’appaltatore nel termine di dieci anni dal compimento dell’opera. Nel caso in esame, la denuncia dei vizi non era necessaria perchè l’appaltatore aveva riconosciuto i vizi ed aveva assunto l’impegno di eliminarli effettuando interventi per porvi rimedio. Fondata era l’eccezione formulata da parte venditrice in ordine alla decadenza della garanzia per vizi, non avendo gli acquirenti denunciati i suddetti vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta.

La cassazione è stata chiesta dalla società BG Edile Servizi srl con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Il Condominio di via (OMISSIS) e i condomini, originari attori, hanno resistito con controricorso. Ha resistito con controricorso, anche la società CTS Uno srl.

La società G. Impianti di G.G. e A. snc e Zattin Paolo, in questa sede non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso, la società BG Edile Servizi srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, in entrambi i gradi del giudizio, gli attori avevano chiesto la condanna della società BG Edile Servizi srl al risarcimento del danno in forma specifica, o in subordine per equivalente, mentre le domande della riduzione del prezzo e la condanna alla restituzione di quanto pagato in più al momento della compravendita erano state svolte dagli originari attori (e successivamente appellanti) nei confronti della società CTS Uno srl (società venditrice). Sicchè nessuna domanda era stata posta nei confronti della società BG Edile Servizi per deprezzamento del fabbricato dovuto ai difetti non eliminabili, per cui è stata condannata.

1.1.= Il motivo, pur tralasciando di considerare che il preteso vizio di legge e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avrebbe dovuto essere fatto valere esclusivamente per nullità della sentenza e del procedimento a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non, invece, come falsa applicazione dell’art. 112 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dato che il motivo è stato prospettato come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere la sentenza oltrepassato il confine della domanda degli appellanti e, non, invece, come errata applicazione della normativa di cui all’art. 112 c.p.c., tuttavia, è infondato, perchè la sentenza impugnata non contiene alcuna violazione di legge. nè il vizio denunciato.

Va qui precisato che il Condominio e i condomini, originari attori, (appellanti ed odierni controricorrenti) avevano chiesto (come risulta dalla sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni degli appellanti) che fosse accertato e dichiarato “(..) la sussistenza dei gravi vizi elencati nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e riscontarti dal CTU, nella sua relazione e quindi dichiarare la società costruttrice responsabile di tali vizi e condannarla, in favore degli attori in solidarietà attiva, al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante eliminazione dei vizi medesimi ed, in subordine, per equivalente pecuniario secondo quanto stimato dal CTU (…)”. A fronte di questa richiesta la Corte territoriale, dopo aver accertato che i vizi fatti valere dagli appellanti rientravano nella previsione di cui all’art. 1669 c.c.” (…) non solo quelli “non eliminabili” (…) ma anche quelli ritenuti emendabili dal CTU (..)”, ha disposto che la Impresa BG Edile Servizi doveva essere condannata al risarcimento dei danni (…) nella misura indicata dal CTU pari a complessivi Euro 201.176,20 al netto di Iva, specificando che tale importo era stato calcolato tenendo conto che Euro 31.335,00 corrispondevano all’importo necessario per eliminare i vizi emendabili, cioè ad eliminare i difetti della costruzione che quei vizi avevano determinato, ed Euro 169.341,20 per deprezzamento del fabbricato determinato dai vizi non eliminabili.

Ora, è di tutta evidenza che la Corte distrettuale abbia accolto la domanda formulata dagli appellanti in via subordinata e cioè la domanda di risarcimento dei danni per equivalente pecuniario secondo quanto disposto dal CTU, nella piena consapevolezza che i vizi inemendabili avrebbero potuto essere quantificati tenuto conto del deprezzamento del bene (fabbricato) che quei vizi avevano determinato. Pertanto, il “deprezzamento del fabbricato” cui si riferisce la Corte distrettuale, contrariamente a quanto sembra voglia sostenere parte ricorrente, non integra una domanda ma una componente del danno per equivalente di cui gli appellanti chiedevano il ristoro e ad un tempo un criterio di quantificazione del danno di cui si dice.

Non va sottaciuto, neppure in questa sede, che l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua ampiezza, oltre che del suo contenuto, costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del “devolutum”, un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, sarebbe documentalemente provato che l’autonomia gestionale dell’appaltatrice BG Edile era se non pari, prossima allo zero. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto osservare il costante principio espresso, anche da questa Corte secondo il quale l’appaltatore non risponde dei vizi dell’opera se ha eseguito l’opera come nudus minister del committente.

2.1.= Il motivo è infondato.

Va qui premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’appaltatore, che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente, è responsabile verso quest’ultimo, per i vizi dell’opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L’appaltatore è, invece, esentato da responsabilità se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto, come nudus minister, per le insistenze del committente e a fischio del medesimo (cfr. ex plurimis: Cass. 10.5.1995 n. 5099; 1987 n. 4204; 1985 n. 5318). Pertanto la responsabilità dell’appaltatore è da escludere solo nel caso in cui egli risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (Cass. 12.5.2000 n. 6088).

Nel caso specifico, la Corte distrettuale richiamando i principi appena indicati, ha precisato che la società BG Edile Servizi non aveva dato dimostrazione di aver agito come nudus minister e cioè come mero esecutore in base ad un progetto ed ad un capitolato, nè di aver prospettato alla CTS gli inconventi tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall’esecuzione dell’opera secondo le direttive e la richiesta di quest’ultima. A fronte di queste osservazioni chiare ed esaustive, la ricorrente contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non corrisponde alle proprie aspettative e convinzioni.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, come da rubrica, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non ha tenuto conto che l’indagine geologica e geotecnica avrebbe dovuto essere eseguita dalla parte committente e, pertanto, non avrebbe dovuto affermare la responsabilità esclusiva della parte appaltatrice per quei vizi dell’opera dovuti ad una situazione geologica e/o geotecnica dei luoghi. E, comunque, ove vi fosse una responsabilità della parte appaltatrice questa non potrebbe essere concorrente con quella della società CTS Uno srl.

3.1.= Il motivo è infondato.

Con specifico riferimento all’attività di costruzione di opere edilizie, si è in giurisprudenza di legittimità affermato che in mancanza di diversa previsione contrattuale l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra propriamente tra i compiti dell’appaltatore (v. Cass., 16/11/1993, n. 11290; Cass., 18/03/1987, n. 2725), trattandosi di indagine implicante una attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, che al medesimo appaltatore – quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli – spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione (v. Cass., 7/09/2000, n. 11783). Lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’opera, onde si configura come onere dell’appaltatore predisporre un’organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera immune da vizi e difformità (artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.) (cfr. Cass., 23/09/1996, n. 8395). L’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra anch’essa tra gli obblighi dell’appaltatore, in quanto l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni. E poichè la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell’appaltatore va esteso anche in ordine a tale aspetto. Ne consegue che l’appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi ed inidoneità del suolo (v. Cass., 18/04/2002, n. 5632; Cass., 29/01/2002, n. 1154; Cass., 7/09/2000, n. 11783; Cass., 16/11/1993, n. 11290; Cass., 27/04/1993, n. 4921), anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l’ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d’opera professionale ex art. 2235 c.c. (cfr. Cass., 23/09/1996, n. 8395).

Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale, che viene condivisa, ha ritenuto che “(…) i vizi ed i difetti riscontrati dovevano essere imputati in via esclusiva alla BG Edile non solo nei rapporti esterni (vale a dire nei confronti del Condominio e dei Condomini) ma anche in quelli interni nei confronti della committente, per cui doveva esser respinta la domanda della società BG Edile di essere manlevata dalla CTS Uno.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 condannata a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidale con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi a favore del Condominio via Badia n. 5 Origgio e in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, a favore della società CTS UNO srl in liquidazione, oltre, per ciascuna parte controricorrente, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA