Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23664 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/10/2020), n.23664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21045/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Maggi e

Alessandro De Belvis elettivamente domiciliata in Roma Via G.B.

Tiepolo n. 21;

– controricorrente –

Nonchè

Equitalia Nord;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sezione di Brescia n. 146/63/13 depositata il 4.6.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3.12.2019 dal

Consigliere Dott. Catello Pandolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Sanlorenzo Rita che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

Udito per l’Avvocatura Erariale l’avv. Andrea Giordano e per la

difesa del resistente l’avv. A. De Belvis.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione di Brescia n. 146/63/13 depositata il 4.6.2013.

La vicenda trae origine dal controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in esito al quale l’ufficio aveva rilevato l’inesistenza di un credito IRAP dalla contribuente, B.L., indicato in compensazione, a titolo di rimborso IRAP per l’anno d’imposta 2007.

La contribuente, infatti, aveva inoltrato all’Ufficio istanza di rimborso di Euro 8.288,00 sulla quale si era formato il silenzio rifiuto, oggetto di ricorso alla CTP di Brescia, da questa dichiarato inammissibile.

La ricorrente aveva deciso di inserire, comunque, il supposto credito nel quadro RX15 delle dichiarazione 2008, in compensazione.

L’Ufficio a seguito del controllo, denegato il credito, aveva proceduto al recupero dell’imposta con l’iscrizione a ruolo, cui era seguita l’emissione della cartella.

Avverso tale cartella la contribuente aveva proposto ricorso, respinto dalla CTP, ma accolto dalla CTR per carenza di motivazione dell’atto impositivo.

L’ufficio ha impugnato per cassazione tale decisione, con un unico motivo con cui ha contestato la carenza di motivazione della cartella esattoriale, che il giudice regionale aveva invece ravvisato.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Amministrazione ravvisa nella decisione impugnata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in quanto la CTR aveva ravvisato nella cartella esattoriale una carenza dei dati identificativi essenziali, che invece il documento presentava.

L’atto impositivo in esame scaturisce da un controllo automatizzato, tal che la “cartella” non è stata preceduta da un atto di accertamento ed è basata sulla stessa dichiarazione del contribuente.

La CTR, come detto, ha ritenuto che la cartella fosse priva di elementi identificativi essenziali tali da non porre il contribuente in condizione di comprendere la natura e la misura delle pretesa fiscale, al fine di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Non pare, invero, che dall’esame de ricorso dell’Ufficio e dello stesso controricorso possa cogliersi tale deficit e pervenirsi alle conclusioni del giudice regionale.

Infatti, dalla enunciazione della parte narrativa della stessa sentenza impugnata si evince che la contribuente, oltre alla carenza di motivazione, aveva anche contestato nel merito la fondatezza della pretesa.

A riprova, nella pronuncia in esame, si legge: “La B. eccepiva innanzi tutto la nullità della cartella per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 nonchè per difetto di motivazione. Nel merito, eccepiva il giudicato esterno, per cui essendo stata per altre annualità ritenuta l’insussistenza del presupposto impositivo, tali pronunce dovrebbero ritenersi operanti anche per le annualità in questione, considerandone la legittimità della operata compensazione”.

Da tale riferimento discende che la ricorrente, al di là della censura formale in merito alla motivazione, era ben consapevole dei termini e della causale della pretesa fiscale, derivante dal suo “autoriconoscimento” del diritto a rimborso IRAP, in forza del quale aveva inserito il supposto credito in compensazione nel quadro RX15 del suo modello Unico 2008. Dichiarazione questa che era stata l’oggetto dell’accertamento automatizzato ex art. 36 bis, in esito al quale l’Ufficio aveva espunto l’importo in compensazione, non riconoscendolo e procedendo alla iscrizione a ruolo dell’importo dovuto.

Non è poi contestato che la cartella esattoriale impugnata facesse riferimento alla dichiarazione dei redditi della resistente, oggetto di controllo, per cui trova applicazione al caso in esame quanto questa Corte ha affermato nel senso che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta, sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14236 del 07/06/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8508 del 27/03/2019).

Nel caso di specie, la contribuente era a conoscenza del fatto che la cartella di pagamento si riferisse alla sua dichiarazione dei redditi del 2008, per l’anno 2007, e che l’entità della pretesa derivasse dal contrasto sulla inclusione in compensazione del supposto rimborso IRAP, che l’Ufficio aveva espunto, che la contribuente affermava dovutole e che aveva già fatto valere, anche nel merito, innanzi alla CTP di Brescia, senza l’esito sperato.

Tanto premesso, appare fondato il motivo di ricorso laddove l’Ufficio ha lamentato violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 per non aver ritenuto la CTR assolto l’onere di motivazione della cartella esattoriale, malgrado la contribuente, come si desume dalla narrativa della sentenza d’appello, avesse consapevolezza del collegamento tra la cartella impugnata e la dichiarazione relativa al 2007 e del fatto che la pretesa tributaria derivasse dal mancato riconoscimento del diritto a rimborso IRAP.

Diritto fatto valere, contestando la fondatezza della “cartella” sul presupposto che il suo diritto al rimborso discendesse dal giudicato esterno, in forza di due precedenti sentenze che avevano escluso la sua assoggettabilità al tributo in questione.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezione di Brescia, in diversa composizione, anche quanto alle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Commissione tributaria Regionale della Lombardia sezione di Brescia in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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