Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23664 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23664

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1851-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

C.M. difensore di sè medesimo, ALBERTO COLI, FRANCESCO COLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I. deceduto con intervento volontario di P.M.

suo unico erede, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 28,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE COSENTINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE D’ELICIO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2015 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto dei 6 motivi di

ricorso;

udito l’Avvocato C.M.;

udito l’Avvocato CARMINE COSENTINO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 giugno 2015 il Tribunale di Pesaro respingeva l’appello proposto dall’avvocato C.M. avverso sentenza del 24 luglio 2014 con cui il Giudice di pace di Pesaro aveva accolto l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da P.I., ritenendo inesistente il credito precettato dall’avvocato C..

2. Ha presentato ricorso l’avvocato C. sulla base di sei motivi, illustrati anche in memoria; è stato presentato controricorso per P.I. – deceduto il (OMISSIS) -, atto racchiudente anche l’intervento volontario del suo unico erede P.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Il primo motivo, che il ricorrente dichiara di proporre in via preliminare, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 345 c.p.c..

Il Tribunale ha ritenuto inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. i motivi d’appello che avevano addotto la nullità della opposizione per violazione dell’art. “163, n. 4 e n. 4” codice di rito e la inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. per mancanza del titolo impugnato. In tal modo, però, non avrebbe tenuto conto che si trattava di questioni rilevabili d’ufficio. Già il Giudice di pace “non poteva non accorgersi” che la sentenza prodotta dall’opponente era diversa da quella prodotta dal precettatante: per dimostrarlo, il motivo ora riporta entrambe le sentenze in fotocopia integrale (pagine 6-13 del ricorso). La nullità avrebbe dovuto realizzare un’ipotesi di processo che non poteva essere proseguito. Sostiene il ricorrente che l’atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. deve contenere le indicazioni di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 e in particolare l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’opponente intende avvalersi e dei documenti che offre in ordine ai fatti costitutivi della domanda. Ma il P. “non ha deliberatamente prodotto l’atto impugnato”, cioè la sentenza contenente la correzione che ha stabilito che le spese di lite vengano corrisposte all’antistatario difensore della parte vincitrice, cioè all’attuale ricorrente.

3.1.2 Il motivo è privo di pregio.

Esso infatti non gode di autosufficienza a proposito della asserita violazione dell’art. 163 c.p.c. nell’atto di opposizione, limitandosi – nella premessa in fatto – a trascriverne le conclusioni, senza illustrare però in alcun modo, neppur quanto mai sintetico, il contenuto dell’atto stesso (ricorso, pagina 3). Peraltro, il ricorrente non adduce alcuna concreta violazione del suo diritto di difesa come conseguenza della asserita mancata indicazione dei mezzi di prova, dichiarativi e/o documentali, nell’atto di opposizione.

Quanto poi all’ulteriore doglianza relativa all’asserita mancata produzione del titolo impugnato, il ricorrente la presenta in modo inammissibile, utilizzando il c.d. assemblaggio, che, come sopra si è visto, copre ben sette pagine del motivo (il quale complessivamente occupa nel ricorso le pagine 5-15), rimettendo così al giudicante l’onere di individuare, all’esito di una lettura globale, quel che denuncia la censura (sulla trascrizione integrale come fonte di inammissibilità cfr., sulla scorta di S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, ex multis, tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015 n. 18363, Cass. sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015 n. 22185, Cass. sez. 6-3, 22 febbraio 2016 n. 3385, Cass. sez. 6-3, 28 settembre 2016 n. 19047 e Cass. sez. 5, 27 gennaio 2017 n. 2046).

Ad abundantiam meramente, quindi, si rileva che da quanto lo stesso avvocato C. complessivamente espone nel suo ricorso – emblematica sul punto è la rubrica del motivo seguente, che qualifica questione discussa tra le parti il passaggio in giudicato del provvedimento correttivo – emerge che entrambe le parti erano ben consapevoli – e logicamente vi hanno pertanto rapportato le loro contrapposte argomentazioni – dell’unica differenza tra la sentenza che, secondo l’asserto del ricorrente, avrebbe prodotto l’opponente e la sentenza corretta con provvedimento ex art. 287 c.p.c., id est la distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario.

3.2 Il secondo motivo, anche questo proposto in via preliminare, lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame dell’impugnazione riguardante l’efficacia retroattiva della correzione della sentenza ex art. 287 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo riguardante il passaggio in giudicato del provvedimento che è stato oggetto di discussione tra le parti. Adduce il ricorrente che il provvedimento di correzione deve essere ritenuto retroattivo per il principio di ragionevolezza, essendo ingiusto che la correzione sia inefficace se la sentenza corretta è già stata eseguita.

Il motivo, a prescindere da ogni altro rilievo, denuncia in realtà una pretesa mancanza di motivazione da parte del Tribunale diretta a spiegare perchè non ha ritenuto retroattivo il provvedimento che ha corretto la sentenza. Trattandosi di una questione di diritto, non può allora rilevare tale asserito vizio motivazionale, giacchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente di denunciare esclusivamente i vizi motivazionali in punto di fatto (cfr. p. es. Cass. sez. 2, 15 dicembre 2014 n. 26292 e Cass. sez. 3, 11 maggio 2012 n.7267). Ancora ad abundantiam, poi, si osserva che non corrisponde all’effettivo contenuto della sentenza l’asserto sulla omessa motivazione dell’efficacia retroattiva dell’ordinanza di correzione: il Tribunale, infatti, a pagina 3 della sentenza indica le ragioni per cui ritiene di dover “prescindere da ogni considerazione circa l’efficacia retroattiva dell’ordinanza di correzione”.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1264 c.c., richiamando giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, ord. 22 novembre 2001 n.14852) sull’art. 1182 c.c., per cui il fatto che l’obbligazione pecuniaria si adempia al domicilio che il creditore ha alla sua scadenza vale pure nell’ipotesi di cessione del relativo credito, se è conosciuto dal debitore lo spostamento del luogo del pagamento e se non ne deriva per lui un aggravio. Tale giurisprudenza è effettivamente consolidata (conformi, tra gli arresti massimati: Cass. sez. 3, 18 febbraio 1972 n.467; Cass. sez. 3, 29 marzo 1999 n.2966; Cass. sez. 3, 27 novembre 2003 n.18149; Cass. sez. 1, ord. 7 febbraio 2006 n. 2591) ma qui non pertinente.

Il Tribunale afferma che la cessione al P. di un credito – che egli ha poi opposto come controcredito, estinguendo così la sua obbligazione alla rifusione delle spese processuali, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito – che un terzo (Foodnet S.r.l.) aveva nei confronti della società dall’avvocato C. assistita nel giudizio che ha generato il titolo esecutivo, Primari S.r.l., è stata ritualmente notificata il 21 maggio 2013 a mani del legale rappresentante di Primari S.r.l.. Sulla base della citata giurisprudenza, allora, il ricorrente obietta che Primari S.r.l. era domiciliata presso il suo studio, come risultante dal precetto pedissequo alla sentenza corretta (integralmente riportato in fotocopia: pagine 18-20 del ricorso), per cui la notifica della cessione sarebbe inefficace.

Il motivo, a tacer d’altro, è manifestamente infondato, giacchè la domiciliazione invocata attiene alla vicenda processuale, laddove la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, e, a monte, l’art. 1182 c.c. concernono un oggetto esclusivamente sostanziale, quale è la cessione di un credito. E detta natura sostanziale non può certo venir meno perchè il credito, una volta ceduto, viene opposto come controcredito per estinguere un credito di controparte di fonte processuale quale l’obbligo di pagare le spese di lite in forza di condanna giurisdizionale: la cessione del credito, infatti, si ripete, è “a monte”, e non è ravvisabile nella successiva utilizzazione concreta che il cessionario effettua del credito a lui ceduto – controcredito rispetto al credito di controparte delle spese di lite – alcuna vis actractiva che la converta in una fattispecie processuale. Ai fini quindi di porre in essere un negozio sostanziale come la cessione del credito Primari S.r.l. doveva, come in effetti è avvenuto, essere informata dell’atto stesso non presso l’avvocato di un procedimento giurisdizionale cui stava partecipando, bensì a mezzo del rapporto organico con il suo legale rappresentante.

3.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1277 e 1343 c.c..

Ad avviso del ricorrente, vi sarebbe una inesistenza giuridica del pagamento mediante acquisto di credito: aliud pro alio invito domino solvi non potest. Non sussisterebbe la reciprocità, necessaria invece nella compensazione: P.I. “ha trovato la maniera per estinguere un proprio debito senza nulla corrispondere all’avente diritto nè a colui presso il quale ha acquistato il credito”. L’obbligazione pecuniaria – sostiene ancora il ricorrente – può essere estinta solo con una somma di denaro. Non sarebbe poi vero quel che afferma il Tribunale, cioè che i crediti oggetto della cessione erano certi, liquidi ed esigibili: e ciò perchè la sentenza del Tribunale di Pesaro del 12 novembre 2014 invocata nella sentenza impugnata non sarebbe mai entrata nel presente giudizio; il credito di Foodnet S.r.l. nei confronti di Primari S.r.l. sarebbe stato da quest’ultima contestato del giudizio svoltosi tra essa e Foodnet S.r.l. e l’efficacia ai fini della compensazione attribuita alla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 812/2012 non avrebbe valore perchè si tratterebbe di una sentenza solo provvisoriamente esecutiva.

Il motivo, come si è appena visto, crea una commistione di questioni di diritto con questioni fattuali, che si intrecciano inscindibilmente, così da rendere il motivo inammissibile per tale sua sostanza eterogenea. Le questioni di diritto introdotte, infatti, vengono a presupporre accertamenti di fatto e comunque non sono inequivocamente districabili, così da poter trarre dal motivo una articolazione in più profili di doglianza, ciascuno autonomamente prospettabile (v. Cass. sez. 6-3, ord. 17 marzo 2017 n. 7009, che conferma l’inammissibilità del motivo qualora la sua formulazione di contenuto plurimo non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni in esso prospettate; ciò sulla scorta di S.U. 6 maggio 2015 n. 9100; sull’effetto di inammissibilità sul ricorso dell’intreccio tra fatto e diritto dopo il suddetto intervento delle Sezioni Unitev. pure Cass. sez. 3, 10 febbraio 2017 n. 3554).

Unico elemento senza difficoltà estraibile come autonoma censura è l’asserto che una obbligazione pecuniaria possa essere estinta soltanto mediante versamento di denaro, il che deriverebbe dall’art. 1277 c.c., che il motivo richiama nella rubrica, il significato del richiamo dovendosi peraltro trarre da quanto espressamente indicato nel successivo quinto motivo, che può quindi essere vagliato congiuntamente sul punto. L’art. 1277 c.c. non limita affatto al versamento di denaro la causa estintiva di una obbligazione pecuniaria, che, come è stabilito in genere per le obbligazioni, non consegue soltanto dall’adempimento la propria estinzione. L’art. 1277 c.c., in realtà, si limita a regolare quale tipo di moneta possa essere utilizzata per adempiere una obbligazione pecuniaria.

Non si può non rilevare, infine, nella congerie del motivo per la sua manifesta evidenza la eccentricità della qualificazione della fattispecie mediante il brocardo aliud pro alio invito domino solvi non potest, giacchè P.I., creditore nei confronti di Foodnet S.r.l., per quel che espone lo stesso ricorrente ha in effetti dato pieno consenso a Foodnet S.r.l. affinchè la società adempisse il suo debito nei confronti di lui tramite la cessione di un proprio credito nei confronti di Primari S.r.l..

3.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1322 c.c., comma 2.

Anzitutto, il ricorrente assume che la cessione del credito effettuata dal P. “dichiaratamente per estinguere il debito da pagarsi in danaro” non sarebbe “meritevole di tutela” perchè viola l’art. 1277 c.c. per cui è obbligatorio estinguere con denaro le obbligazioni pecuniarie. Si adduce altresì che tale cessione susciterebbe “notevoli perplessità soprattutto per la assenza dell’essenziale corrispettivo: il P., beato lui, ha trovato la maniera di estinguere un proprio debito senza nulla corrispondere all’avente diritto nè a colui che presso il quale (sic) ha acquistato il credito”: a questo punto il ricorrente invoca giurisprudenza relativa al fatto che una unilaterale attribuzione patrimoniale non può costituire causa giuridica di negozio, per cui il contratto con cui si trasferisce un bene senza specificare il titolo di tale trasferimento non è contratto atipico ed è invece atto nullo per mancanza di causa.

Il motivo, evidentemente, riecheggia con manifesta infondatezza argomenti già proposti nel motivo precedente: è sufficiente pertanto rimandare a quanto si è osservato in ordine al quarto motivo, rilevando altresì che quelle che in questo il ricorrente definisce “notevoli perplessità” per l’assenza del corrispettivo derivano in realtà da prospettazioni fattuali (tra l’altro, del tutto assertive: non ha autosufficienza il motivo laddove attribuisce al P. di non avere corrisposto nulla a nessuno), perchè, come già sopra si è osservato, nel caso di specie il P. ha accettato il credito di Foodnet S.r.l. nei confronti di Primari S.r.l. quale corrispettivo di un proprio credito nei confronti di Foodnet S.r.l..

3.6 Il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione degli artt. 1325,1345 e 1418 c.c. nonchè errata applicazione dell’art. 1189 c.c..

La cessione del credito di Foodnet Srl verso Primari S.r.l. a P.I. dovrebbe essere dichiarata inefficace per mancanza di causa: essa non sarebbe stata una vendita, per assenza di corrispettivo; e se fosse stata una donazione, sarebbe nulla per difetto di forma ai sensi dell’art. 782 c.c..

Dovrebbe altresì riconoscersi la nullità di tale “apparente cessione” per illiceità della causa trattandosi di cessione contraria al buon costume ex art. 1343 c.c.perchè fu effettuata a causa della insolvenza di Primari S.r.l..

Il motivo, evidentemente, è costituito da due submotivi, il primo dei quali ripropone ancora quanto addotto nei due motivi precedenti, ovvero che non vi sarebbe stato corrispettivo nella cessione: si rimanda perciò a quanto sopra già osservato. Del tutto inconferente è poi il nuovo elemento rappresentato dal riferimento alla donazione, trattandosi invece, come già si è visto, di una cessione di credito per estinguere un debito del cedente nei confronti del cessionario.

Il secondo submotivo è del tutto privo di pregio: la questione della insolvenza di Primari S.r.l. può concernere tutt’al più un motivo che ha condotto una parte – cioè il P. – al negozio, ma non certo la causa della cessione, rispetto alla quale non può essere rilevante in quanto non comune a tutte le parti del negozio (cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 16 maggio 2017 n. 12069). E non si vede perchè, comunque, sia da qualificare condotta contraria al buon costume l’iniziativa di un soggetto per premunirsi dalle conseguenze della insolvenza – per di più già acclarata – di un altro soggetto che nel futuro possa divenire suo debitore: si tratta piuttosto di una condotta di normale diligenza nel gestire i propri interessi economici, la quale peraltro, evitando una eventuale deminutio patrimoniale, a ben guardare comporta la tutela anche dei creditori di chi in tal modo agisce, tutela che si attua attraverso la preservazione della garanzia generale ex art. 2740 c.c..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a P.M. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a P.M. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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