Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23663 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 21/11/2016), n.23663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8950-2012 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO TOGNETTI;

– ricorrente –

contro

EREDI B.A., P.S., P.E., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2153/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PONTESILLI Fabio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che manca la prova dell’effettivo perfezionamento della notifica di uno dei tre eredi della B.A.M. ovvero di P.M., rinvia a nuovo ruolo e concede il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio o la prova della già intervenuta notifica del ricorso.

P.Q.M.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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