Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23663 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 11/11/2011), n.23663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1413-2008 proposto da:

CONSORZIO S.D. SICILIA DISCOUNTS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MOTTA BRUNO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/07/2007 r.g.n. 797/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consorzio S.D. Sicilia Discounts chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il giorno 11 luglio 2007, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Messina aveva accolto il ricorso di M. O. e, dichiarata la illegittimità del suo licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro.

Il consorzio articola un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Il M. si difende con controricorso.

Il M. è stato licenziato con la seguente motivazione:

“superamento del periodo di comporto previsto dalla disciplina contrattuale, per avere cumulato, nel periodo 31 luglio 2000 – 29 gennaio 2003, 234 giorni di assenza per malattia”.

Il ccnl del settore commercio applicabile al rapporto contiene una disciplina del comporto cd. secco (per un’unica ed ininterrotta malattia), stabilendo che il licenziamento è possibile quando la malattia abbia superato i 180 giorni nell’arco di un anno solare. Non contiene una disciplina del comporto per sommatoria di malattie.

La norma generale che regola la materia è l’art. 2110 c.c., per il quale l’imprenditore ha diritto a recedere dal rapporto decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Nel caso in esame manca una previsione contrattuale, deve procedersi all’integrazione secondo equità.

Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria: quindi 180 giorni all’interno di un periodo di un anno. Applicando questo criterio, il diritto al recesso non sussisteva.

Il consorzio contesta la valutazione di equità e formula i seguenti quesiti di diritto: 1.

“viola l’art. 12 preleggi, comma 2, il giudice che in mancanza di una precisa disposizione di ccnl non fa riferimento in via analogica alla disciplina prevista in contratti collettivi di altri settori?” 2.

“Viola l’art. 93 ccnl di settore il giudice che applica, all’ipotesi non regolata di più episodi morbosi, lo stesso termine esterno previsto per il comporto secco?” 3. “Procede all’integrazione contrattuale del ccnl secondo il canone dell’equità, il giudice che pur dovendo realizzare un equo contemperamento degli opposti interessi delle parti ritiene di dover porre a carico del datore di lavoro il 50% di assenze cumulate per malattia discontinua del lavoratore ogni anno per tutta la durata del rapporto?”.

Con l’unico motivo di ricorso, in sintesi il consorzio contesta la valutazione di equità formulata dai giudici di merito, che, in assenza di una disciplina specifica, hanno ritenuto appunto ‘equò estendere la disciplina del comporto secco prevista dal ccnl di settore applicabile al rapporto anche al comporto per sommatoria.

La censura del ricorrente è tutta di merito. Non vengono indicati vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso) e vengono indicate violazioni di legge e di contratti che non sussistono, perchè è pacifico che la normativa contrattuale non regoli in maniera specifica il comporto per sommatoria, ed è pacifico che la legge, in assenza di una previsione dell’autonomia collettiva, rinvii ad una valutazione equitativa.

Dietro la forma di una violazione di legge si chiede in realtà alla Corte di cassazione di riformulare una valutazione di merito, che i giudici del merito hanno fatto sulla base di una motivazione sicuramente sufficiente e priva di contraddizioni.

Si aggiunga che tale censura viene proposta richiamando contratti collettivi di altri settori (il controricorrente rileva, peraltro, che in molti altri settori peraltro la regola è quella applicata dai giudici), senza indicare le date di stipulazione di tali contratti e senza produrli, come invece impone l’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese devono essere, per legge, poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00, nonchè 3,000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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