Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23663 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14312-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SGC SRL;

– intimata –

S.G.C. SRL in persona di D.P.G.L. nella sua

qualità di procuratrice speciale della ARES FINANCE SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso

lo studio dell’avvocato CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 550/2014 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata

il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del motivo 6,

rigetto incidentale condizionato;

udito l’Avvocato GIOVANNI MERLA;

udito l’Avvocato GIOVANNA LA MORGIA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Essendo stata promossa al Tribunale di Avezzano – in base a titolo esecutivo consistente in un contratto di mutuo del 30 ottobre 1986 e un atto aggiuntivo a tale contratto – una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di B.A. da Ares Finance Srl quale cessionaria di credito che alla cedente Bnl S.p.A. era derivato dal suddetto contratto di mutuo stipulato con (OMISSIS) S.r.l. (società che, dopo avere mutato ragione sociale, era fallita il (OMISSIS)) per cui B.A. era fideiussore, quest’ultimo, per evitare la vendita dei due immobili a lui pignorati, con istanza del 12 giugno 2007 chiedeva la conversione ex art. 495 c.p.c. dei pignoramenti immobiliari, dichiarandosi allo scopo disposto a versare la somma di Euro 98.146,13, da cui a suo avviso avrebbero dovuto peraltro detrarsi, per maturata prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c., gli interessi dovuti antecedentemente al 13 gennaio 2000; chiedeva altresì riduzione del pignoramento ad uno solo degli immobili. Resisteva la mandataria di Ares Finance Srl che la rappresentava nella procedura, SGC Srl.

Con ordinanza del 16 novembre 2007 il Giudice dell’Esecuzione accoglieva l’istanza di riduzione del pignoramento, riservando la risoluzione delle controversie sull’entità del credito a giudizio di cognizione piena, e rideterminava la somma da versare per la conversione in Euro 316.981,85, inclusi capitale, interessi e spese. B.A. versava tale somma ma proponeva altresì ricorso ex art. 512 c.p.c. contestando il quantum del credito fatto valere nei suoi confronti con la procedura esecutiva; il Giudice dell’Esecuzione dapprima disponeva c.t.u., poi ne sospendeva le operazioni, e infine con ordinanza del 14 ottobre 2008 la revocava, liquidando a favore di Ares Finance Srl la somma di Euro 316.981,85, assegnandole quanto era stato versato dal B. e dichiarando chiusa la procedura.

Contro tale ordinanza il B. proponeva opposizione in forza del combinato disposto degli artt. 512 e 617 c.p.c., deducendo erroneità dei conteggi per mancato riferimento all’atto aggiuntivo e ai conteggi allegati a una lettera della Bnl del 27 dicembre 1999 nonchè mancata applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale, invocando la valenza della suddetta lettera della Bnl, adducendo l’inesistenza della sua obbligazione fideiussoria e la prescrizione degli interessi delle somme richieste per il periodo antecedente al 13 gennaio 2000. Ares Finance Srl, sempre rappresentata da SGC Srl, resisteva. Dopo una complessa vicenda processuale (inclusiva di due rimessioni della causa in istruttoria, la seconda per effettuare una c.t.u. contabile), il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 26 maggio 2014, rigettava l’opposizione.

2. Ha presentato il B. ricorso articolato in sei motivi, sviluppati anche con memoria. Si difende SGC Srl con controricorso, che include pure ricorso incidentale condizionato che si basa su un unico motivo, anch’essa depositando poi memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Occorre anzitutto esaminare il ricorso principale.

3.1.1 Il suo primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 12 preleggi.

Per ben comprenderlo, è il caso di prendere le mosse da una sintesi del passo motivazionale laddove il ricorrente rinviene l’errore di diritto denunciato.

Il Tribunale, dopo avere descritto lo svolgimento del processo, articola la sua motivazione in paragrafi: e dopo il paragrafo n.2 che intitola “considerazioni in punto di fatto”, colloca nel paragrafo n.3 “considerazioni in punto di diritto e valutazione del materiale probatorio”. E’ in quest’ultimo paragrafo, sub 3.1, che si pone l’oggetto della censura in esame.

Afferma il giudice di merito di condividere la “tesi” di SGC Srl “sull’incidenza, seppur riflessa”, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma – la n. 5050/2002 -, relativa a un giudizio promosso da Immobiliare Roveto Srl (proprietaria di un immobile sul quale era stata iscritta un’ipoteca in relazione al contratto di mutuo de quo) e da B.I. (fratello dell’attuale ricorrente e anch’egli fideiussore sempre in rapporto allo stesso contratto di mutuo) nei confronti di Bnl S.p.A. per l’accertamento negativo del credito di quest’ultima e il risarcimento dei danni. Osserva il Tribunale di Avezzano: “avendo pacificamente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, può fondatamente sostenersi che la sentenza in esame presenta i requisiti tipici, in fatto ed in diritto, del giudicato esterno”, in quanto “ai fini della operatività del giudicato esterno si richiede non solo l’identità delle parti, ma anche che il rapporto dedotto in giudizio sia il medesimo” e in particolare che “l’accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato sia collegato al successivo da un nesso causale inscindibile, ovvero che ne costituisca la premessa logica ineludibile”. Ritenuto quindi che tali requisiti sussistano, il Tribunale di Avezzano dichiara “possibile… attingere ad alcuni passaggi” della suddetta sentenza: a) assenza di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico di finanziamento “tra la banca e la (OMISSIS) e i fratelli B.”; b) conseguente genericità delle domande attoree, perchè fondate sulla mera contestazione della non debenza delle somme dovute; c) “la ricostruzione dell’evoluzione in termini prettamente contabili del rapporto direttamente desumibile dagli estratti conto” (gli stessi esaminati in questo giudizio); d) “l’applicazione del tasso agevolato” fino al 3 maggio 1994 e I’ “assenza di prova” dei requisiti per la sua applicazione nel periodo seguente; e) il “riconoscimento del debito” anche per quanto concerne la posizione del fideiussore B.I. riguardo capitale e interessi.

3.1.2 Lamenta allora il ricorrente che il Tribunale di Avezzano nella sentenza qui impugnata avrebbe confuso i principi del giudicato esterno (identità delle parti e della causa) e del giudicato riflesso (facendo riferimento a un terzo estraneo e ad un accertamento che sarebbe incontestabile); e tra le “certezze” che il giudice di merito verrebbe a desumere dalla sentenza del Tribunale di Roma si rinvengono, ad avviso sempre del ricorrente, l’assenza di incertezza sull’esistenza del rapporto giuridico di finanziamento tra la Bnl e la (OMISSIS) Srl e i fratelli B. e la posizione di fideiussore quanto a capitale e interessi di B.I.. Pertanto, pur non avendolo il Tribunale di Avezzano enunciato espressamente, “sembrerebbe” che l’accertamento del credito della Bnl (dell’importo di Lire 924.454.081 oltre interessi) nei confronti dell’unico (sempre ad avviso del ricorrente) fideiussore B.I. sarebbe stato valevole anche nei confronti di B.A.. Peraltro, i provvedimenti giurisdizionali devono essere interpretati ai sensi degli artt. 12 ss. preleggi essendo assimilabili agli atti normativi (si invocano S.U. 9 maggio 2008 n. 11501): e nel caso di specie non sussisterebbe efficacia riflessa sul tasso degli interessi dovuti e sulla esistenza di obbligazione fideiussoria in capo a B.A., perchè quest’ultimo non fu parte del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma – e quindi non vi fu identità di parti – e fu terzo estraneo a tale giudizio – per cui non si sarebbe realizzata efficacia riflessa, in quanto questa opera nei confronti di terzi estranei solo qualora riguardi un’affermazione di verità che non ammette possibilità di diverso accertamento e il terzo non abbia un diritto autonomo rispetto al rapporto su cui si è formato il giudicato. B.A. avrebbe d’altronde sempre contestato di essere fideiussore; e il Tribunale di Roma valutò soltanto la posizione di fideiussore di B.I.. Vi sarebbe pertanto in capo al terzo estraneo B.A. una posizione giuridica autonoma.

L’accertamento poi del Tribunale di Roma sul quantum del capitale e degli interessi dovuti da Immobiliare Roveto e da B.I. non escluderebbe un diverso accertamento: la sentenza del Tribunale di Roma li avrebbe determinati solo in base agli estratti conto bancari. Inoltre i titoli esecutivi azionati – il contratto di mutuo del 20 ottobre 1986 e il successivo atto aggiuntivo – sono titoli esecutivi stragiudiziali e il giudice deve perciò accertarne il contenuto non soltanto sulla base di estratti conto bancari.

Ancora, va considerato che l’efficacia riflessa del giudicato varrebbe soltanto se la sentenza è stata eseguita dal soccombente, che quindi sarebbe titolare di un diritto di rivalsa su chi ha la posizione giuridica dipendente: ma nel caso in esame non vi sarebbe prova di esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, che attualmente non avrebbe più efficacia esecutiva per la prescrizione decennale decorsa.

3.1.3 La censura in esame è condivisibile laddove rimarca che il giudice di merito ha costruito una erronea commistione delle caratteristiche del giudicato esterno con quelle del giudicato riflesso, e, in ordine a quest’ultimo, non le ha neppure identificate in modo corretto. Da un lato, infatti, il Tribunale di Avezzano ha definito giudicato esterno quello che deriverebbe dalla sentenza n. 5050/2002 del Tribunale di Roma, assumendo che essa avrebbe avuto) “pacificamente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico” che qui si discute, pur avendo poco prima osservato che il giudizio era stato promosso dalla Immobiliare Roveto Srl e da B.I. nei confronti di Bnl S.p.A. Dall’altro, successivamente, il Tribunale di Avezzano ha incentrato le sue argomentazioni sul giudicato riflesso, attribuendo però le caratteristiche di quest’ultimo al giudicato esterno (questo è il suo ragionamento completo: “… costituisce oramai jus receptum l’assunto secondo cui ai fini della operatività del giudicato esterno si richiede non solo l’identità delle parti, ma anche che il rapporto dedotto in giudizio sia il medesimo. In particolare è necessario che l’accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato sia collegato al successivo da un nesso causale inscindibile, ovvero ne costituisca la premessa logica ineludibile”). E d’altronde, all’incipit della sua illustrazione sul perchè viene ad utilizzare la sentenza del Tribunale di Roma, il giudice di merito aveva dichiarato “condivisibile la tesi, sostenuta da parte convenuta, sull’incidenza, seppur riflessa”, di tale sentenza passata in giudicato sulla fattispecie che aveva in esame.

E’ chiaro che nel caso qui in considerazione non è ravvisabile nella sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2002 giudicato esterno, se non altro perchè si tratta dell’esito di un giudizio tra parti del tutto diverse rispetto a quelle del giudizio attuale (di recente, sulla necessità dell’identità delle parti affinchè il giudicato esterno dispieghi i suoi effetti Cass. sez. 5, decr. 18 febbraio 2015 n. 3187; ed è comunque fondato, si nota per inciso, l’ulteriore rilievo del ricorrente nel senso che il giudicato esterno è ai fini della interpretazione assimilabile agli elementi normativi: v. p. es. Cass. sez. 1, 10 dicembre 2015 n. 24952).

Non è configurabile neppure, peraltro, un giudicato riflesso, che esige tra i due processi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica: soltanto la decisione nella pronuncia passata in giudicato di un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, che rientra nella fattispecie del rapporto in esame nell’altro giudizio, rapporto che ne è appunto condizionato e dipendente, legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei loro diritti costituzionali di difesa e di contraddittorio, venendo il giudicato in tal caso a costituire un’affermazione obiettiva di verità che non ammette possibilità di diverso accertamento (così, da ultimo, Cass. sez. 2, 22 maggio 2017 n. 12846); e tale valenza obiettiva, si ripete, si fonda sulla dipendenza giuridica, per cui non si dispiega nel caso in cui il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello su cui si è formato il giudicato (cfr., ancora tra gli arresti più recenti, Cass. sez. 5, 17 maggio 2017 n. 12252 e Cass. sez. 1, 2 dicembre 2015 n. 24558).

3.1.4 Nel suo contenuto, dunque, il motivo risulterebbe fondato. Peraltro, affinchè una censura sia ammissibile occorre che sia sorretta da uno specifico interesse in rapporto al provvedimento impugnato. Nel caso di specie, tale interesse manca.

Il motivo in esame, infatti, impugna, a ben guardare, una ratio decidendi fornita dal giudice di merito, la quale attiene alla sussistenza di un rapporto giuridico tra la cedente Bnl, e dunque ora la cessionaria Ares, e B.A. in relazione ad un contratto di mutuo rispetto al quale quest’ultimo si sarebbe fatto fideiussore, al quantum dovuto e al tasso degli interessi maturati sul capitale. Ma su tutte queste questioni la sentenza offre anche altre rationes decidendi, autonome rispetto a quella tratta – erroneamente, come si è appena visto – dal contenuto della sentenza del Tribunale di Roma. In particolare, sulla debenza dell’importo da parte di B.A., vale a dire della sua qualità di fideiussore, la sentenza impugnata reca un’ulteriore ratio decidendi sub 3.3 dello stesso terzo paragrafo (motivazione, pagina 7); sul quantum del debito apporta un’ulteriore ratio decidendi ancora nel paragrafo terzo, sub 3.2 (pagine 6-7); e sul tasso degli interessi, sempre nel terzo paragrafo della motivazione, fornisce infine altra ratio decidendi sub 3.4.

Non comportando, quindi, l’accoglimento del motivo incidenza sulla decisione impugnata, deve riconoscersi l’assenza di interesse che lo sostenga, e ciò lo conduce – come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, sulla scorta di S.U. 29 marzo 2013 n.7931, v. Cass. sez. L, 4 marzo 2016n. 4293, Cass. sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017 n. 9752 e Cass. sez. 3, ord. 21 giugno 2017 n.15350) – alla inammissibilità.

3.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. in relazione all’art. 1362 c.c. e omesso esame di “precise e documentali risultanze istruttorie”, “il tutto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il motivo è palesemente inammissibile, perchè mescola inscindibilmente sia la censura dell’errore di diritto sia la censura del vizio motivazionale, contravvenendo in tal modo ai canoni della tassatività e della specificità, e risultando, d’altronde, intessuto con una notevole proposizione di elementi fattuali, diretti in realtà ad ottenere una – anch’essa inammissibile valutazione alternativa in punto di merito.

3.3 n terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 c.c. in relazione all’art. 1362 c.c., ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: questo motivo patisce gli stessi profili di inammissibilità evidenziati a proposito del motivo precedente, ancora creando commistione tra errore di diritto e vizio motivazionale e comunque, in ultima analisi, perseguendo un terzo grado di merito.

3.4 n quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. e L. n. 517 del 1975, art. 3, commi 3 e 4, nonchè l’errata interpretazione e valutazione di norme di legge e norme contrattuali, “il tutto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: ancora una volta si presentano gli stessi caratteri di inammissibilità che si sono riscontrati nei due motivi precedenti, perseguendo in ultima analisi il ricorrente dal giudice di legittimità una interpretazione del contratto diversa da quella costruita dal giudice di merito.

3.5 Il quinto motivo denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 1982,1983 e 1984 c.c., “il tutto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Neppure questa doglianza si distoglie dalle caratteristiche di inammissibilità delle tre precedenti: a ben guardare, poi, è ancor più fattuale, in quanto riporta anche un ampio stralcio della c.t.u., aggiungendo inoltre critiche alla valutazione del giudice di merito che sarebbero, tutt’al più, riconducibili al previgente dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma che non sono compatibili con il vizio motivazionale attualmente denunciabile.

3.6 Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, “il tutto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La natura inammissibile – conforme a quella riscontrata nei motivi secondo, terzo, quarto e quinto – si appalesa ancor più chiaramente in quest’ultimo motivo, che fin dalla rubrica manifesta il suo contenuto fattuale, ovvero il suo perseguimento di una revisione in punto di merito dell’operato del Tribunale di Avezzano, laddove lamenta “errata valutazione delle risultanze istruttorie”, per chiedere quindi al giudice di legittimità quel che non è consentito dal tassativo art. 360 c.p.c..

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, e ciò conduce all’assorbimento del ricorso incidentale, essendo quest’ultimo condizionato. Quanto alle spese processuali, visto il dettato dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ratione temporis applicabile, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione, in considerazione anche della particolare complessità in cui si è concretizzata la vicenda processuale.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente bell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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