Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23662 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10612-2014 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2013 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di “domanda di declaratoria di nullità” proposta da M.O. avverso M.T., che vi aveva resistito, con sentenza del 2 maggio 2013 il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dichiarava di “disattenderla” in relazione alle operazioni eseguite dall’ausiliario dell’ufficiale giudiziario in una procedura ex art. 612 c.p.c., “unicamente disponendo modificarsi” parte della collocazione dei termini si trattava infatti di procedura esecutiva della sentenza n. 63/2006 dello stesso Tribunale riguardante apposizione dei termini e rilascio di terreno -.

2. Ha presentato ricorso M.O. sulla base di quattro motivi: il primo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 101,170 e 612 c.p.c. nonchè omesso esame di fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il secondo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c. e omesso esame di fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il terzo lamenta ancora omesso esame di fatto discusso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; il quarto (nel ricorso indicato anch’esso come terzo per evidente errore materiale) denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Non si è costituito l’intimato M.T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

Nella parte introduttiva del ricorso, intitolata “Fatto”, il ricorrente dapprima espone in una decina di righe di avere proposto ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c.dinanzi al Tribunale di Pescara, ma poi trascrive per intero (pagine 2-8) il suddetto ricorso introduttivo, per poi dedicare laconicamente – come emerge dalla continua interposizione tra i periodi di righe non utilizzate – il residuo della vicenda processuale a quanto gli rimane di pagina 8, a pagina 9 e metà della pagina 10.

E’ pertanto evidente che, anzichè adempiere al suo obbligo di collaborare con il giudicante nel senso di “agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura” (così viene identificata la ratio dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 da S.U. 17 luglio 2009 n. 16628; e cfr. pure S.U. 9 settembre 2010 n. 19255), il ricorrente si è asservito della cosiddetta tecnica dell’ assemblaggio, limitandosi quindi alla integrale trascrizione di un atto fondamentale, come il ricorso introduttivo in primo grado, così da gravare il giudicante della sua completa lettura per percepirne il contenuto in questa sede incidente, in tal modo violando, appunto, il canone di specificità come rappresentato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. A tale violazione consegue l’inammissibilità del ricorso, come è stato chiaramente affermato dal giudice nomofilattico (S.U. 11 aprile 2012 n. 5698), per cui, nel ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’appena citata norma “la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso” (su questa linea, tra i successivi arresti massimati, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013 n. 10244, Cass. sez. 6-5, ord. 9 luglio 2013 n. 17002, Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2013 n. 18020, Cass. sez. 6-5, ord. 22 novembre 2013 n. 26277, Cass. sez. 5, 18 settembre 2015 n. 18363, Cass. sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015 n. 22185, Cass. sez. 6-3, 22 febbraio 2016 n. 3385, Cass. sez. 6-3, 28 settembre 2016 n. 19047 e Cass. sez. 5, 27 gennaio 2017 n. 2046).

Che il ricorso per cassazione in esame sia affetto da quella species di inammissibilità che consegue all’assemblaggio nel senso appunto di pedissequa riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali, si nota oramai ad abundantiam, lo dimostra anche la conformazione dei motivi. Nel primo motivo si “allega” – in realtà si riproduce – “a far parte integrante” un verbale di due pagine (pagine 12-13) e successivamente altri verbali (pagine 16-25: atti, per di più, tutti redatti a mano); nel secondo motivo vengono riprodotti ulteriori verbali (pagine 29-31); nel terzo motivo, poi, sono assemblate a più riprese pagine della relazione del c.t.u. (che del ricorso costituiscono pagine 36-37, pagina 39 e pagine 41-42).

In conclusione, assorbito ogni altro profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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