Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23661 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 31/08/2021), n.23661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22109-2016 proposto da:

ENPAF – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, – IN

PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO LEOPARDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., M.A.;

– intimati –

Nonché da:

G.L., MA.LI., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRC.NE CLODIA, 80, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MARIA

MALARA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2450/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ma.Li. e G.L. convenivano nel 2004 in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (d’ora innanzi Enpaf), B.L. e M.A. e, premesso di condurre in locazione un appartamento del detto Ente in (OMISSIS) (edificio (OMISSIS)) fin dal 1969, esponevano che una soffitta (n. C/9) all’ultimo piano del detto edificio era stata sempre asservita, quale bene accessorio, al succitato appartamento.

Esponevano, inoltre, che l’ente concedente non aveva loro venduto, in uno all’appartamento già locato, la suddetta soffitta, alienata -viceversa e nonostante tempestiva offerta di integrazione del prezzo proposto – ai coniugi B./ M., il quali – in quanto consapevoli del preesistente vincolo pertinenziale in favore di loro attori-non potevano, quindi, essere ritenuti terzi di buona fede.

Tanto dedotto gli attori chiedevano all’adito Tribunale di voler annullare la compravendita della soffitta medesima in favore dei convenuti, emettere sentenza costitutiva di trasferimento giudiziale del medesimo bene in loro favore, accertare la responsabilità contrattuale dell’Enpaf, condannandolo conseguentemente al risarcimento di tutti i danni subiti o, in via subordinata, condannare il medesimo Ente al risarcimento danni per l’evizione subita eventualmente subita.

L’Enpaf resisteva alla domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, instando in via riconvenzionale con richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c..

I B.- M., a loro volta costituiti, contestavano la fondatezza dell’avversa domanda attorea, chiedendone il rigetto.

L’adito Tribunale di Roma con sentenza n. 9108/2008 rigettava le domande delle parti attrici, condannate alla refusione delle spese.

Nelle more dello svolgimento del giudizio intrapreso dai Ma.- G., quest’ultimi stessi erano convenuti in giudizio, sempre innanzi al Tribunale capitolino, dai B.- M., che chiedevano la loro condanna all’immediato rilascio della medesima soffitta da loro stessi occupata.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9109/2008 condannava i Ma.- G. all’immediato rilascio in favore dei B.- M. della soffitta de qua, nonché alla refusione delle spese di tale seconda lite.

I giudizi di appello, sorti all’esito della proposizione – da parte dei Ma.- G. ed avverso le due suddette decisioni- di distinti gravami, entrambi resistiti dalle parti appellate e con appello incidentale dell’Enpaf quanto alla sentenza n. 9109/2008 del Tribunale capitolino – veniva riunito dalla Corte di Appello di Roma.

Quest’ultima, con sentenza n. 2450/2016 a definizione dei riuniti giudizi, in parziale accoglimento dei gravami dei Ma.- G. e rigettando l’appello incidentale dell’Enpaf, del quale riteneva la responsabilità contrattuale, accoglieva la domanda subordinata degli attori-appellanti principali e condannava il medesimo Ente al pagamento in favore dei Ma.- G. della somma di Euro 30mila a ristoro del danno subito, regolando le spese -come in sentenza – con parziale compensazioni fra le parti.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre l’Enpaf, con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dai Ma.- G., che svolgono ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Parti controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38,39,40 in tema di diritto di prelazione.

Il motivo si sostanzia in una censura su valutazione del tutto fattuale in ordine alla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale della soffitta per cui è controversia.

L’accertamento di vincolo -deve qui ribadirsi- è espressione di apprezzamento in fatto e costituisce, quindi, valutazione del tutto meritale non ripetibile in sede di giudizio di legittimità.

Peraltro l’impugnata sentenza, nello svolgere il detto accertamento, ha fatto buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili.

Nulla viene decisivamente addotto dalla parte ricorrente principale al fine di confutare, in punto di diritto, l’esattezza della decisione gravata.

Al riguardo va ribadito il principio per cui “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass., Sez. Sesta, Ord. 15 gennaio 2015, n. 635).

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ovvero del regime delle pertinenze.

La censura svolta attiene, per intero, a valutazione fattuale. Al riguardo non possono che richiamarsi le considerazioni, innanzi sub 1. già svolte, quanto alla inammissibilità della reiterazione – in sede di giudizio di legittimità – di valutazione di tipo del tutto meritale quale quella inerente la pertinenzialità.

Sotto altro profilo il motivo qui in esame è parimenti inammissibile in quanto IW prospetta una omessa valutazione di un fatto decisivo, senza tuttavia indicare specificamente (come doveva) quale fatto in senso ontologico o dato extratestuale sarebbe stato oggetto di una omessa valutazione (ex plurimis Cass. 7 aprile 2014, n. 8053).

E tanto a maggior ragione in quanto logicamente la valutazione della pertinenzialità è essenza del giudizio e l’omessa valutazione di certo non può essere costituita dalla stessa, ma al più dalla omessa considerazione di uno specifico e decisivo fatto o dato extratestuale.

Il motivo è quindi inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. per essere stata introdotta -la domanda di risarcimento del danno “da mancato esercizio della prelazione” – nonostante del tutto sfornita di prova.

Il motivo non può essere accolto.

Parte ricorrente, innanzitutto, non risulta aver mai (ed anche a fronte della domanda subordinata degli attori-appellanti) svolto in precedenza questione sulla prova del relativo danno.

La stessa decisione gravata ha rimarcato (v. pag. 11) come tale domanda subordinata risarcitoria era, “senza puntuale contestazione, ricollegata alla necessità di trovare altro locale per stivare e conservare gli oggetti e i beni esistenti, (necessità) connessa al mancato trasferimento del bene, ovvero della soffitta de qua.

Il motivo va, pertanto e nel suo complesso, respinto.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale va rigettato.

5.- Con il motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio L violazione e “contraddittoria” applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla misura della condanna alle spese attribuita ad esse stesse parti.

La censura è svolta sull’affermato presupposto dell’erroneità di tale statuizione in materia di regolamentazione delle spese, stante il fatto che esse parti ricorrenti incidentali “risultavano sostanzialmente parti vittoriose nel merito”.

La censura è infondata in quanto, stante il complessivo quadro processuale di reciproche e parziali soccombenze fra le parti, la Corte distrettuale ha provveduto ad una articolata serie di compensazioni parziali (nell’ipotesi specifica coinvolgente le parti di 5/6 ed 1/6).

Per di più lo stesso Giudice di appello ha correttamente rilevato come giusta causa del sesto di parziale compensazione il motivo della “fondatezza della censura concernete l’indennità di occupazione posta a loro carico”.

Il motivo è quindi infondato e va respinto.

6.- Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

7-. Le spese del giudizio, stante il rigetto di entrambi i ricorsi, vanno compensate.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e delle parti ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto – rispettivamente – per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e delle parti ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari – rispettivamente – a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA