Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23661 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20709-2014 proposto da:

V.T., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MIRKO BATTISTELLI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

GIOVAGNOLI 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NOTARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA BEATRICE INDIVERI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.T. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona dell’8/8/2013 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, l’ha condannata al risarcimento dei danni nei confronti di D.M.A., derivanti dal difettoso scolo delle acque piovane sul territorio di proprietà V., sito in parte in alto, in parte adiacente all’edificio del danneggiato. Tale difettoso scolo aveva provocato, in occasione di un forte temporale, uno smottamento di acqua e fango dal terreno della V. e da altro terreno confinante, di altra proprietaria, smottamento che aveva determinato l’invasione dell’edificio del D.M., provocando danni a strumenti agricoli ivi depositati e richiedendo esborsi per liberare gli ambienti dal fango.

Svolto, ante causam, un accertamento tecnico preventivo, ed esperite in giudizio prove testimoniali, il Tribunale di Fermo, con sentenza del 5/12/2005, ritenne non provata la condotta colposa della V., sia per l’eccezionalità dell’evento atmosferico sia perchè ella aveva realizzato dei canali di scolo lungo il proprio terreno sia perchè il fango era penetrato anche a causa dell’apertura delle finestre, a bocca di lupo, prive di protezione, dell’edificio del D.M..

La Corte d’Appello di Ancona, adita dal D.M., ha accolto l’appello valorizzando la testimonianza del comandante dei vigili urbani del luogo secondo il quale l’evento, ancorchè importante, non aveva avuto caratteristiche di eccezionalità o imprevedibilità; ha apprezzato il contenuto dell’accertamento tecnico preventivo, nella parte in cui esso aveva rilevato la scarsa presenza di alberi ed una, altrettanto scarsa, presenza di fosse di scolo trasversali sul terreno della V. ed ha sussunto la fattispecie sotto l’art. 2051 c.c., spostando l’onere della prova del fortuito a carico del custode, altrimenti responsabile per i danni provocati dalla cosa in custodia; ha ritenuto provato il nesso causale tra il naturale dinamismo della cosa ed il danno e non provato il fortuito. Ciò ha fatto, rivendicando a sè il potere di scegliere, tra tutti gli elementi addotti dalle parti, quelli più attendibili. Sul quantum la Corte d’appello ha riconosciuto dovute al danneggiato una somma di Euro 9.296,16, corrispondente a quanto speso per la rimozione del fango, in base ad una fattura confermata da prova testimoniale; un’altra somma, stabilita in via equitativa in Euro 300, per il danno al decespugliatore e al vibratore per calcestruzzo, oltre ad Euro 200 per l’indisponibilità del locale, mentre ha negato il danno costituito dal prelievo con autobotte di acque di spurgo e quello corrispondente alle spese per la consulenza di parte; il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali e condanna dell’appellata alle spese del doppio grado oltre che a quelle dell’accertamento tecnico preventivo.

Avverso la sentenza la V. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria; il D.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2051 c.c., art. 2697 c.c., comma 2 e dell’art. 360, n. 5 in relazione agli artt. 115e 116 c.p.c..

Si incentra, in particolare, sulla violazione dell’art. 2051 c.c., norma che non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e che richiede, solo all’esito di tale prova, l’esistenza o meno della prova del fortuito a carico del custode.

Il motivo è infondato. E’ vero che la sentenza ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale con il richiamo per relationem a quanto acclarato dall’accertamento tecnico preventivo circa l’inadeguata presenza di fossi trasversali e di alberi, ma essa ha soddisfatto quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’assolvimento dell’onere di dimostrazione del nesso causale.

La giurisprudenza di questa Corte si limita a richiedere che l’evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (Cass. 6-3, n. 5910 dell’11/3/2011 “il nesso causale significa che il danno si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa”; Cass., 3, n. 7125 del 21/3/2013).

Dunque il primo motivo è infondato.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, n. 5 in relazione agli artt. 2051, 2697, 115 e 116 c.p.c..

Censura il capo di sentenza che ha escluso il fortuito e non ha valutato il concorso del fatto colposo del danneggiato. Per quel che riguarda il fortuito, il motivo va rigettato perchè la sentenza dà ampio conto dell’esclusione delle condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento, con un accertamento di merito che il giudice di legittimità non può sindacare, se non nei limiti del vizio di motivazione, certamente insussistente nel caso in esame; sul concorso di colpa del danneggiato la sentenza fa un solo accenno alla presenza di cordoli sulla finestra lato ovest dell’edificio del D.M., con ciò implicitamente escludendo il fatto colposo del medesimo. Il giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini del concorso colposo, l’eventuale e non dimostrata prova di un negligente comportamento del danneggiato, il che sottrae la pronuncia al vizio di motivazione, sostanzialmente ridotto, dalla novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, alla omessa motivazione.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1223,1226,1227,2056 e 2697 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 2056,2697 e 1227 c.c. e art. artt. 115 e 116 c.p.c..

Censura la quantificazione dei danni che la Corte d’Appello ha formulato, sulla base della fattura confermata dal teste A., esecutore dei lavori di rimessa in pristino della parte di fabbricato interessata dall’esondazione ex parte V. e su altri dati, tutti plausibili. Le censure, afferenti al preteso mancato accertamento della responsabilità propria e altrui, in relazione al verificarsi del fatto dannoso, sono del tutto generiche, prive di decisività e comunque inammissibili perchè di merito.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese ed al raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA